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14.4301 · Postulato · 2014-12-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che esponga in modo preciso gli effetti del nuovo diritto del cognome sulle scelte effettuate in particolare dalle donne.

Begründung

La modifica del Codice civile entrata in vigore il 1° gennaio 2013 sancisce la parità dei sessi permettendo ai coniugi e ai partner registrati di mantenere il proprio cognome da nubile/celibe. Questa possibilità costituisce un vero e proprio progresso in termini di uguaglianza giuridica tra uomo e donna, che va assolutamente mantenuto. Il nuovo diritto del cognome non permette tuttavia più ai coniugi e ai partner registrati di optare per il doppio cognome legale (senza trattino e iscritto nei registri e documenti ufficiali).

Nella risposta all'intervento 14.3521, il Consiglio federale afferma di non poter fornire statistiche attendibili sulle conseguenze del nuovo diritto del cognome basandosi sui dati demografici rilevati per la popolazione residente permanente in Svizzera. Può invece farlo analizzando i dati contenuti nel registro dello stato civile (Infostar), all'occorrenza richiedendoli ai cantoni.

Su questa base, sarebbe opportuno analizzare gli effetti del nuovo diritto del cognome. Anzitutto, esaminando se la proporzione delle donne che sceglie di mantenere il proprio cognome è aumentata o diminuita. A questo stadio, i dati esistenti non permettono infatti di dedurre un aumento del numero di donne che hanno mantenuto il proprio cognome. Nel quadro di questa analisi, occorrerebbe esaminare se l'impossibilità di scegliere il doppio cognome legale incide sulla proporzione di donne che rinunciano a conservare il loro cognome optando per quello del marito, al fine di mantenere un cognome comune con i figli, se questi portano il cognome del padre. Nello studio bisognerebbe pertanto distinguere le scelte fatte da donne con o senza figli. Andrebbero considerate anche altre variabili di tipo socio-economico (età, luogo di domicilio, attività professionale). Andrebbero infine analizzate le differenze osservate in Svizzera quanto alle scelte di cognome operate dalle donne svizzere e da quelle straniere, considerando che queste ultime possono optare per il doppio cognome legale in virtù dell'articolo 37 capoverso 2 della LDIP.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già indicato nella risposta all'interpellanza Ruiz 14.3521 del 19 giugno 2014, non sono disponibili statistiche sul cognome scelto in occasione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica. Secondo stime basate sulle iscrizioni nella banca dati del movimento naturale della popolazione, per i matrimoni contratti nel 2013 (circa 39 800) e nel 2014 (circa 40 800) risulta che in circa il 24 per cento dei casi la donna ha conservato il proprio cognome, mentre in circa il 71 per cento ha preso quello del marito. Negli anni 2001-2012, in media circa il 71 per cento delle donne ha preso il cognome del marito, mentre circa il 20 per cento ha anteposto il cognome del marito al proprio cognome. Dall'introduzione del nuovo diritto del cognome non risulta pertanto alcun aumento delle donne che, in occasione del matrimonio, hanno adottato il cognome del marito.

La valutazione chiesta dall'autrice del postulato appare per il momento prematura e inopportuna sul piano politico. L'esperienza insegna infatti che occorre attendere almeno cinque anni dall'entrata in vigore prima di poter analizzare in maniera attendibile una revisione di legge. Nel presente caso sarebbe preferibile attendere ancora più a lungo per dare tempo alla popolazione di abituarsi alla nuova regola secondo cui il matrimonio non influisce più sul cognome dei coniugi.

Il legislatore ha rinunciato consapevolmente alla possibilità di scegliere il doppio cognome al momento del matrimonio. Non è pertanto opportuno mettere in discussione tale decisione ad appena due anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto del cognome.

Non è possibile ottenere le informazioni richieste nel postulato senza interferire in maniera inammissibile nella sfera privata delle persone che desiderano sposarsi. Occorrerebbe infatti chiarire se la donna si è sentita costretta a prendere il cognome del marito a causa dei figli già nati o se ha preso tale decisione in tutta libertà.

Va infine segnalata la possibilità di iscrivere, su richiesta, il nome del rappresentante legale nel documento d'identità di un minorenne, il che permette di dimostrare senza problemi il legame tra madre e figlio anche se portano cognomi diversi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.