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14.3560 · Interpellanza · 2014-06-19

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito del futuro accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE si pongono le domande seguenti in relazione all'accordo sulle assicurazioni:

1. L'accordo sulle assicurazioni tra la Svizzera e l'UE prevede un'eccezione nel settore degli istituti cantonali di assicurazione contro gli incendi. Non è anche il Consiglio federale dell'avviso che, stipulando un accordo istituzionale con l'UE, questa eccezione verrebbe a cadere e che la Svizzera sarebbe tenuta ad adeguare completamente alle direttive dell'UE le disposizioni in materia di istituti cantonali di assicurazione contro gli incendi? Cosa significherebbe questo in termini di costi?

2. Come giudica il Consiglio federale l'evoluzione del diritto dell'UE in relazione alle azioni di classe, che in Svizzera non sono conosciute in questa forma? Si deve partire dal presupposto che la Svizzera debba adeguarsi tramite l'accordo sulle assicurazioni o la libera circolazione delle persone? In tal caso, quali sarebbero le conseguenze sull'ammontare dei premi per i singoli assicurati e sul carico burocratico e la densità normativa per le imprese?

3. Si deve partire dal presupposto che con un accordo istituzionale le assicurazioni svizzere possano offrire solo tariffe "unisex" (ossia gli stessi premi per uomini e donne, nonostante le differenze statisticamente comprovate)?

Stellungnahme des Bundesrates

I negoziati tra la Svizzera e l'UE in merito a un accordo istituzionale sono in corso. La definizione degli accordi bilaterali ai quali si applicherà l'accordo istituzionale e delle conseguenze concrete che quest'ultimo avrà su di essi fa parte dei negoziati. In linea di principio l'accordo istituzionale dovrebbe fissare le regole per l'interpretazione giuridica, la sorveglianza e la composizione delle controversie tra le parti per gli accordi bilaterali di accesso al mercato. È previsto inoltre un adeguamento dinamico degli accordi all'acquis dell'UE pertinente; ogni recepimento del diritto sarà tuttavia oggetto di una decisione autonoma della Svizzera in modo da garantire l'indipendenza e rispettare i principi costituzionali e i processi democratici elvetici.

1. L'accordo concernente l'assicurazione diretta (RS 0.961.1), concluso con l'UE nel 1989, disciplina la libertà di stabilimento reciproca degli assicuratori danni in Svizzera e nell'UE. Gli assicuratori immobili cantonali, menzionati nell'allegato 2 lettera d dell'accordo, sono esclusi dal campo d'applicazione materiale dell'accordo. La conclusione di un accordo istituzionale non comporterebbe cambiamenti al riguardo.

2. Le regole riguardanti le azioni di gruppo non sono parte degli accordi bilaterali esistenti tra la Svizzera e l'UE. La conclusione di un accordo istituzionale non comporterebbe alcun cambiamento al riguardo.

3. Il diritto dell'UE riguardante la classificazione tariffale di prestazioni assicurative non fa parte del campo d'applicazione materiale dell'accordo concernente l'assicurazione diretta. La conclusione di un accordo istituzionale non comporterebbe alcun cambiamento al riguardo.

Risposta del Consiglio federale.