14.3494 · Interpellanza · 2014-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande riguardanti l'aiuto sociale:
1. Come intende adoperarsi al fine di limitare l'aiuto sociale versato agli immigrati conformemente all'articolo 121a della Costituzione federale?
2. In particolare, prevede di adottare misure proprie o di formulare raccomandazioni per i cantoni (leggi cantonali in materia di aiuto sociale) per escludere dall'aiuto sociale gli immigrati che hanno lavorato in Svizzera per meno di dodici mesi e quelli con contratti di lavoro temporaneo senza un'occupazione duratura?
3. A metà gennaio 2014 il Consiglio federale aveva annunciato che i cittadini UE/AELS che giungono in Svizzera unicamente alla ricerca di un impiego non avrebbero più dovuto beneficiare dell'aiuto sociale. Questo annuncio è stato attuato? In caso negativo, entro quando lo sarà? Tutti i Cantoni vi si attengono? In caso negativo: quali no?
4. Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione, il Consiglio federale dovrebbe adoperarsi affinché la Conferenza delle istituzioni dell'azione sociale riveda le sue direttive, in parte vincolanti per i cantoni, e limiti l'aiuto sociale per gli immigrati?
Begründung
Secondo l'articolo 121a della Costituzione, nell'ambito della regolazione dell'immigrazione è possibile limitare anche il diritto a prestazioni sociali. Questa misura accompagnatoria è urgentemente necessaria, in quanto oggigiorno il sistema dell'aiuto sociale è gravato dagli stranieri in misura superiore alla media. L'inasprimento delle condizioni di accesso potrà contribuire a evitare tale incentivo come pure gli abusi. Gli immigrati che hanno esercitato un'attività lucrativa per meno di un anno in Svizzera non dovrebbero nemmeno disporre di uno statuto di soggiorno duraturo. È pertanto corretto che in tal modo gli immigrati che non sono in grado di finanziarsi autonomamente la vita in Svizzera siano incentivati a tornare in patria invece di vivere delle nostre prestazioni sociali, ancora buone, e sulle spalle della collettività.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./4. L'articolo 121a capoverso 2 terzo periodo della Costituzione federale (RS 101) permette di limitare il diritto alle prestazioni sociali. L'articolo 115 della Costituzione stabilisce che gli indigenti sono assistiti dal loro cantone di domicilio; le modalità di versamento delle prestazioni di aiuto sociale sono pertanto rette dal diritto cantonale. Attualmente il diritto all'aiuto sociale può essere limitato soltanto dal legislatore cantonale. Nell'ambito del dibattito concernente una legge quadro sull'aiuto sociale, il Parlamento si è rifiutato di conferire alla Confederazione competenze ampliate (mozione CSSS-N 12.3013, "Legge quadro sull'aiuto sociale", del 2 febbraio 2012). Nel parere del 18 dicembre 2013 il Consiglio federale si è tuttavia dichiarato disposto a esaminare in un rapporto in che misura una legge quadro sull'aiuto sociale potrebbe essere utile ai cantoni. L'esame riguarderà anche la base costituzionale per una competenza legislativa federale nell'ambito dell'aiuto sociale (postulato CSSS-N 13.4010, "Legge quadro sull'aiuto sociale").
Nel diritto in materia di stranieri, la dipendenza di cittadini di Stati terzi dall'aiuto sociale costituisce già oggi una ragione di revoca di permessi (art. 62 e 63 della legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20). Anche se è più facile revocare i permessi di soggiorno di breve durata e quelli di dimora in seguito al ricorso all'aiuto sociale rispetto a quanto avviene per i permessi di domicilio, la giurisprudenza del Tribunale federale obbliga comunque a tenere conto della proporzionalità (in particolare della responsabilità per la situazione e della durata del soggiorno in Svizzera) e inoltre deve sussistere un rischio concreto di una futura dipendenza dall'aiuto sociale (TF 2C_1228/2012 del 20 giugno 2013 consid. 2.2 e rinvii). La revoca del permesso non implica la partenza dalla Svizzera se l'allontanamento non può essere eseguito per motivi giuridici o fattuali. In questi casi è disposta l'ammissione provvisoria (art. 83 LStr).
3. Per quanto riguarda i cittadini degli Stati UE/AELS, il 2 luglio 2014 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di modifica della LStr e della legge federale sulle prestazioni complementari (https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/2014/ref_2014-07-02.html), in cui propone misure per combattere gli abusi, soprattutto nell'ambito dell'aiuto sociale. In particolare si prevede di escludere dall'aiuto sociale le persone entrate in Svizzera alla ricerca di un impiego. S'intende inoltre disciplinare l'estinzione del diritto di soggiorno di disoccupati in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS. La consultazione si concluderà il 22 ottobre 2014.
Risposta del Consiglio federale.