14.4034 · Interpellanza · 2014-11-27
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Quale assicurazione universale, l'assicurazione invalidità ha lo scopo di compensare a tutti gli assicurati "le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale" (art. 1a lett. b LAI). La valutazione del grado di invalidità avviene conformemente all'articolo 16 LPGA. Per i redditi alti, questo produce effetti paradossali. Prendiamo l'esempio di un top manager che, prima di subire un danno alla salute, guadagnava 400 000 franchi: se, dopo il suo reintegro nel mercato del lavoro, va a occupare una posizione dirigenziale di livello più basso con un "reddito da invalido" di 200 000 franchi, a causa della riduzione salariale subita acquisisce il diritto a una rendita AI. In origine però la rendita AI intendeva garantire la sopravvivenza. È inconcepibile che si possano percepire oltre 16 000 franchi al mese e beneficiare al contempo di prestazioni dell'AI.
Le persone con redditi più bassi, invece, spesso non ricevono una rendita AI, nemmeno una parziale, perché la differenza tra il salario precedente all'invalidità e quello percepibile (spesso solo teoricamente) svolgendo un'attività compatibile con la loro infermità è troppo bassa. Se non riescono a trovare un impiego idoneo alle loro condizioni di salute, sono costrette a ricorrere all'aiuto sociale. Questa prassi, che trae le sue origini dalla struttura salariale degli anni 1950, oggi forse viola il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge e appare ormai incomprensibile per la popolazione.
Il Consiglio federale è pertanto pregato di rispondere alle seguenti domande:
1. Sono corrette le riflessioni sul calcolo delle rendite suesposte?
2. È consapevole di questo problema è ha forse già qualche idea per una regolamentazione più equa?
3. Quante persone con un reddito da invalido superiore a 120 000 franchi percepiscono una rendita AI?
4. Negli ultimi cinque anni, quale è stato il numero annuo di persone con un reddito precedente l'invalidità inferiore a 80 000 franchi cui è stata rifiutata una rendita, malgrado un danno alla salute comprovato, poiché il loro grado di invalidità non raggiungeva il 40 per cento?
5. Quali adeguamenti sono necessari per evitare che in futuro siano versate rendite di invalidità a persone che, anche dopo aver subito un danno alla salute, percepiscono un reddito largamente sufficiente a garantirsi la sussistenza?
Stellungnahme des Bundesrates
In base al principio assicurativo, tutti gli assicurati che adempiono le condizioni necessarie hanno il medesimo diritto alle prestazioni stabilite per legge, a prescindere dalla loro situazione finanziaria. In ragione del principio di solidarietà, l'intero reddito da attività lucrativa di una persona è soggetto all'obbligo contributivo AVS, AI e IPG. Al contrario, per il calcolo delle rendite dell'AI e dell'AVS viene considerato un reddito medio annuo determinante massimo di 84 600 franchi. A partire dal 1º gennaio 2015, l'importo massimo della rendita è di 2350 franchi.
L'AI non fornisce prestazioni secondo i bisogni individuali e non assicura un determinato reddito, bensì la limitazione della capacità al guadagno per ragioni di salute. A seconda della situazione individuale (reddituale), un danno alla salute può avere ripercussioni economiche diverse. L'intervento in questione mira ad uno scostamento dai principi esposti, mettendo fondamentalmente in dubbio l'odierno sistema di finanziamento dell'AI.
1. Come esposto dall'autrice dell'interpellanza, il grado d'invalidità è calcolato mediante un confronto dei redditi: dal reddito da attività lucrativa che si potrebbe conseguire senza danni alla salute (reddito senza invalidità) viene sottratto quello ragionevolmente esigibile in presenza del danno alla salute in questione e dopo l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito d'invalido), a prescindere dal fatto che questo reddito sia effettivamente conseguito o meno. La differenza tra i due redditi rappresenta la perdita di guadagno dovuta all'invalidità che, espressa in percentuale, corrisponde al grado d'invalidità. Questo metodo si applica in modo identico a tutti i redditi senza invalidità, siano essi elevati o modesti. Da un lato, ne risulta che, a fronte di una perdita di guadagno dovuta all'invalidità dello stesso importo in franchi, le persone con un reddito senza invalidità modesto raggiungono prima un grado d'invalidità che dà diritto a una rendita: per esempio, nel caso di un reddito senza invalidità di 50 000 franchi, una perdita di guadagno di 20 000 franchi determina un grado d'invalidità del 40 per cento, che dà diritto a una rendita. Nel caso di un reddito senza invalidità di 100 000 franchi invece, dalla stessa perdita di guadagno non risulta invece un'invalidità che dia diritto a una rendita. Il top manager di cui nel testo dell'interpellanza che, dopo la reintegrazione nel mercato del lavoro, è in grado di guadagnare 200 000 franchi avrà diritto a una mezza rendita d'invalidità. D'altro canto, nel caso degli assicurati con un reddito senza invalidità modesto il grado di capacità al guadagno residua che preclude il beneficio di una rendita può essere raggiunto più velocemente poiché in questo settore, sul mercato del lavoro equilibrato è più facile trovare un nuovo impiego che permetta di conseguire un reddito analogo nonostante il danno alla salute.
2./5. Il sistema attuale garantisce la solidarietà e la parità di trattamento tra le persone con redditi elevati e quelle con redditi modesti. Una limitazione delle prestazioni per le persone con un reddito elevato, a cui peraltro è già applicato un tetto massimo, dovrebbe essere accompagnata di conseguenza da una limitazione dei contributi da queste versati, come succede per l'assicurazione contro la disoccupazione oppure per l'assicurazione contro gli infortuni (contributi e prestazioni limitati in base all'importo massimo del guadagno assicurato, fatta eccezione per il contributo di solidarietà). Ma senza la solidarietà dei cospicui contributi versati dagli assicurati con un salario elevato non sarebbe possibile finanziare l'AI e l'AVS. Nell'ulteriore sviluppo dell'AI, occorrerà piuttosto migliorare le effettive possibilità di reintegrazione di questi assicurati. Va detto, inoltre, che per le persone con un reddito modesto che si trovano in una situazione di bisogno esiste il regime delle prestazioni complementari.
3./4. Non è possibile rispondere direttamente a queste due domande. Infatti, sebbene di regola il reddito senza invalidità venga effettivamente determinato dagli uffici AI, tali dati non vengono rilevati a fini statistici. Un'indicazione sulla situazione reddituale degli assicurati che hanno diritto a una rendita è però data dal reddito annuo medio di cui all'articolo 29quater della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), che si applica anche per le rendite AI. Nel dicembre del 2013 i beneficiari di una rendita d'invalidità erano 265 070. Per 2904 di questi (1 per cento) è registrato un reddito annuo medio pari ad almeno 120 000 franchi. Tuttavia, in queste cifre possono essere compresi sia redditi supplementari o sottratti in seguito a splitting (nel caso di persone sposate) che accrediti per compiti educativi o assistenziali, cosicché anche in questo caso la rilevanza dei dati è ridotta. Per quanto concerne la situazione reddituale degli assicurati che non hanno diritto a una rendita, non è invece possibile fornire stime approssimative, perché in caso di rifiuto di una rendita - contrariamente a quanto avviene nel caso di una concessione esposto in precedenza - il reddito annuo medio non viene determinato.
Risposta del Consiglio federale.