15.303 · Iniziativa cantonale · 2015-02-24
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Ginevra presenta la seguente iniziativa:
Si chiede all'Assemblea federale:
- di adottare disposizioni legali che vietino la trasmissione automatica di nomi di impiegati di imprese svizzere a Stati esteri o a imprese estere;
- di adottare immediatamente disposizioni legali chiare che annullino le autorizzazioni precedenti accordate abusivamente dal Consiglio federale;
- di prestare assistenza giuridica e finanziaria agli impiegati vittime della trasmissione di dati che li concernono da parte di alcune banche svizzere con la complicità incomprensibile del Consiglio federale.
Begründung
- Le pratiche di alcuni istituti bancari svizzeri, giustamente considerate criminali da alcuni Stati esteri, sono molto discutibili;
- secondo rivelazioni dei media, alcuni istituti bancari svizzeri hanno trasmesso a Stati esteri liste di collaboratori senza informarli preventivamente;
- risulta che il Consiglio federale abbia autorizzato, senza una base legale esplicita, la divulgazione automatica dei nomi dei collaboratori degli istituti bancari interessati;
- un tribunale ginevrino di prima istanza ha deciso di prendere provvedimenti "superprovvisionali" volti a congelare la trasmissione di dati bancari di un collaboratore del Credito svizzero;
- si consideri che i collaboratori delle banche svizzere, oltre ad essere particolarmente professionali e competenti, sono anche fedeli e leali nei confronti dei loro datori di lavoro;
- è inaccettabile addossare la responsabilità di atti criminali commessi da banche svizzere a impiegati che non fanno altro che compiere il proprio lavoro;
- la trasmissione di tali dati ha gravi ripercussioni sul piano umano e professionale;
- è inaccettabile che il Consiglio federale protegga l'anonimato di clienti esteri rei di aver commesso pratiche illegali nel loro Paese d'origine, mentre la stessa istanza autorizza la trasmissione automatica di nomi di impiegati di banca a Stati esteri;
- gli impiegati di banca, in maggioranza svizzeri, non hanno commesso alcun reato;
- il modo di agire del Consiglio federale sembra dettato dal panico e per compiacere le pratiche discutibili di alcune banche svizzere;
- tenuto conto dell'assenza di una base legale chiara, il rischio di recidiva nel settore bancario o anche in altri settori economici appare elevato;
- occorre considerare l'importanza del settore bancario per l'economia svizzera;
- è necessario garantire a lungo termine la sopravvivenza del settore bancario svizzero, spronandolo altresì a porre fine quanto prima a talune pratiche criminali e immorali;
- è imperativo vietare ogni pratica di criminalizzazione automatica di cittadini svizzeri;
- occorre osservare la decisione (senz'altro lodevole ma pur sempre insufficiente, poiché non lascia scelta) dell'incaricato federale della protezione dei dati, secondo cui i collaboratori interessati devono essere informati preventivamente.