14.3790 · Interpellanza · 2014-09-24
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Anche quest'anno sarà presentato un numero record di domande d'asilo. La Svizzera figura tra i Paesi europei che registrano le quote più elevate. Mentre nel 2013 nell'UE sono state depositate 860 domande d'asilo per milione di abitanti, nel nostro Paese ne sono state presentate 2600 per milione di abitanti, un numero cinque volte superiore all'Italia, nonostante questa sia un Paese con frontiere esterne Schengen sulla rotta del Mediterraneo: nello stesso periodo l'Italia ha infatti registrato appena 470 domande per milione di abitanti.
Tali differenze sollevano interrogativi. Apparentemente alcuni Paesi sono la meta prestabilita di rifugiati e passatori, altri no. La Svizzera sembra essere una destinazione d'asilo particolarmente attrattiva. I resoconti mediatici su costi sociali in parte assurdamente elevati e le enormi percentuali di rifugiati eritrei che beneficiano dell'aiuto sociale mostrano che il sistema d'asilo svizzero è utilizzato e abusato quale biglietto d'entrata nello Stato sociale elvetico.
Secondo l'Ufficio federale della migrazione, nel frattempo in Svizzera vivono 22 576 eritrei. Attualmente essi rappresentano di gran lunga il più grande gruppo di richiedenti l'asilo, a differenza di quanto si registra nel resto d'Europa, dove figurano in fondo alle statistiche in materia d'asilo. Nel 2013 il 68 per cento dei richiedenti l'asilo eritrei ha ottenuto l'asilo nel nostro Paese. Nel contempo è stato reso noto che l'87 per cento (!) dei rifugiati eritrei riconosciuti abili al lavoro non lavora, bensì vive dell'aiuto sociale, con ripercussioni finanziarie milionarie che probabilmente graveranno sui comuni e le istituzioni sociali per decenni.
A tale proposito pongo al Consiglio federale le domande seguenti:
1. Quale percentuale di rifugiati riconosciuti abili al lavoro non lavora (per Paese)?
2. Quale percentuale di rifugiati riconosciuti abili al lavoro percepisce l'aiuto sociale (per Paese)?
3. Quale percentuale di persone ammesse provvisoriamente in età lavorativa non lavora (per Paese)?
4. Quale percentuale di persone ammesse provvisoriamente in età lavorativa percepisce l'aiuto sociale (per Paese)?
5. Quali costi sono cagionati approssimativamente su scala nazionale dai rifugiati riconosciuti e dalle persone ammesse provvisoriamente in età lavorativa che non lavorano e vivono a spese dello Stato?
Stellungnahme des Bundesrates
Per rispondere alle domande poste dall'autore dell'interpellanza il Consiglio federale si fonda su varie fonti di dati: la statistica sull'asilo (dati tratti dal sistema centrale d'informazione sulle migrazioni, SIMIC) dell'Ufficio federale della migrazione (UFM), la statistica dell'aiuto sociale nel settore dell'asilo (eAsyl, rilevamento a campione al 30 giugno), la statistica dell'aiuto sociale nel settore dei rifugiati (Flüstat, rilevazione totale al 31 dicembre) e la statistica svizzera dell'aiuto sociale (SAS, rilevazione totale al 31 dicembre). Le statistiche dell'aiuto sociale nel settore dell'asilo e dei rifugiati sono allestite dall'Ufficio federale di statistica su mandato dell'UFM. A causa delle diverse modalità di rilevamento, i dati desiderati possono essere comparati soltanto in misura limitata.
In particolare va anche osservato che i dati seguenti comprendono soltanto i rifugiati con soggiorno in Svizzera inferiore a cinque anni e i rifugiati ammessi provvisoriamente che risiedono nel nostro Paese da meno di sette anni. Alcuni studi mostrano che il tasso d'occupazione dei rifugiati e dei rifugiati ammessi provvisoriamente aumenta ancora dopo cinque-sette anni. Per queste persone non sono tuttavia disponibili dati specifici relativi a un periodo superiore a sette anni. In assenza di dati specifici, nella risposta 2 sono indicati i tassi di aiuto sociale degli stranieri abili al lavoro, residenti in maniera permanente e provenienti dai Paesi considerati, inclusi i rifugiati che resteranno a lungo nel nostro Paese e i rifugiati ammessi provvisoriamente.
1. Il Consiglio federale non dispone di dati per Paese da cui si evince la percentuale dei rifugiati riconosciuti abili al lavoro (18-65 anni) che non lavora. Può per contro indicare il tasso d'occupazione (TO) di queste persone a livello svizzero.
Tabelle
2. Per motivi di qualità legati all'esiguo campione della statistica FlüStat è possibile calcolare il tasso di aiuto sociale (TAS) soltanto per i sei principali Paesi di origine dei rifugiati. Le cifre seguenti, relative al 2012, si riferiscono ai rifugiati abili al lavoro con un permesso di dimora (soggiorno in Svizzera inferiore a cinque anni) e ai rifugiati ammessi provvisoriamente abili al lavoro (soggiorno in Svizzera inferiore a sette anni).
Tabelle
Dalla statistica svizzera dell'aiuto sociale relativa al 2012 possono essere dedotti i seguenti tassi di aiuto sociale degli stranieri abili al lavoro residenti in maniera permanente provenienti dai corrispondenti Paesi:
Tabelle
3. Per rispondere a questa domanda il Consiglio federale rinvia alla statistica dell'UFM sull'asilo, che indica il tasso d'occupazione (numero delle persone esercitanti un'attività lucrativa in rapporto a quello delle persone abili al lavoro), per Paese, delle persone (inclusi i rifugiati) ammesse provvisoriamente la cui durata del soggiorno in Svizzera è inferiore a sette anni al 31 dicembre 2013. Il tasso d'occupazione su scala nazionale era pari al 38,7 per cento.
4. I dati relativi alle persone ammesse provvisoriamente (fino a sette anni di soggiorno in Svizzera) sono rilevati nella statistica eAsyl. Per ragioni metodologiche non è possibile determinare il tasso di aiuto sociale per fascia d'età o nazionalità. Il tasso di aiuto sociale delle persone ammesse provvisoriamente ammonta per contro, senza distinzione d'età e nazionalità, al 72,1 per cento al 30 giugno 2012 e al 69,7 per cento al 30 giugno 2013.
5. Visto che il sistema d'indennizzo si fonda su una base forfettaria e che la competenza in materia di aiuto sociale spetta ai cantoni, il Consiglio federale può indicare soltanto i sussidi versati ai cantoni, ma non le prestazioni effettivamente erogate da questi ultimi. Nei primi dodici mesi successivi all'entrata in vigore, il 1° aprile 2013, del nuovo sistema di finanziamento (modifica OAsi 2), l'UFM ha versato ai cantoni 166 milioni di franchi per le seguenti persone: rifugiati con permesso di dimora, rifugiati ammessi provvisoriamente e persone ammesse provvisoriamente (la cui durata del soggiorno in Svizzera è inferiore a sette anni) in età lavorativa (18-60 anni).
Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.
Risposta del Consiglio federale.