14.3743 · Interpellanza · 2014-09-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Secondo le informazioni dell'UFAM, il tarlo asiatico del fusto, infestante pericoloso per le nostre latifoglie e dunque, nel peggiore dei casi, per le nostre foreste, è introdotto fra l'altro con bancali di legno. Nei cantoni di Friburgo, Zurigo e Turgovia la presenza del coleottero è attestata e si sono già adottate misure d'emergenza. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono le risorse (finanziarie e in termini di personale) messe a disposizione dalla Confederazione e/o dai cantoni per controllare il materiale di imballaggio e i bancali di legno (controlli all'importazione), per sorvegliare i focolai sospetti e intervenire concretamente in caso di infestazione? Il Consiglio federale ritiene che siano disponibili risorse sufficienti?
2. In che misura le imprese importatrici sono coinvolte nella lotta contro il tarlo asiatico del fusto? In che modo sono responsabili?
3. Le imprese il cui comportamento illecito è dimostrato (p. es. assenza di controlli, conservazione non conforme degli imballaggi di legno) sono chiamate a renderne conto, date le prove dell'avvenuta consegna di bancali di legno contenenti coleotteri vivi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. I costi della Confederazione per la sorveglianza e il controllo del materiale di imballaggio e dei bancali di legno (controlli all'importazione) in relazione alla presenza di organismi nocivi, quali ad esempio il tarlo asiatico del fusto, sono stimati per il 2014 a circa un milione di franchi. Questa cifra include anche il finanziamento del lavoro di 13 controllori, cani segugi compresi, che su incarico della Confederazione controllano circa 2500 container l'anno. A ciò si aggiunge circa un milione di franchi destinato a misure a lungo termine di ordine superiore quali il monitoraggio, la diagnostica, la ricerca, lo sviluppo e la sensibilizzazione in relazione alla protezione contro organismi nocivi. L'onere della Confederazione in termini di personale per i controlli all'importazione è pari a circa un posto di lavoro a tempo pieno.
Conformemente all'ordinanza sulla protezione dei vegetali (artt. 41 e 42 OPV; RS 916.20), i cantoni sono responsabili della sorveglianza e della lotta contro gli organismi nocivi sul loro territorio. I costi variano notevolmente a seconda dell'infestazione, pertanto è difficile stimarli. L'infestazione da tarlo asiatico del fusto registrata nel 2012 a Winterthur dimostra che i costi possono essere elevati: nei primi tre anni, per le misure di sorveglianza e di lotta sono stati spesi circa 3 milioni di franchi.
Secondo il diritto vigente, la Confederazione può sostenere finanziariamente soltanto misure a favore delle foreste di protezione. Per questo motivo, nel quadro del completamento della legge forestale, il 21 maggio 2014 il Consiglio federale ha chiesto la modifica delle basi legali affinché possano essere finanziate anche misure cantonali che non rientrano nell'ambito delle foreste di protezione (prevenzione e riparazione di danni alle foreste). Nel messaggio concernente la legge federale sulle foreste trasmesso al Parlamento, il Consiglio federale dimostra che per la Confederazione le nuove misure implicano un aumento in termini di personale pari a un posto di lavoro a tempo pieno come pure fondi supplementari per 2 milioni di franchi l'anno. Si può quindi presupporre che anche i cantoni debbano aumentare le proprie risorse umane e finanziarie. Poiché le situazioni di partenza variano a seconda del cantone, non è possibile fornire indicazioni precise.
2. In Svizzera, le importazioni di merci con legno da imballaggio di qualsiasi tipo provenienti da Paesi terzi (non membri dell'UE) sono soggette a obbligo di notifica (cfr. la decisione di portata generale del 14 dicembre 2014 relativa all'applicazione dello standard ISPM 15 per le importazioni con legno da imballaggio). Gli importatori devono notificare dette merci al Servizio fitosanitario federale (SFF). La vendita e la trasmissione delle merci vengono bloccate a titolo preventivo. Il SFF provvede in seguito a sbloccare le forniture inoffensive il cui legno da imballaggio è stato trattato in modo corretto (conformemente allo standard obbligatorio ISPM 15) o procede al controllo delle merci a rischio.
3. Le imprese che non applicano le misure previste possono essere punite con una multa sino a 20 000 franchi (art. 43 cpv. 1 lett. g LFo; RS 921.0). Questo vale in particolare per la vendita o la trasmissione non autorizzate di merci con legno da imballaggio sottoposte a blocco, come pure per l'inosservanza dell'obbligo di notifica.
Se i controlli rivelano la presenza di organismi nocivi o tracce di essi, la fornitura viene bloccata e, se del caso, sottoposta a gassificazione e/o il materiale da imballaggio viene distrutto. L'impresa in questione deve sostenere da sola i costi derivanti da queste misure come pure eventuali perdite finanziarie causate dai ritardi.
Nel quadro del completamento della legge forestale, il Consiglio federale ha proposto una disposizione concernente il principio di causalità (art. 48a del progetto di revisione della LFo). Di conseguenza, anche i costi relativi a misure immediate di difesa e di lotta contro pericoli biotici potranno essere accollati ai responsabili.
Risposta del Consiglio federale.