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14.4260 · Interpellanza · 2014-12-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Le multe stradali hanno lo scopo di punire le infrazioni gravi alle norme della circolazione stradale che possono metterne a rischio la sicurezza, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza sulla strada; esse non devono fungere da fonte di entrate per il fisco. La situazione sta tuttavia cambiando: oggi le multe servono sempre meno alla sicurezza stradale, mentre prevalgono gli interessi fiscali. Perfino la polizia si lamenta della crescente pressione che le viene esercitata affinché incassi denaro attraverso le multe. In numerosi comuni questo tipo di introiti è ormai diventato una voce fissa del preventivo annuale, tanto che, oltre agli agenti di polizia, vengono impiegati sempre più spesso anche controllori civili per ottimizzare le entrate.

Non stupisce quindi che vengano inflitte sempre più multe ai veicoli in sosta. Gli sforzi fatti a tal fine sono discutibili: a volte, per sanzionare eventuali infrazioni, viene perfino controllata la posizione della valvola degli pneumatici delle auto parcheggiate in una zona regolamentata mediante disco orario. Anche gli apparecchi radar sono collocati sempre più spesso non in punti dove vi sono rischi per la sicurezza stradale, bensì dove si attendono entrate lucrative. Dove si ricorre alle multe per raggiungere le entrate preventivate per la pubblica amministrazione, le risorse sono spesso male impiegate, a discapito della prevenzione e della sicurezza pubblica.

In considerazione di quanto esposto chiedo al Consiglio federale:

1. Condivide l'opinione secondo cui gli introiti delle multe stradali non debbano essere una voce dei preventivi dell'amministrazione pubblica?

2. È disposto a predisporre una modifica di legge che vieti obiettivi budgetari per agenti di polizia, membri del servizio di assistenza della polizia e controllori civili?

3. Ritiene che ci sia la possibilità di rimborsare le multe stradali ai contribuenti in forma adeguata, ad esempio sotto forma di riduzioni delle imposte o devolvendo i fondi corrispondenti all'AVS?

4. Considerato il continuo monitoraggio dei cittadini e, ad esempio, il fatto di filmare tutte le auto che passano, non ritiene che si pongano anche questioni di protezione dei dati? I nuovi metodi di rilevamento della velocità (ripresa di tutti i veicoli tramite due telecamere poste in punti diversi e calcolo della velocità media) non sono giuridicamente controversi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I bilanci preventivi dei cantoni sono impostati conformemente alle leggi cantonali sulle finanze e comprendono generalmente le spese e gli investimenti previsti e le entrate stimate, tra cui anche quelle provenienti dalle multe stradali. Il Consiglio federale ritiene pertanto che anche queste ultime possano essere inserite come voce di bilancio.

2. Il Consiglio federale rispetta l'autonomia cantonale, in particolare la sovranità in materia finanziaria e di polizia e non è pertanto disposto, a predisporre una modifica di legge.

3. In virtù dell'articolo 106 capoverso 2 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01), i cantoni sono incaricati della sua applicazione e autorizzati di conseguenza a trattenere le entrate delle multe stradali. Già oggi a beneficiarne indirettamente sono gli stessi contribuenti, dato che tali entrate consentono di fornire servizi o ridurre le tasse. Se gli importi delle multe, invece che nelle finanze cantonali, confluissero per esempio nell'AVS, si rivelerebbe necessario un esame approfondito, poiché in tal caso i cantoni sarebbero privati delle risorse che essi destinano indirettamente, facendo rispettare le leggi, alla circolazione stradale, al perseguimento dei reati e all'esecuzione delle pene.

4. La protezione dei dati riveste un ruolo importante anche nei controlli della circolazione stradale, in particolar modo da quando le nuove tecnologie hanno ampliato le possibilità di rilevamento. Gli impianti di controllo devono perciò essere concepiti in modo da poter essere utilizzati unicamente per gli scopi previsti. Secondo il Consiglio federale, quelli che soddisfano i requisiti della legge federale sulla metrologia e della legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1) sono perfettamente ammissibili sotto il profilo giuridico. Nel quadro di un progetto pilota, gli impianti di controllo della velocità media impiegati sulle autostrade dal 2011 sono stati giudicati legittimi dall'incaricato federale della protezione dei dati, in quanto gli unici dati trasmessi alla polizia riguardano i conducenti che eccedono la velocità prevista. La conservazione e la trasmissione dei dati di chi rispetta i limiti non è autorizzata né tecnicamente né giuridicamente.

Risposta del Consiglio federale.