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14.3509 · Mozione · 2014-06-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una modifica della legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (LIP) e di eventuali altre leggi per metter fine ai dubbiosi rimborsi ottenuti con l'espediente del "dividend stripping" e ripristinare a questo riguardo la certezza del diritto in Svizzera.

Begründung

In Svizzera gli usufruttuari o i detentori di titoli hanno diritto, al momento della distribuzione di dividendi, al rimborso dell'imposta preventiva. Il rimborso è escluso per le persone domiciliate all'estero. Il diritto al rimborso è disciplinato dalla LIP.

Per ottenere il rimborso dell'imposta preventiva nonostante il domicilio all'estero, numerosi istituti finanziari ricorrono alla cosiddetta tecnica del "dividend stripping". Al momento della distribuzione di dividendi, trasferiscono titoli di imprese svizzere a partner svizzeri. A distribuzione avvenuta, chiedono il rimborso dell'imposta preventiva e ritrasferiscono i titoli all'estero. Siccome sul piano giuridico il disciplinamento di questi rimborsi non è uniforme nemmeno nelle convenzioni di doppia imposizione, e al riguardo mancano basi legali chiare, l'Amministrazione federale delle contribuzioni è costretta a procedere a tortuosi accertamenti individuali.

Eppure l'articolo 21 LIP dispone che il rimborso "non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d'eludere un'imposta", come del resto nuovamente ribadito anche dal Tribunale amministrativo federale in una recente sentenza del 3 giugno 2014. Ora vi sono diverse cause pendenti in ultima istanza dinanzi al Tribunale federale.

Gli espedienti elusivi di questo genere rappresentano un problema non solo in Svizzera quanto piuttosto nel mondo intero. Le autorità statunitensi, ad esempio, hanno pertanto adeguato già anni fa la pertinente legge. Nel nostro Paese non si è ancora provveduto, ma ora in tutta evidenza è urgentemente necessario intervenire. Secondo un articolo pubblicato sul "Tages-Anzeiger" del 13 giugno scorso, l'importo dei rimborsi dell'imposta preventiva non versati si aggira attualmente tra i 2 e i 3 miliardi di franchi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Diverse fattispecie possono essere designate come "dividend stripping". Vi rientrano da un canto i casi in cui il richiedente non ha alcun diritto al godimento dei redditi al momento della scadenza (art. 21 cpv. 1 lett. a legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva, LIP; RS 642.21). In questo concetto rientrano d'altro canto anche le fattispecie che comportano un'elusione dell'imposta (art. 21 cpv. 2 LIP) o nei quali si ricorre abusivamente a una convenzione di doppia imposizione. Come già ribadito nella sua risposta del 5 settembre 2007 all'interpellanza Berset 07.3482, il Consiglio federale ha valutato come elusione di imposta la procedura descritta nella motivazione.

In considerazione delle particolarità di ogni singolo caso è difficile definire nella legge una fattispecie generale e astratta che ricopra integralmente quanto alle loro manovre dannose tutte le transazioni in Svizzera e all'estero. Per valutare simili transazioni occorrono costantemente singole osservazioni dispendiose. Con le basi legali attualmente a disposizione i casi di cosiddetto "dividend stripping" possono comunque essere combattuti efficacemente. Fondandosi sulle basi legali menzionate più sopra l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha potuto liquidare più casi a proprio vantaggio. In questo senso ad esempio numerosi richiedenti hanno accettato senza riserve il rifiuto del rimborso o ritirato il ricorso interposto al Tribunale amministrativo federale. In due casi il punto di vista dell'AFC ha avuto successo dinanzi al Tribunale amministrativo federale, mentre altri casi sono tuttora pendenti al Tribunale federale.

Vanno peraltro menzionate anche le evoluzioni all'estero riguardo alle misure per evitare gli abusi delle convenzioni. In questo contesto bisogna rammentare il piano di misure "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS) dell'OCSE, che comprende tra l'altro anche misure contro la concessione di vantaggi convenzionali in presenza di circostanze inopportune.

Le evoluzioni attuali e il commercio in continua crescita di pacchetti azionari oltre la scadenza dei dividendi, vincolato a derivati individualizzati, hanno determinato l'introduzione nella nuova CDI negoziata con l'Islanda di misure antiabusi più stringenti per combattere le pratiche menzionate più sopra. La Svizzera tenta di concordare misure antiabusi di efficacia corrispondente anche nel quadro della revisione delle CDI.

In sintesi il Consiglio federale è convinto che le basi legali attualmente disponibili bastano per combattere efficacemente fattispecie come il "dividend stripping". Non è possibile valutare al momento se e in quali settori si delineerà una futura necessità di intervento legislativo. Una risposta potrà essere data soltanto da un'analisi precisa delle sentenze cresciute in giudicato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.