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14.3558 · Mozione · 2014-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 21 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) affinché un'associazione professionale che tiene corsi interaziendali su incarico pubblico abbia una base giuridica per disporre il pagamento dei contributi mediante decisione giudiziaria.

Begründung

In conformità con l'articolo 23 LFPr e principalmente su incarico dei servizi cantonali della formazione professionale, le associazioni professionali (nella legge "organizzazioni del mondo del lavoro") tengono corsi interaziendali. Queste associazioni hanno diritto in linea di massima a riscuotere contributi per lo svolgimento di tali corsi. Nonostante ciò vi sono regolarmente aziende che adiscono le vie legali per opporsi a questo principio. A seconda del cantone e del tribunale l'associazione professionale perde la causa a favore dell'azienda e la sua richiesta viene respinta sulla base delle disposizioni di diritto civile.

Fino al 2010 lo stesso problema si era posto per i fondi della formazione professionale. A partire dal 2011 questo ambito è stato disciplinato da una normativa chiara e univoca secondo la quale l'organizzazione del mondo del lavoro ha diritto di disporre in merito al pagamento di questi contributi in qualità di ente amministrativo (art. 68a cpv. 3 e 4 OFPr). Tale regolamentazione dovrebbe essere integrata per analogia nella OFPr anche in merito alla riscossione dei contributi per i corsi interaziendali.

Proposta per la modifica dell'articolo 21 dell'ordinanza sulla formazione professionale:

Capoverso 4 (nuovo) L'organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante decisione se l'azienda lo richiede o è inadempiente.

Capoverso 5 (nuovo) Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle decisioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 80 LEF (RS 281.1).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Essendo il terzo luogo di insegnamento della formazione professionale di base, i corsi interaziendali completano la formazione fornita dalle aziende di tirocinio e dalle scuole professionali. Questi corsi trasmettono competenze di base pratiche e teoriche e sono obbligatori per tutte le persone in formazione.

La loro esecuzione e il loro finanziamento sono disciplinati dall'articolo 23 della legge federale sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) e dall'articolo 21 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101). I cantoni sono responsabili dell'esecuzione dei corsi e sono tenuti a provvedere in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro (associazioni professionali) affinché la loro offerta sia sufficiente, conformemente all'articolo 23 capoverso 2 LFPr. L'organizzazione, lo svolgimento, il controllo e i contributi da versare per i corsi sono regolati da una convenzione sulle prestazioni stipulata con le associazioni professionali.

I corsi interaziendali sono finanziati da contributi pubblici, dalle organizzazioni del mondo del lavoro e dalle aziende di tirocinio. La Confederazione partecipa al finanziamento tramite i contributi forfettari per la formazione professionale ai cantoni (art. 53 cpv. 2 LFPr). L'ammontare dei contributi cantonali è fissato per ogni professione dalla Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP).

I costi rimanenti devono essere coperti dalle organizzazioni del mondo del lavoro competenti, ad esempio tramite il fondo per la formazione professionale (cantonale o settoriale) o i contributi dei soci. Una quota di partecipazione adeguata può essere richiesta anche all'azienda di tirocinio (art. 23 cpv. 4 LFPr e art. 21 cpv. 3 OFPr).

Il Consiglio federale ritiene che le basi giuridiche in materia siano sufficientemente chiare e non necessitino di alcuna modifica. Le responsabilità e gli obblighi sono ben ripartiti e le associazioni professionali possono richiedere la partecipazione ai costi da parte delle aziende tramite un'azione di diritto amministrativo, come già confermato dalla giurisprudenza del Tribunale federale in numerose occasioni.

Una regolamentazione analoga a quella introdotta per i fondi della formazione professionale per disciplinare le diverse competenze e responsabilità non appare necessaria. Infatti l'esecuzione e la vigilanza dei corsi interaziendali competono ai cantoni, mentre i fondi della formazione professionale vengono disciplinati a livello federale e, mediante la dichiarazione di obbligatorietà generale, sono soggetti alla vigilanza della Confederazione, motivo che ha giustificato anche la revisione parziale della OFPr in questo ambito.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.