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14.422 · Iniziativa parlamentare · 2014-06-16

Cancelleria federale

Liquidato

Ausgangslage

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 22 febbraio 2019

L'Assemblea federale emana tutte le disposizioni legislative importanti e fondamentali sotto forma di legge, fatta salva l'approvazione del Popolo in caso di referendum facoltativo. Il legislatore autorizza il Consiglio federale e i dipartimenti a emanare le norme di diritto meno importanti sotto forma di ordinanza. Delegando questa modalità legislativa, il legislatore fissa le basi e il quadro di queste ordinanze "dipendenti".

Nella prassi succede talvolta che una disposizione di ordinanza non corrisponda alla volontà del legislatore o non disponga di una sufficiente base legale. Chi delega deve avere la possibilità di intervenire in un simile caso per far valere le sue competenze originali. L'Assemblea federale può già oggi modificare la legge in modo che l'ordinanza debba essere modificata di conseguenza. Questo iter è tuttavia complesso e dispendioso in termini di tempo. L'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze permette all'Assemblea federale di intervenire in modo notevolmente più efficace e rapido.

Si presume tuttavia che la possibilità di opporre un veto contro le ordinanze esplicherà soprattutto un effetto deterrente. La procedura di veto contro le ordinanze sarà configurata in modo da fungere da "freno d'emergenza" in casi eccezionali. Questo nuovo strumento non dovrà poter essere utilizzato per ritardare eccessivamente il processo legislativo o persino per bloccarlo. Quest'obiettivo sarà raggiunto istituendo un ostacolo di grandi dimensioni per l'inoltro di una proposta di veto contro le ordinanze (un terzo dei membri di una Camera) e fissando termini brevi per il decorso della procedura. Soltanto le proposte sostenute dalla maggioranza di una commissione sono sottoposte alla Camera. Questo disciplinamento permette, da

un lato, di sgravare il plenum e, dall'altro, di evidenziare la funzione del veto contro le ordinanze quale "freno d'emergenza" di una maggioranza parlamentare contro un'errata interpretazione della volontà del legislatore da parte del Consiglio federale e dell'amministrazione. Il diritto di veto contro le ordinanze non deve servire per profilarsi politicamente con un'azione volta a ritardare la trasposizione della volontà della maggioranza.

Nell'introdurre il diritto di veto contro le ordinanze vanno previste deroghe. Un veto è inammissibile contro ordinanze la cui emanazione compete al Consiglio federale, il quale è direttamente autorizzato dalla Costituzione federale ("ordinanze indipendenti"). Un veto non deve nemmeno impedire l'attuazione tempestiva di una disposizione della Costituzione o di una, qualora la Costituzione o la abbia fissato un termine in tal senso. Parimenti vanno previste deroghe nel caso di ordinanze inerenti all'attuazione di trattati internazionali vincolata a un termine stabilito.

Altre ordinanze devono poter essere emanate senza indugio per motivi materiali; a tale scopo nelle corrispondenti leggi speciali occorre prevedere disposizioni derogatorie.

Comunicato stampa del Consiglio federale del 02.05.2019

Nella sua seduta del 1° maggio 2019, il Consiglio federale ha deciso di proporre al Parlamento di non entrare in materia sul progetto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale volto ad attuare l'iniziativa parlamentare 14.422 "Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze". Esso ritiene che il Parlamento disponga già oggi di ampi diritti di partecipazione che gli permettono di influire sull'emanazione delle ordinanze. Il diritto di veto contro le ordinanze porterebbe ritardi e oneri maggiori nell'emanazione delle ordinanze e, di riflesso, anche nell'attuazione di leggi. Inoltre un simile diritto di veto sarebbe anticostituzionale.

Il Consiglio federale ha formulato il suo parere relativo al progetto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) in attuazione dell'iniziativa parlamentare 14.422 Aeschi "Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze". In tale parere chiede al Parlamento di non entrare in materia sulla modifica della legge sul Parlamento. La CIP-N motiva l'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze argomentando che, nell'emanare le ordinanze, il Consiglio federale supera occasionalmente il margine di manovra giuridico.

Attualmente il Parlamento dispone fra l'altro di un'ampia gamma di efficaci strumenti (mozione, iniziativa parlamentare e diritti di consultazione) per poter influire sull'emanazione delle ordinanze del Consiglio federale. Con il diritto di veto contro le ordinanze vi sarebbero invece ritardi e oneri supplementari nell'emanazione delle ordinanze e pertanto anche nell'attuazione della legislazione. Secondo il Consiglio federale, un simile veto, che può essere fatto valere soltanto contro le ordinanze nel loro insieme, viola la separazione dei poteri ed è pertanto anticostituzionale. Nell'articolo 182 capoverso 2, la Costituzione federale stabilisce che il Consiglio federale è competente per l'emanazione senza restrizioni di ordinanze d'esecuzione.

