14.4218 · Interpellanza · 2014-12-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dopo tre anni di indagini, la polizia canadese ha sequestrato varie centinaia di migliaia di film messi a disposizione su Internet con ragazzini nudi e fatto arrestare circa 350 persone in tutto il mondo. Poco dopo è emerso che circa 150 acquirenti di questi cosiddetti film "Azov" vivevano in Svizzera. Secondo quanto riportato dai media, l'Ufficio federale di polizia (Fedpol) è giunto alla conclusione che si trattava esclusivamente di film in cui comparivano ragazzini nudi di età compresa tra 10 e 16 anni. I film non mostravano atti sessuali né si concentravano sugli organi genitali dei ragazzi. Molti pubblici ministeri cantonali cui è stato trasmesso il materiale probatorio hanno tratto una conclusione diversa. In 12 cantoni sono stati avviati procedimenti penali per sospetta pornografia infantile. In altri cantoni, invece, i film non sono stati ritenuti penalmente rilevanti e pertanto non è stato avviato alcun procedimento penale nei confronti degli acquirenti. Alla luce di queste differenze cantonali poniamo al Consiglio federale le domande seguenti:
1. Ritiene che nella fattispecie le autorità di perseguimento cantonali abbiano sfruttato a sufficienza il margine di manovra del Codice penale previsto in caso di pornografia infantile?
2. Come giudica il fatto che manifestamente i cantoni hanno tratto conclusioni divergenti?
3. Non sarebbe stato necessario controllare tutti gli acquirenti verificando se possedevano altro materiale pedopornografico e non sarebbe stato il compito di Fedpol?
4. A parere del Consiglio federale, non si potrebbe intervenire sul piano legislativo per ottimizzare il coordinamento e conseguire un trattamento coerente di siffatti e analoghi casi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il perseguimento dei reati di pornografia infantile compete alle autorità penali cantonali. Il Consiglio federale non dispone di informazioni dettagliate in merito ai singoli casi e alle singole inchieste penali cantonali, tuttora in corso, concernenti gli acquirenti dei film della società Azov. Ad ogni modo, la ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione vieta al Consiglio federale di interferire in procedimenti cantonali in corso o conclusi.
2. Per le medesime ragioni il Consiglio federale non può valutare i motivi per cui in determinati casi le autorità inquirenti cantonali hanno avviato un procedimento penale per pornografia infantile, mentre in altri casi vi hanno rinunciato. Conformemente al Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0), un'inchiesta penale va aperta se vi sono sufficienti indizi di reato. Sul piano materiale, il Consiglio federale rileva quanto segue: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le foto di bambini nudi sono considerate pornografia vietata se pongono eccessivamente l'accento sui genitali al fine di eccitare sessualmente l'osservatore. Sono inoltre considerate pedopornografiche le foto di bambini con genitali scoperti che assumono pose lascive perché sollecitati da terzi, mentre le foto di bambini nudi scattate approfittando di un momento di spontaneità del bambino - come ad esempio un'istantanea scattata in spiaggia - non lo sono. Tali immagini che mostrano bambini in pose sessuali non sono pertanto punibili secondo il diritto svizzero. A questo proposito il Consiglio federale rinvia al parere relativo alla mozione Rickli 14.3022 "Pornografia infantile. Vietare le immagini di bambini nudi".
3. Secondo il CPP, per controllare se tutti gli acquirenti dei film possedevano materiale pedopornografico sarebbero state necessarie perquisizioni domiciliari. Il CPP subordina tuttavia un tale provvedimento coercitivo all'esistenza di sufficienti indizi di reato. Soltanto i cantoni competenti erano in grado di determinare l'esistenza di tali indizi, tenendo conto delle circostanze del caso. Se non ritengono i film della società Azov penalmente rilevanti e non dispongono di fatti che suffraghino un sufficiente indizio di reato, le autorità inquirenti non sono autorizzate ad adottare provvedimenti coercitivi come perquisizioni domiciliari.
Il perseguimento penale della pornografia (art. 197 CP) compete ai cantoni. Conformemente all'articolo 27 capoverso 2 CPP, in caso di pornografia la Confederazione può svolgere le prime indagini soltanto in determinati casi eccezionali. Nel caso concreto, le condizioni non erano adempiute e pertanto non era data la competenza di Fedpol.
4. A livello di Confederazione, il Commissariato pedofilia e pornografia di Fedpol ha il compito di assicurare il coordinamento delle indagini in materia di pornografia ed è intervenuto anche nel presente caso. Dal canto suo, il Servizio nazionale di coordinazione contro la criminalità su Internet (SCOCI) coordina la lotta contro la criminalità su Internet. Le indagini vere e proprie e l'avvio di inchieste penali competono tuttavia alle autorità inquirenti cantonali. Le disparità spesso osservate nelle prassi cantonali in materia di perseguimento penale sono una conseguenza della ripartizione federalistica delle competenze. Di norma, le differenze finiscono tuttavia per essere uniformate, all'occorrenza, dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario legiferare in materia.
Risposta del Consiglio federale.