Trasparenza dei fondi privati per la ricerca e l'insegnamento nei PF, nelle università e nelle SUP
14.3620 · Postulato · 2014-06-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che illustri gli adeguamenti legislativi necessari per garantire la trasparenza dei finanziamenti privati alle attività di ricerca e insegnamento, concentrandosi sui seguenti aspetti:
1. I PF dovranno, di loro iniziativa, rendere accessibili al pubblico i contratti stipulati con i finanziatori privati (obbligo d'informare).
2. Le scuole universitarie e le SUP dovranno, di loro iniziativa, rendere accessibili al pubblico i contratti stipulati con i finanziatori privati (obbligo d'informare).
3. Per garantire una trasparenza completa dovranno essere dichiarate anche le risorse interne supplementari impiegate nelle trattative con i finanziatori privati.
4. Le università dovranno, di loro iniziativa, rendere accessibili al pubblico gli accordi di cooperazione con le imprese private attive nella ricerca o con le società affiliate di finanziatori privati (obbligo d'informare).
5. Le scuole universitarie dovranno rispettare regole uniformi a livello nazionale.
6. L'assegnazione della parte federale dei sussidi pubblici alle scuole universitarie cantonali deve essere subordinata alla pubblicazione dei contratti stipulati con i finanziatori privati, a sua volta disciplinata da regole uniformi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La collaborazione tra scuole universitarie e privati rafforza il legame tra economia, scienza e società e genera impulsi per il settore svizzero della ricerca e dell'innovazione. Inoltre, è volontà esplicita del legislatore che le scuole universitarie si adoperino per ottenere fondi da parte di finanziatori privati. Nella legge sull'aiuto alle università (RS 414.20), in quella sulle scuole universitarie professionali (RS 414.71) e nella nuova legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (FF 2011 6629) l'acquisizione di fondi di terzi rappresenta un criterio di valutazione importante per il finanziamento. Nel settore dei PF la collaborazione con il mondo economico è parte integrante del mandato di prestazioni 2013-2016 del Consiglio federale al settore dei PF approvato dal Parlamento (FF 2012 2727). Complessivamente, il contributo dei privati al finanziamento delle scuole universitarie svizzere è alquanto modesto. Ad esempio, nel settore dei PF corrisponde all'8,4 per cento delle entrate, più o meno la stessa percentuale delle università cantonali e delle SUP. Queste collaborazioni offrono senz'altro buone opportunità ma comportano anche dei rischi, come la limitazione della libertà della ricerca e dell'insegnamento o l'ingerenza dei finanziatori in materia di nomine o pubblicazioni. Per questo è importante avere a disposizione strumenti efficaci per evitare gli abusi e rimediare a eventuali errori. Spetta in primo luogo alle stesse scuole universitarie, che godono di un'ampia autonomia, e agli enti loro preposti garantire il rispetto dei principi accademici sanciti nella Costituzione federale, nelle leggi che disciplinano la promozione della ricerca e nelle norme cantonali in materia.
In linea di massima, la trasparenza auspicata dall'autrice del postulato è già garantita dalla legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza (RS 152.3) e da leggi cantonali analoghe. Solo l'obbligo d'informare attivamente, che il Consiglio federale giudica appropriato e conforme allo scopo, non è previsto dalla legislazione vigente. Da un lato, esistono abbastanza strumenti di vigilanza e di controllo e le competenze di chi deve garantire un'attuazione rigorosa delle regole sono già stabilite. Dall'altro, non bisogna sottovalutare il rischio che i potenziali partner svizzeri o stranieri delle nostre scuole universitarie rinuncino a cooperare con loro perché temono di subire svantaggi concorrenziali dovuti alla pubblicazione del contenuto degli accordi.
Il Consiglio federale approva la collaborazione trasparente tra privati e università. Analizzando alcuni casi problematici è emerso che un'attività di informazione proattiva e l'applicazione tempestiva di regole chiare avrebbe permesso di evitare fraintendimenti. Tuttavia, il Consiglio federale preferisce lasciare la valutazione dei singoli casi e dei legittimi interessi delle parti in causa ai servizi competenti delle scuole universitarie e alle rispettive autorità di vigilanza.
Per quanto riguarda l'autonomia delle università e degli enti responsabili, che deve essere garantita, il Consiglio federale considera poco realistico definire regole uniformi basate su pochi e generici principi. Inoltre, dubita che un obbligo d'informare standardizzato a livello nazionale contribuirebbe a ridurre il rischio. Al contrario, una misura del genere potrebbe limitare le opportunità derivanti dalla collaborazione tra imprese e scuole universitarie. Infine, ritiene che vincolare i contributi federali alle università cantonali e alle SUP (oltre un miliardo di franchi all'anno) al rispetto di questo obbligo d'informare sarebbe sproporzionato e di difficile realizzazione.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.