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15.3021 · Interpellanza · 2015-03-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Gli istituti bancari del nostro Paese praticano politiche alquanto disparate (e poco trasparenti) in materia di spese di gestione e di elaborazione e anche per i pagamenti.

Le banche approfittano spesso dell'obbligo per i salariati di avere un conto bancario o postale su cui depositare il salario, ma altrettanto spesso i clienti si accorgono delle spese prelevate soltanto a fine anno, quando ricevono le attestazioni di chiusura annuale. Il cittadino non può dunque disporre gratuitamente del denaro che guadagna. E la situazione è aggravata dal fatto che le aliquote applicate penalizzano i bassi redditi rispetto a chi beneficia di entrate più consistenti. Oltretutto, l'introduzione di una commissione per ogni pagamento in contanti allo sportello rende ancora più necessario avere un conto bancario.

1. Il Consiglio federale ha la supervisione delle spese bancarie applicate in Svizzera?

2. Considera proporzionate queste spese? Qual è la base legale che le inquadra?

3. Il Consiglio federale possiede gli strumenti per assicurarsi che nel settore bancario non esista un'intesa cartellare volta a evitare l'esistenza o la comparsa di conti esenti da spese?

4. A suo giudizio, non occorrerebbe fare in modo che le spese riscosse per la tenuta di un conto corrente siano stabilite secondo un rigoroso principio di copertura dei costi?

5. Per le stesse ragioni, il Consiglio federale non reputa che un conto bancario di base sia una prestazione di prima necessità e quindi che la legge debba consentire a ogni cittadino di disporre gratuitamente di un simile conto, come deciso dal Parlamento europeo nell'aprile 2014 per gli Stati membri dell'UE?

6. Se del caso, qual è il giudizio del Consiglio federale circa l'obbligo, imposto in Paesi come la Francia, di offrire servizi bancari a prezzi ridotti ai clienti in difficoltà finanziarie?

7. Il Consiglio federale sosterrebbe la creazione di un sito web indipendente che permetta di confrontare i tassi di interesse e le tariffe applicate dalle banche con piena trasparenza e semplicità, come deciso dal Parlamento europeo per gli Stati UE nell'aprile 2014?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale non ha la supervisione delle spese bancarie applicate in Svizzera.

2.-4. Nel quadro del diritto privato le banche e i loro clienti sono liberi di convenire un'indennità per le prestazioni di servizio bancarie. Diversamente dal diritto amministrativo, nel diritto privato non viene applicato il principio di copertura dei costi e di equivalenza (cfr. al riguardo anche la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Wermuth 12.3416, "Commissioni sul prelievo di contanti da sportelli bancomat di una banca diversa dalla propria"). Secondo la legge sulla sorveglianza dei prezzi, il sorvegliante dei prezzi può intervenire se constata che a causa della mancante concorrenza sul mercato sono richiesti prezzi abusivi. Nel presente contesto è stato possibile constatare che per le tasse e le indennità per prestazioni di servizi bancarie esistono differenze sensibili tra i diversi istituti e che quindi la concorrenza funziona generalmente bene (cfr. anche la newsletter 5/12 del 30 agosto 2012 del sorvegliante dei prezzi "Spese bancarie per gli svizzeri residenti all'estero").

5./6. Le banche sono libere di decidere con chi vogliono effettuare operazioni bancarie. L'obbligo di instaurare relazioni contrattuali sarebbe in contraddizione con il principio costituzionale della libertà economica. Il servizio universale alla popolazione e all'economia di prestazioni relative al traffico dei pagamenti è però garantito da Postfinance in virtù della legge sulle poste. In particolare nel servizio universale è inclusa l'apertura e la tenuta di un conto per il traffico dei pagamenti per persone fisiche o giuridiche con domicilio, sede o stabile organizzazione in Svizzera (cfr. art. 2 cpv. 2 e art. 43 dell'ordinanza sulle poste). L'articolo 47 dell'ordinanza sulle poste disciplina la fissazione dei prezzi per queste prestazioni di servizio.

7. Per il prezzo effettivamente da pagare per l'apertura, la tenuta e la chiusura di conti sussiste già attualmente l'obbligo di indicare il prezzo (art. 16 della legge federale contro la concorrenza sleale e art. 10 cpv. 1 lett. r dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi). La maggior parte delle banche e anche Postfinance hanno pubblicato le loro commissioni in Internet, ove forum di confronto pubblicano le commissioni delle banche più importanti.

Risposta del Consiglio federale.