Lexipedia

CNL per il personale domestico. Meno ostacoli per conciliare lavoro e famiglia

15.3072 · Mozione · 2015-03-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di restringere il campo di applicazione del contratto normale di lavoro (CNL) per il personale domestico (RS 221.215.329.4) affinché ostacoli meno la conciliabilità tra lavoro e famiglia.

Tale obiettivo può essere raggiunto in particolare escludendo dal CCL l'assistenza di bambini ed eventualmente anche di anziani e malati (art. 3 lett. e) e/o aumentando il limite di 5 ore alla settimana (art. 2 cpv. 3 lett. i).

Begründung

Con l'ordinanza del 20 ottobre 2010 sul contratto normale di lavoro (CNL) per il personale domestico il Consiglio federale fissa a livello nazionale il salario minimo da versare al personale domestico.

L'ampio campo di applicazione di questo CNL crea un inutile ostacolo all'obiettivo di una maggiore conciliabilità tra lavoro e famiglia.

Rientrano infatti in tale campo di applicazione anche le persone che collaborano all'assistenza di bambini, anziani e malati (art. 3 lett. e). Il salario minimo vincolante si applica non appena una persona è occupata per oltre 5 ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro (art. 2 cpv. 3 lett. i). Questa soglia è presto superata, ad es. quando una persona si occupa di un bambino per un giorno alla settimana o quando svolge per alcune ore lavori di pulizia e in aggiunta si occupa saltuariamente di un bambino.

Il problema consiste nel fatto che il salario minimo previsto nel CNL (fr. 18.55 a fr. 22.40) per l'assistenza di bambini è elevato rispetto al prezzo di mercato (cfr. ad es. il sito www.betreut24.ch, in cui la tariffa minima per una babysitter maggiorenne è di 15 franchi e di 4 franchi per una mamma diurna).

Ne consegue che una soluzione flessibile di assistenza di bambini diventa onerosa e complicata, in alcuni casi proibitiva, il che nuoce all'obiettivo del Consiglio federale di promuovere la conciliabilità tra lavoro e famiglia.

Restringendo leggermente il campo di applicazione del CNL, ad esempio fissando una soglia più elevata di 8 a 10 ore alla settimana (un giorno di lavoro) od escludendo l'assistenza di bambini, si manterebbero gli obiettivi del CNL rafforzando al contempo la conciliabilità tra lavoro e famiglia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1° gennaio 2011 è in vigore per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private l'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico). Il CNL personale domestico prevede un salario minimo per i lavoratori occupati per almeno 5 ore alla settimana in media presso lo stesso datore di lavoro.

Il Consiglio federale ha emanato questo CNL di durata limitata nel 2011 in applicazione dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni (RS 220) e lo ha prorogato di tre anni a fine 2013. L'introduzione del salario minimo era necessaria per contrastare il dumping salariale constatato in seguito al numero crescente di migranti assunte come badanti o impiegate nelle economie domestiche private (le cosiddette migranti pendolari). Si intendeva inoltre impedire che, in seguito all'estensione della libera circolazione delle persone, aumentasse il numero di lavoratori disposti a prestare servizio nelle economie domestiche in Svizzera per salari molto inferiori a quelli usuali per il luogo e il ramo.

Il CNL personale domestico contempla soltanto i rapporti di lavoro e le persone che sono particolarmente a rischio di dumping salariale. Il Consiglio federale ha quindi definito diverse deroghe: sono così esclusi dal campo di applicazione i parenti più stretti, i lavoratori alla pari, i giovani occupati solo occasionalmente per la sorveglianza di bambini e le persone che custodiscono bambini al di fuori della famiglia (art. 2 cpv. 3 lett. a-c CNL personale domestico). Si tratta di persone che si occupano di bambini al posto dei genitori per alcune ore o per la giornata e che non svolgono lavori domestici, indipendentemente dal fatto che li accudiscano a casa dei genitori o a casa propria. Sono escluse anche le persone occupate per al massimo 5 ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro (art. 2 cpv. 3 lett. i CNL personale domestico) poiché in questo caso si tratta generalmente di lavori di pulizia retribuiti meglio che non hanno bisogno di essere protetti da un salario minimo. Per questi rapporti di lavoro non si applica dunque il salario minimo previsto dal CNL.

Sono invece comtemplati nel campo di applicazione i lavoratori che, oltre ai lavori domestici in senso stretto, collaborano all'assistenza di persone e aiutano nella gestione dei problemi quotidiani (art. 3 CNL personale domestico). Definendo le attività di economia domestica all'articolo 3 il Consiglio federale intendeva impedire che il CNL personale domestico fosse eluso adducendo che il lavoro include unicamente l'assistenza mentre invece riguarda in misura significativa veri e propri lavori domestici. Tuttavia, una persona che si occupa regolarmente di un bambino un giorno a settimana oppure una persona che svolge lavori di pulizia meno di cinque ore alla settimana in media presso lo stesso datore di lavoro e che, a titolo eccezionale, tiene una volta il figlio di quest'ultimo, non sottostà al CNL personale domestico.

Considerato quanto precede, secondo il Consiglio federale il CNL personale domestico copre solo le persone che devono essere protette dal dumping salariale, senza gravare inutilmente sulle economie domestiche private che devono ricorrere a persone esterne alla famiglia per occuparsi dei propri figli. Esse sono libere di organizzare la custodia dei figli come meglio credono e le retribuzioni per tale attività si basano sulle condizioni salariali usuali per il luogo e il ramo. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario restringere il campo di applicazione del CNL personale domestico.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.