Qualora il Parlamento decidesse di entrare in materia sul progetto della CIP-N, il Consiglio federale propone eccezioni legali supplementari di carattere generale e altre speciali.

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento l'iniziativa parlamentare seguente:

Occorre adottare le necessarie modifiche di legge affinché le Camere federali possano porre un veto semplice, senza possibilità di emendamento, alle ordinanze del Consiglio federale. Il diritto di veto contro le ordinanze si basa sui principi seguenti:

1. Le ordinanze contenenti norme di diritto e le modifiche di ordinanza devono essere trasmesse all'Assemblea federale prima della loro entrata in vigore; sono eccettuate le ordinanze di cui agli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

2. Se entro 14 giorni almeno un terzo dei membri di una Camera presenta una domanda di veto contro un'ordinanza o una modifica di ordinanza, la Camera la tratta di norma nella sessione ordinaria successiva alla data in cui è stata presentata.

3. Se la Camera approva la domanda, la decisione passa all'altra Camera, tranne se in quest'ultima è stata presentata la medesima domanda. Se non è il caso, l'altra Camera tratta il veto della Camera prioritaria di norma nella medesima sessione.

4. Un'ordinanza o una modifica di ordinanza può essere posta in vigore se il termine secondo il capoverso 2 è trascorso inutilizzato o se una Camera ha respinto la domanda di veto.

Begründung

L'11 giugno 2014 è stata presentata nel Consiglio degli Stati l'iniziativa parlamentare Fournier 14.421, "Approvazione delle ordinanze da parte delle Camere federali". Essa chiede che per l'approvazione di ogni legge sia previsto esplicitamente il diritto di veto contro le ordinanze. A mio parere ciò non è sempre possibile, poiché si possono ottenere anche modifiche di ordinanza non auspicate dal Parlamento senza che il legislatore l'abbia previsto in anticipo. Per non limitare i dibattiti nell'Assemblea federale unicamente alla procedura proposta nell'iniziativa parlamentare 14.421, propongo di introdurre un veto generale contro le ordinanze, che può essere esercitato ogniqualvolta un'ordinanza contrasti lo spirito di una legge. Sono convinto che questo strumento sarà impiegato con moderazione e indurrà soprattutto il Consiglio federale e l'amministrazione federale ad attuare fedelmente le leggi a livello di ordinanza.

Verhandlungen

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 18.06.2019

"Sì" a diritto di veto contro ordinanze CF

Le Camere federali devono disporre di un diritto di veto contro talune ordinanze emesse dal Consiglio federale poiché queste non sempre rispettano la volontà del legislatore. È quanto ha deciso oggi il Consiglio nazionale approvando, con 113 voti contro 67 e 8 astenuti, una revisione della Legge sul Parlamento. Gli Stati devono ancora esprimersi.

A nulla sono valse le obiezioni della sinistra e del governo, espresse per bocca del cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr, secondo i quali la proposta viola il principio della separazione dei poteri: la Costituzione federale stabilisce che il Consiglio federale è competente per la promulgazione senza restrizioni di ordinanze d'esecuzione, ha sostenuto Nadine Masshardt (PS/BE).

Il Parlamento dispone già di un'ampia gamma di strumenti (mozione, iniziativa parlamentare e diritti di consultazione) per poter influire sull'emanazione delle ordinanze, ha aggiunto la bernese. Il cancelliere Thurnherr ha poi espresso la preoccupazione di vedere il processo legislativo rallentato, per non dire bloccato.

Per la maggioranza tali timori sono invece infondati essendo stati inseriti dei paletti: occorrerà infatti almeno un terzo dei membri di un Consiglio per giustificare una domanda di veto contro le ordinanze. Sono inoltre stati fissati termini brevi per il decorso della procedura. Altro ostacolo: soltanto le domande sostenute dalla maggioranza di una commissione sarebbero trasmesse alla Camera.

Matthias Jauslin (PLR/AG) ha poi ricordato perché la Commissione delle istituzioni politiche ha voluto introdurre il diritto di veto: talvolta capita che un'ordinanza del Consiglio federale non rispecchi le intenzioni del legislatore o non disponga di una sufficiente base legale. In questi casi, il diritto di veto permetterebbe all'Assemblea federale di poter intervenire efficacemente e rapidamente.

