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14.3367 · Mozione · 2014-05-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un'integrazione del Codice penale che includa il sexting quale fattispecie penale a sé stante.

Begründung

La diffusione e lo scambio via Internet o telefono cellulare di foto e video intimi di sé stessi o di altre persone non fanno che aumentare. Queste immagini si diffondono molto rapidamente tramite Internet e le applicazioni di messaggistica, e spesso sono accompagnate da minacce e coazione, con conseguenze gravi per gli interessati, perlopiù minorenni.

Nella risposta alla mia interpellanza 13.4266, il Consiglio federale sostiene che il fenomeno del sexting va affrontato in primo luogo attraverso la prevenzione, ossia sensibilizzando e promuovendo le competenze mediali. A suo parere, le normative esistenti sono sufficienti. La prevenzione è effettivamente molto importante, tuttavia occorre anche un disciplinamento chiaro, che punisca la diffusione di fotografie o video intimi di altre persone. Una norma di questo genere può esplicare anche un effetto preventivo. Inoltre, nel diritto penale vigente, al sexting possono essere applicate in particolare le disposizioni sulla pornografia, il che presuppone che gli scatti siano "pornografici" o che contengano atti sessuali con minori. Nel caso del sexting spesso si tratta invece di immagini non immediatamente qualificabili come pornografiche, ma che possono comunque comportare gravi conseguenze per gli interessati se diffuse. Il Codice penale va pertanto adeguato, per esempio integrando l'articolo 197 numero 3 del Codice penale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella risposta all'interpellanza 13.4266 il Consiglio federale ha affermato che il fenomeno del sexting va combattuto anzitutto alla radice. Si tratta pertanto in particolare di sensibilizzare i minorenni, i genitori e gli adulti di riferimento impedendo in tal modo che le foto in questione vengano scattate e inviate a terzi. Il Consiglio federale ha inoltre illustrato le norme penali applicabili nel contesto del sexting. Se la diffusione di uno scatto intimo è correlata a una minaccia o a una coazione, si applicano gli articoli 180 o 181 del Codice penale (RS 311.0), eventualmente anche l'articolo 197 del Codice penale (Pornografia).

L'autrice della mozione vorrebbe estendere la punibilità anche alla diffusione di foto e filmati intimi di terzi, anche quando non si tratta di pornografia ai sensi dell'articolo 197 del Codice penale. La sua richiesta riguarda pertanto fotografie e filmati il cui contenuto e le circostanze di realizzazione non sono di per sé ancora problematici.

Il diritto penale va applicato soltanto come ultima ratio (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'interpellanza 10.3396). Un comportamento va sanzionato soltanto se le altre regole dell'ordinamento giuridico in materia sono giudicate insufficienti. Non è compito del diritto penale punire ogni comportamento moralmente reprensibile.

L'invio di immagini intime a terzi non costituisce un fenomeno particolarmente frequente tra i minorenni: nello studio JAMES del 2012 il 6 per cento degli oltre 1100 giovani svizzeri interpellati, di età compresa tra 12 e 19 anni, ha indicato di aver inviato tramite telefonino foto o video erotici o provocanti di sé stessi (Willemse/Waller/Süss/Genner/Huber, 2012, JAMES - Giovani, attività, media - rilevamento Svizzera, ZHAW). Si stima che gli scatti inviati siano stati inoltrati a terzi soltanto in una piccola parte dei casi.

Alla diffusione di scatti intimi di terzi sono inoltre già oggi applicabili le disposizioni a tutela della personalità (art. 28 seg. del Codice civile; RS 210). Le persone di cui una foto intima è diffusa a loro insaputa o contro la loro volontà sono di norma illecitamente lese nella loro personalità, anche se sono le autrici dello scatto. Possono pertanto esigere, in particolare, l'eliminazione della violazione, la riparazione e il risarcimento. È applicabile anche la legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1).

Secondo il Consiglio federale, le citate disposizioni del Codice civile e le norme previste dal Codice penale offrono una protezione sufficiente in materia. In primo luogo va tuttavia promossa la competenza mediale al fine di sensibilizzare i minorenni, i genitori e gli adulti di riferimento ai rischi connessi al sexting. Non vanno informati soltanto i giovani che hanno già inviato proprie immagini o ne hanno l'intenzione. È altrettanto importante segnalare a coloro che intendono diffonderle le possibili conseguenze dei loro atti.

In complesso il Consiglio federale non ritiene opportuno estendere la punibilità. Tuttavia, come ha già indicato nella risposta all'interpellanza 13.4266, per poter disporre di un quadro generale della situazione il Consiglio federale ha chiesto che nell'ambito del programma nazionale "Giovani e media" sia esaminato il bisogno di regolamentare il settore della protezione della gioventù dai rischi dei media. Il relativo rapporto dovrebbe essere presentato al collegio governativo nel secondo trimestre del 2015.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.