15.3008 · Mozione · 2015-02-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale un disegno con le modifiche necessarie dell'articolo 260ter del Codice penale che tenga conto delle difficoltà menzionate negli ultimi anni dagli attori incaricati della lotta contro il crimine organizzato. Oltre a tenere conto delle richieste derivanti dalla prassi, la disposizione deve permettere di portare a termine, in Svizzera e fino alla condanna finale, le procedure per la partecipazione a un'organizzazione criminale con elementi costitutivi supplementari. Occorre in particolare esaminare se sia opportuno adeguare la definizione di organizzazione criminale, gli elementi costitutivi e la pena.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale riconosce che la lotta contro il crimine organizzato costituisce una grande sfida per le autorità inquirenti. La struttura compartimentata e clandestina delle organizzazioni criminali impedisce spesso di dimostrare la partecipazione di un individuo a un reato concreto. Il legislatore ha tenuto conto di questa circostanza introducendo l'articolo 260ter del Codice penale, che anticipa la punibilità e consente di avviare procedimenti penali a uno stadio precoce. Si rende punibile chiunque partecipa (quale membro) a una tale organizzazione o la sostiene senza farne parte. Non occorre un legame diretto con un reato specifico. In altre parole, si rende colpevole chiunque incoraggia l'attività di un'organizzazione criminale, indipendentemente dai mezzi adottati.
Nel rapporto del 10 dicembre 2010 su eventuali modifiche o ampliamenti delle disposizioni penali contro il crimine organizzato, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la definizione di organizzazione criminale di cui all'articolo 260ter del Codice penale non presenta lacune che ostacolino la lotta al crimine organizzato in Svizzera. Anche rispetto agli ordinamenti giuridici esteri non sono state constatate lacune o carenze d'impostazione che andrebbero corrette dal legislatore.
Nella prassi, tuttavia, spesso è difficile determinare se una persona partecipa a un'organizzazione criminale ai sensi della legge, in quanto il tutto si svolge per definizione in segreto e di norma non sono disponibili liste dei membri. Nell'ottica dello Stato di diritto, un semplice sentimento di appartenenza o una manifestazione di simpatia nei confronti di un'organizzazione non può costituire un elemento costitutivo sufficiente, in quanto il diritto svizzero non punisce la semplice espressione di un'opinione. Secondo il diritto vigente è quindi necessario che l'appartenenza si manifesti chiaramente tramite atti che riflettano l'intenzione di realizzare gli obiettivi punibili perseguiti dall'organizzazione. Non si intende la commissione di reati concreti o la relativa partecipazione (istigazione, complicità), poiché in tal caso la persona potrebbe essere chiamata a rispondere direttamente del corrispondente reato. Alla luce di questa situazione il campo di applicazione dell'articolo 260ter è pertanto assai ristretto.
Per questo motivo, più parti ritengono la disposizione problematica, in quanto solo di rado conduce a una condanna, e chiedono di adeguarla o integrarla. Tale critica non è tuttavia suffragata dalla giurisprudenza: nessuna sentenza penale mostra che l'inadeguatezza o la lacunosità della disposizione avrebbe impedito di condannare determinate persone. Probabilmente l'esiguo numero di condanne non dipende dunque da un difetto di formulazione della norma, ma è correlata in primo luogo allo stretto campo di applicazione dell'articolo 260ter. In quest'ottica non si può parlare di lacuna nella legislazione penale. Sarebbe difficile definire la fattispecie in maniera più concreta in modo da aumentare il numero di condanne.
Alla luce del ruolo svolto dal crimine organizzato (anche nel contesto della confisca e della restituzione degli averi dei potentati) e delle discussioni politiche in corso, il Consiglio federale è tuttavia disposto, come chiesto dagli autori della mozione, a esaminare l'opportunità di adeguare la disposizione tenendo conto delle esigenze della prassi e, se del caso, a presentare al Parlamento una versione migliorata.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.