L'Argoviese ha fatto l'esempio dell'ordinanza d'applicazione delle norme decise dopo l'approvazione dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa". Queste facevano riferimento alle regioni economiche del Paese contrariamente all'ordinanza che ha ignorato questo punto.

La maggioranza è quindi convinta di aver elaborato un progetto che servirà da "freno d'emergenza" contro interpretazioni errate della volontà del legislatore da parte di Governo e Amministrazione. Jauslin ha poi assicurato che il veto sarà utilizzato soltanto per importanti ordinanze e in caso di forte opposizione politica.

Eccezioni sono tuttavia previste in alcuni casi. Non si potrà infatti far valere il diritto di veto contro talune ordinanze puramente tecniche, contro quelle volte a preservare la sicurezza del Paese, quelle necessarie per la rapida attuazione di trattati internazionali e contro le ordinanze urgenti, che consentono ad esempio di reagire di fronte a catastrofi naturali. La camera si è opposta all'introduzione di eccezioni supplementari.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 25.09.2019

Ordinanze, no a un veto da parte del Parlamento

Non è necessario introdurre un diritto di veto da parte del Parlamento nei confronti delle ordinanze emanate dal governo. Con 31 voti contro 7, gli Stati hanno bocciato oggi l'entrata in materia sulla revisione della Legge sul Parlamento che concretizza una iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Thomas Aeschi (UDC/ZG).

Oltre a essere troppo complicata, la proposta rallenterebbe eccessivamente il processo legislativo, ha spiegato Raphäel Comte (PLR/NE) a nome della commissione. Il Parlamento dispone già di strumenti per intervenire sulle ordinanze del Consiglio federale, ha aggiunto il cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr.

Il nuovo strumento non potrà essere utilizzato per ritardare eccessivamente il processo legislativo o addirittura bloccarlo, ha replicato Peter Föhn (UDC/SZ) ricordando i paletti proposti dal disegno di legge. Per inoltrare un domanda di veto contro le ordinanze occorrerebbe infatti il sostegno di almeno un terzo dei membri di un Consiglio. Altro ostacolo: soltanto le domande sostenute dalla maggioranza di una commissione sarebbero trasmesse alla Camera, ha ricordato, invano, lo svittese.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 11.03.2020

Ordinanze, sì a un veto da parte del Parlamento

Le Camere federali devono disporre di un diritto di veto contro talune ordinanze emesse dal Consiglio federale poiché queste non sempre rispettano la volontà del legislatore. A differenza del Consiglio degli Stati, con 99 voti contro 83 e 6 astenuti, il Nazionale ha ribadito oggi la sua decisione di entrare in materia sulla revisione della Legge sul Parlamento. Il dossier ritorna quindi alla Camera dei cantoni, che nel settembre scorso aveva deciso che non era necessario introdurre un diritto di veto.

Oggi a nulla sono valse le obiezioni della sinistra e del governo, espresse per bocca del cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr, secondo i quali la proposta viola il principio della separazione dei poteri: la Costituzione federale stabilisce che il Consiglio federale è competente per la promulgazione senza restrizioni di ordinanze d'esecuzione, ha sostenuto Nadine Masshardt (PS/BE).

Ma al voto la sua proposta di non entrare nel merito sulla revisione della Legge sul Parlamento, che concretizza una iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Thomas Aeschi (UDC/ZG), è stata bocciata, seppur in maniera meno netta rispetto alla prima lettura.

Il Parlamento dispone già di un'ampia gamma di strumenti (mozione, iniziativa parlamentare e diritti di consultazione) per poter influire sull'emanazione delle ordinanze, ha sottolineato invano Masshardt. Il cancelliere Thurnherr ha poi espresso la preoccupazione di vedere il processo legislativo rallentato, per non dire bloccato.

Per la maggioranza tali timori sono invece infondati essendo stati inseriti dei paletti: occorrerà infatti almeno un terzo dei membri di un Consiglio per giustificare una domanda di veto contro le ordinanze. Sono inoltre stati fissati termini brevi per il decorso della procedura. Altro ostacolo: soltanto le domande sostenute dalla maggioranza di una commissione sarebbero trasmesse alla Camera.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 18.06.2020

CSt: ordinanze, nessun diritto di veto del Parlamento

È stata definitivamente affossata l'idea di dotare il Parlamento del diritto di veto nei confronti delle ordinanze emanate dal Consiglio federale. Per la seconda volta, il Consiglio degli Stati non è infatti entrato nel merito del progetto elaborato a partire da un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Thomas Aeschi (UDC/ZG).

Il plenum ha seguito la raccomandazione della sua commissione preparatoria che proponeva all'unanimità la non entrata in materia.