14.3920 · Interpellanza · 2014-09-25
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale prevede di adeguare gli importi massimi rimborsati in caso d'incontinenza nel quadro della prossima revisione dell'EMAp? Se sì, in che senso?
2. Intende prendere misure per limitare i costi a carico delle persone affette da incontinenza? Se sì, quali?
Begründung
Gli importi massimi rimborsati per i prodotti assorbenti in caso d'incontinenza secondo l'EMAp sono invariati dal 1° gennaio 2005. Gli importi massimi vigenti non sono sempre sufficienti e il paziente deve allora coprire la differenza, oltre al 10 per cento dell'aliquota percentuale e alla franchigia, per una somma di diverse centinaia di franchi l'anno.
Dal 1° gennaio 2005 è inoltre fissato un importo massimo annuale per tre gradi d'incontinenza (media, forte e totale). Con questa ripartizione s'intende semplificare la gestione e la fatturazione dei prodotti. Tuttavia, come ammette il Consiglio federale nella sua risposta all'interrogazione Schenker Silvia 12.1101, "al vantaggio di una fatturazione semplificata si contrappone ... in singoli casi, lo svantaggio per l'assicurato di dover pagare personalmente i mezzi ausiliari per l'incontinenza, se il limite massimo annuo è stato superato". Il prezzo delle quantità necessarie supera l'importo rimborsato in particolare quando il medico tarda ad attestare l'aggravamento dello stato del paziente o quando può contare su qualcuno che gli cambia frequentemente gli assorbenti.
Nel suo rapporto del 7 marzo 2014 sulle mozioni e sui postulati dei Consigli legislativi 2013, in merito all'attuazione delle mozioni 05.3522 e 05.3523 il Consiglio federale dichiara: "È ... necessario verificare la struttura e gli IMR di diversi mezzi e apparecchi. È pertanto prevista una revisione dell'EMAp." Considerato quanto precede, la revisione dovrà tener conto della situazione specifica delle persone affette da incontinenza.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l'articolo 25 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), i mezzi e gli apparecchi atti alla cura o alla diagnosi di una malattia e i relativi postumi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Per principio, l'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) contiene soltanto prodotti applicabili e/o utilizzabili dalla persona assicurata da sola o con l'aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla cura (art. 20 dell'ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31). L'importo massimo rimborsabile (IMR) indicato nell'EMAp è in genere stabilito sulla base del prezzo medio dei prodotti reperibili sul mercato, in considerazione anche del prezzo praticato all'estero per la valutazione dell'economicità. L'assicurato è libero di scegliere un prodotto specifico adeguato entro i limiti dell'IMR, tenendo presente però che, se l'importo supera quello indicato nell'elenco, dovrà assumersi la differenza (art. 24 cpv. 2 OPre).
Dall'istituzione dell'EMAp, le posizioni non sono mai state oggetto di verifiche sistematiche, ma in determinati casi gli IMR sono stati ridotti. Nel quadro della preannunciata revisione sono previsti lo sviluppo e l'introduzione di un sistema che assicuri periodicamente la verifica e l'eventuale adeguamento dell'EMAp in funzione dei risultati dell'analisi periodica delle innovazioni tecniche nei dispositivi medici, dei cambiamenti intervenuti sul mercato dei prodotti e dell'evoluzione dei prezzi. Queste misure riguardano tutti i gruppi di prodotti dell'EMAp, quindi pure i mezzi ausiliari per l'incontinenza, per i quali verrà esaminato anche un eventuale adeguamento dell'IMR. Al momento non è ancora possibile prevedere il tipo di modifiche che verrà apportato. Le organizzazioni interessate hanno comunque sempre la possibilità di presentare una domanda di adeguamento dell'EMAp che deve contenere le informazioni necessarie per appurare se la prestazione in questione soddisfa i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità.
2. I prodotti assorbenti per l'incontinenza figurano nell'EMAp alla posizione 15.01, suddivisi per grado d'incontinenza e con i rispettivi IMR annuali. Per rimborsare le spese di tali prodotti fino al massimo del forfait annuo, l'AOMS necessita dell'indicazione e della prescrizione medica con indicazione del grado di incontinenza. Cambiamenti di categoria sono possibili se fondati su una diagnosi medica e sulla relativa prescrizione. È dunque responsabilità del medico curante assicurarsi che questo avvenga con il dovuto tempismo. Come esposto nella risposta all'interrogazione Schenker Silvia 12.1101 (Spese supplementari dovute alla disabilità. Problemi per i disabili che esercitano un'attività lucrativa), il sistema dei forfait è stato scelto non da ultimo per semplificare la fatturazione di questi prodotti, considerato che anche nell'EMAp devono essere soddisfatti i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 LAMal). In considerazione della revisione prevista, il Consiglio federale è consapevole che al vantaggio di una fatturazione semplificata in singoli casi si contrappongono anche svantaggi. Come spiegato in precedenza, però, non è ancora possibile conoscere gli effetti che la revisione avrà sui mezzi ausiliari per l'incontinenza.
Va infine ricordato che i mezzi e gli apparecchi utilizzati nell'ambito di una cura medica da un fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 35 LAMal o nel quadro dell'assistenza prestata in case di cura o da servizi di cure infermieristiche a domicilio non rientrano nel campo d'applicazione dell'EMAp e quindi non sarebbero direttamente toccati da un'eventuale revisione.
Risposta del Consiglio federale.