14.3784 · Mozione · 2014-09-24
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a esigere un certificato d'origine palestinese per l'importazione di tutti i beni provenienti da insediamenti israeliani.
Begründung
Nell'ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72), il Consiglio federale ha emesso delle restrizioni per l'importazione di beni originari dalla Crimea e da Sebastopoli. Nell'ordinanza si precisa che "i beni originari della Crimea o di Sebastopoli possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine". Il Consiglio federale ha giustificato tali disposizioni in quanto l'annessione della Crimea e di Sebastopoli costituisce una violazione del diritto internazionale; l'assenza di tali misure comporterebbe un riconoscimento indiretto di tale annessione.
In risposta all'interpellanza 14.3408, il Consiglio federale ha dichiarato che "in base alla risoluzione n. 242 (1967) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la Svizzera riconosce come territorio dello Stato d'Israele quello compreso entro le frontiere esistenti prima della guerra dei sei giorni del 5 a 10 giugno 1967 (confini del 1967, la linea verde). Tutti i territori controllati da Israele al di fuori dei confini del 1967 sono considerati, conformemente al diritto internazionale umanitario vigente, territori occupati. Gli insediamenti israeliani in questi territori sono illegali (risoluzione n. 446 - 1979 - del Consiglio di sicurezza)" e che "secondo la prassi internazionale, Israele esercita la sua sovranità esclusivamente sul territorio delimitato dalle frontiere del 1967". Ne consegue che "gli accordi ... tra la Svizzera e Israele si applicano dunque solo al territorio delimitato dai confini del 1967".
La prassi attuale permette di importare nel nostro Paese beni provenienti dagli insediamenti israeliani, effettivamente senza usufruire dei dazi preferenziali dell'ALS tra Israele e l'AELS, ma in virtù di un certificato d'origine israeliano e non dell'autorità palestinese. Ciò comporta il riconoscimento indiretto della sovranità di Israele su queste porzioni del territorio palestinese, proprio ciò che il Consiglio federale ha voluto evitare con la Crimea.
Di conseguenza, per applicare con coerenza il diritto internazionale, i beni provenienti dagli insediamenti israeliani possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità palestinesi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Fondandosi sulla legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (LEmb; RS 946.231), il Consiglio federale ha emanato provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72). Conformemente all'articolo 1 capoverso 1 LEmb, la Confederazione può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico adottate dall'ONU, dall'OSCE o dai principali partner commerciali della Svizzera, ovvero l'UE. Secondo la LEmb, il Consiglio federale può applicare solo le sanzioni che sono già state adottate a livello internazionale. Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LEmb, il Consiglio federale ha dunque deciso di vietare l'importazione di beni originari della Crimea e di Sebastopoli sprovvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine. Un'autorizzazione al commercio di beni dalla Crimea e da Sebastopoli attraverso la Russia poteva essere interpretata come un riconoscimento indiretto dell'annessione. Le misure emanate dal Consiglio federale che vietano il commercio di beni da e verso la Crimea e Sebastopoli mirano dunque a impedire l'aggiramento delle sanzioni dell'UE in Svizzera. Diversamente dalla situazione attuale in Ucraina e dall'istituzione da parte dell'UE di provvedimenti di politica economica verso la Russia, nei confronti di Israele e della Palestina non sono state inflitte sanzioni internazionali. La LEmb non è quindi stata applicata e, di conseguenza, nemmeno i provvedimenti da essa previsti.
Per quanto concerne la politica d'importazione svizzera, non si può paragonare l'annessione russa della Crimea alla situazione di occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele. La Svizzera, insieme agli altri Stati dell'AELS, ha firmato accordi di libero scambio (ALS) con Israele e con l'OLP. I beni originari della Cisgiordania, compresa Gerusalemme-Est o la striscia di Gaza, rientrano fondamentalmente nell'ALS tra gli Stati dell'AELS e l'OLP ma sono esclusi dal campo d'applicazione territoriale dell'accordo di libero scambio con Israele. Inoltre, secondo l'ALS tra l'AELS e Israele, in base a un accordo amministrativo tra gli Stati dell'AELS e Israele del 15 giugno 2005, le prove preferenziali devono anche essere munite di un'indicazione sulla località d'origine. Ciò permette agli uffici doganali di rifiutare il dazio preferenziale se la località indicata comprova che la merce è originaria del territorio palestinese occupato. Di conseguenza, trattandosi del territorio palestinese occupato, la Svizzera dichiara già, attraverso le disposizioni di entrambi gli ALS, di non riconoscere il territorio come israeliano, senza dover anche imporre un divieto sulle importazioni come nel caso della Crimea.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.