Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova. Elenco dei sottoprodotti di cui agli articoli 9 e 10
15.3148 · Interpellanza · 2015-03-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Per quale motivo questi scarti alimentari (tutti estrusi, come i cereali da colazione) non figurano più nell'elenco?
Si tratta di una dimenticanza sul piano amministrativo o della reale volontà di non ammetterli più?
In tal caso il Consiglio federale è consapevole che ciò, da un lato, creerà problemi di smaltimento e, dall'altro, penalizzerà l'azienda che ricicla tali prodotti?
Il Consiglio federale è disposto a reintrodurre questi scarti alimentari di Nestlé nell'elenco?
Begründung
Le aziende che detengono oltre 1500 suini da ingrasso devono disporre di un'autorizzazione eccezionale sugli effettivi massimi.
Per ottenerla devono dimostrare che almeno il 40 per cento della razione proviene da scarti alimentari e che lo smaltimento di questi sottoprodotti è un compito d'interesse pubblico d'importanza regionale.
Il Consiglio federale allestisce un elenco di tali sottoprodotti.
Un'azienda della regione settentrionale del canton Vaud utilizza 200 tonnellate di scarti alimentari provenienti da CPW e Nestec, due società del gruppo Nestlé con sede a Orbe.
Il nuovo elenco dei sottoprodotti, entrato in vigore il 1° marzo 2013, non contempla più tali scarti alimentari di CPW e Nestec.
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù degli articoli 46 e 47 della legge sull'agricoltura (RS 910.1), il Consiglio federale ha fissato nell'ordinanza sugli effettivi massimi (RS 916.344) gli effettivi autorizzati per l'allevamento suino, l'ingrasso di suini, la tenuta di galline ovaiole, l'ingrasso di polli, l'ingrasso di tacchini e l'ingrasso di vitelli. Le aziende che svolgono un'attività d'interesse pubblico d'importanza regionale smaltendo, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari possono richiedere un'autorizzazione per la detenzione di un effettivo più elevato, se adempiono le condizioni di cui all'articolo 10 dell'ordinanza sugli effettivi massimi. Nel quadro della revisione del 2011, nell'allegato di tale ordinanza sono stati inseriti i sottoprodotti che possono essere presi in considerazione per il rilascio di un'autorizzazione. In quest'allegato possono essere inseriti esclusivamente sottoprodotti che, secondo l'articolo 46 della legge sull'agricoltura, provengono da aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari.
I sottoprodotti citati nell'interpellanza sono ottenuti in un'azienda che non è considerata un'azienda di trasformazione di derrate alimentari in virtù della legge sull'agricoltura. I sottoprodotti provenienti dall'attività sperimentale su cereali non hanno pertanto potuto venir inseriti per legge nell'allegato dell'ordinanza sugli effettivi massimi. Affinché ciò sia possibile, il Parlamento dovrebbe dapprima approvare una modifica dell'articolo 46 della legge sull'agricoltura.
Il Consiglio federale è consapevole della difficile situazione cui è confrontata l'azienda detentrice di suini in questione. Tuttavia ricorda che la stessa, sulla base dell'autorizzazione concessa dall'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG per cinque anni, ha tempo fino a fine 2016 per trovare una soluzione al problema. Inoltre, alla prossima occasione opportuna che si presenterà, il Consiglio federale valuterà se le condizioni quadro sono ancora necessarie o adeguate alla luce di un utilizzo migliore degli scarti alimentaris.
Risposta del Consiglio federale.