14.3567 · Mozione · 2014-06-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica della legge sui PF, in particolare dell'articolo 34c riguardante i fondi di terzi, per garantire una certa trasparenza in merito al finanziamento privato della ricerca e dell'insegnamento.
Begründung
Negli ultimi mesi la questione del finanziamento privato della ricerca e della formazione è stato largamente discusso a livello nazionale. Dopo il caso dell'UBS Center all'Università di Zurigo i PF sono stati messi sotto accusa per via dei finanziamenti ricevuti in un primo tempo dal Pentagono e successivamente da Nestlé. In questi casi si rischia di generare un conflitto d'interessi tra gli obiettivi dei finanziatori e la missione delle università, ma soprattutto si tratta di affari poco limpidi. Senza voler negare l'importanza di questi fondi esterni, occorre garantire meccanismi trasparenti. Sarebbe infatti inaccettabile che i finanziamenti privati mettano a rischio l'indipendenza e la libertà della ricerca e dell'insegnamento, uno dei principi su cui si basa il nostro sistema formativo (art. 20 della Costituzione). Inoltre, sarebbe un danno anche per l'immagine e la credibilità dei nostri politecnici.
Pertanto, con la presente mozione chiediamo che il Consiglio federale apporti alla legge sui PF le modifiche necessarie per rendere pubbliche le condizioni che disciplinano questo tipo di finanziamenti privati. Infatti, la pubblicazione - entro i limiti imposti dalla protezione dei dati - del contenuto dei contratti di finanziamento è uno strumento fondamentale per garantire una maggiore trasparenza dei fondi esterni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La collaborazione tra scuole universitarie e privati rafforza i legami reciproci tra scienza, economia e società, trasmettendo così importanti impulsi agli ambienti della ricerca e dell'innovazione svizzeri. Il legislatore stesso, d'altronde, ha esplicitamente voluto che le scuole universitarie si adoperino per procurarsi fondi di terzi. Nel settore dei PF la collaborazione con l'economia fa parte del relativo mandato di prestazioni 2013-2016 del Consiglio federale. Questi fondi di terzi, tuttavia, contribuiscono soltanto limitatamente a finanziare le scuole universitarie svizzere. Nel settore dei PF, infatti, essi hanno coperto nel 2013 l'8,4 per cento dell'intero fabbisogno finanziario.
Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la libertà della ricerca e dell'insegnamento deve essere salvaguardata in tutti i rapporti di collaborazione tra scuole universitarie e finanziatori privati e che i conflitti d'interesse vanno evitati a tutti i costi. È importante, pertanto, che esistano strumenti efficaci atti a evitare eventuali abusi ed effettuare le dovute correzioni in caso di necessità. Secondo la legge sui PF (RS 414.110), il settore in questione organizza le proprie attività autonomamente. Spetta principalmente al settore dei PF, quindi, vegliare sul rispetto dei principi accademici, saldamente radicati nella Costituzione federale (RS 101), nella legge sui PF e in varie disposizioni universitarie specifiche.
La trasparenza auspicata dall'autore della mozione è garantita in via di principio dalla legge sulla trasparenza (RS 152.3). In casi particolarmente rilevanti il Consiglio federale è favorevole a una trasparenza e comunicazione proattiva, tali da oltrepassare le disposizioni della legge in materia di collaborazioni tra mondo accademico ed economia privata. Le esperienze maturate in alcuni casi discussi animatamente in passato dimostrano che con un'informazione proattiva e una trasparenza mirata e adeguata si sarebbero evitati malintesi e controversie. Tuttavia, il Consiglio federale intende lasciare alle istanze di controllo competenti delle scuole universitarie il compito di valutare i singoli casi, diversi tra di loro, e di soppesare i legittimi interessi delle parti contraenti. Non va trascurato il rischio che potenziali imprese svizzere o estere possano essere dissuase da un progetto di collaborazione per timore che determinate disposizioni sulla pubblicazione si traducano per loro in uno svantaggio concorrenziale. Il Consiglio federale non è convinto che un obbligo di pubblicazione generale che oltrepassi le disposizioni della legge sulla trasparenza contribuisca a ridurre i rischi. Alla luce del grande numero di cooperazioni tra scuole universitarie ed economia, un tale obbligo comporterebbe inoltre notevoli oneri amministrativi. Il Consiglio federale si aspetta però che le istituzioni del settore dei PF agiscano con la necessaria sensibilità, provvedendo in modo proattivo a stabilire la necessaria trasparenza proprio nei casi che potrebbero risultare controversi e valuterà la possibilità di integrare un obiettivo corrispondente nel mandato di prestazioni 2017-2020.
Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni legali esistenti e i comprovati meccanismi di sorveglianza e controllo siano adeguati ed efficaci, per cui propone di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.