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14.4202 · Interpellanza · 2014-12-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Pur sapendo che l'esecuzione delle pene compete ai cantoni, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

1. Ritiene che il reinserimento sociale, importante obiettivo dell'esecuzione delle pene, possa essere (ancora) conseguito negli attuali istituti?

2. In considerazione dei decessi riportati dai media e della crescente mole di lavoro causata al personale dal sovraffollamento, il Consiglio federale ritiene che i diritti fondamentali e gli standard minimi possano essere in linea di massima ancora rispettati nell'esecuzione delle pene?

3. Condivide l'opinione secondo cui andrebbero adottate misure contro il sovraffollamento dei penitenziari? Quali misure andrebbero adottate a breve e medio termine (per i detenuti e per il personale)?

4. Reputa opportuno coordinare queste misure a livello federale?

5. Ritiene opportuno introdurre a livello federale standard minimi per i penitenziari (dimensioni minime delle celle, sufficiente personale specializzato, trattamento di problemi psichici, assistenza medica, ecc.)?

6. Ritiene opportuno aumentare il sostegno finanziario erogato ai cantoni per l'esecuzione delle pene, per esempio contribuendo a finanziare la carcerazione preventiva?

Begründung

L'esecuzione delle pene nelle strutture esistenti ha raggiunto i propri limiti. Gli istituti sono sempre più sovraffollati, con tra l'altro un conseguente carico eccessivo per il personale. Mancherebbe personale sufficientemente formato o personale specializzato per accompagnare un crescente numero di detenuti con disturbi comportamentali o turbe psichiche o per gestire malattie contagiose. A ciò si aggiungono purtroppo decessi tra i detenuti (p. es. Skander Vogt, in cella d'isolamento per cinque anni), che sollevano questioni inerenti alle lacune del sistema svizzero d'esecuzione delle pene, in particolare per quanto riguarda i diritti umani.

Stellungnahme des Bundesrates

Per rispondere, il Consiglio federale si fonda in ampia misura sul suo rapporto del 18 marzo 2014 (disponibile in tedesco e francese) sul riesame dell'esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera, stilato in adempimento del postulato Amherd (11.4072). In Svizzera la situazione dell'occupazione delle carceri è tesa nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure, in particolare in quello della carcerazione preventiva. Un'occupazione del 100 per cento o più è tuttavia rara. Soltanto alcuni penitenziari destinati alla carcerazione preventiva o all'esecuzione di pene di breve durata registrano un costante sovraffollamento: è il caso del carcere di Champ-Dollon nel canton Ginevra e di La Croisée e Bois-Mermet nel canton Vaud.

1. Secondo le informazioni di cui dispone, il Consiglio federale ritiene che i principi in materia di reinserimento sociale siano rispettati nell'esecuzione svizzera delle pene. Come esempio cita i sette penitenziari chiusi della Svizzera che, nonostante la piena occupazione registrata da vari anni, continuano ad allestire piani individuali d'esecuzione e applicano provvedimenti mirati di reinserimento sociale, permettendo ai detenuti di lavorare e proponendo corsi di formazione o perfezionamento scolastici e professionali. Il Consiglio federale non è a conoscenza di casi in cui il mandato di risocializzazione sia sistematicamente ignorato nell'esecuzione delle pene. Il rapporto non constata alcuna lacuna in materia di reinserimento sociale. Rileva tuttavia il conflitto esistente tra maggiori esigenze in materia di sicurezza e misure di reinserimento (cfr. rapporto pag. 114).

2. Il Consiglio federale non è a conoscenza di casi di esecuzione delle pene in cui i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione sarebbero sistematicamente violati. L'esecuzione delle pene sottostà a vari meccanismi di controllo cantonali, nazionali e internazionali (cfr. rapporto pag. 107). La Svizzera ha inoltre ratificato svariate convenzioni internazionali (CAT, OP-CAT, CPT, Patto II ONU, CEDU) sulla tutela dei diritti umani nella privazione della libertà. Dal 2010 la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura verifica regolarmente la situazione dei detenuti in Svizzera, stilando rapporti e formulando raccomandazioni all'attenzione delle competenti autorità.

3. Il Consiglio federale reputa necessario adottare misure per ridurre la densità della popolazione carceraria. I cantoni hanno iniziato a pianificare e creare posti d'esecuzione supplementari. A livello svizzero è inoltre approntato un monitoraggio dell'occupazione dei luoghi di detenzione, che permetterà di seguire concretamente l'utilizzo delle capacità esistenti e di evidenziare le esigenze supplementari sul piano nazionale.

4. La collaborazione tra i cantoni è garantita dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e dai tre concordati in materia di esecuzione delle pene e delle misure. La Confederazione sostiene gli sforzi profusi dai cantoni per migliorare tale collaborazione e partecipa ai gruppi di lavoro responsabili. Accompagna inoltre la pianificazione e realizzazione di progetti edilizi e versa sussidi per la costruzione di istituti destinati all'esecuzione delle pene e delle misure. Per il momento non vede la necessità di estendere la regolamentazione sul piano federale.

5. Il Consiglio federale reputa necessari standard minimi in materia di esecuzione delle pene e delle misure. Oltre ai principi d'esecuzione sanciti nel Codice penale, anche le pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa (p. es. le regole penitenziarie europee) e dell'ONU (p. es. gli standard minimi per il trattamento dei detenuti) offrono un quadro di riferimento importante. Nel novembre 2014 la CDDGP ha adottato principi comuni per l'esecuzione delle sanzioni, che contengono anche una serie di norme. La Confederazione ha inoltre definito standard uniformi per la costruzione dei penitenziari. I requisiti e la procedura per il versamento di sussidi di costruzione sono disciplinati nella legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure e nelle pertinenti ordinanze. Tale legge comprende tra l'altro norme sulle dimensioni minime delle celle, nonché sulla loro illuminazione ed aerazione.

6. A fronte dell'aumento del fabbisogno, negli ultimi anni la Confederazione ha aumentato il sostegno finanziario accordato ai cantoni per le strutture per l'esecuzione delle pene e delle misure. Se nel 2012 erano stati versati 18,6 milioni di franchi, tale importo è passato a 45 milioni di franchi nel 2014. La Confederazione contribuisce ora anche alla costruzione di posti per la carcerazione amministrativa. In virtù dell'articolo 123 capoverso 3 della Costituzione federale, la Confederazione può sostenere i cantoni nella costruzione di istituti. In tal modo promuove la collaborazione tra i cantoni, tenuti a rispettare le norme definite per beneficiare dei sussidi. Nemmeno la riduzione dell'aliquota di sussidio dal 50 al 35 per cento nel 1999 ha comportato ripercussioni negative a tale riguardo.

Risposta del Consiglio federale.