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Diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti e APMA. È il momento di avviare e attuare alcuni adeguamenti?

15.3347 · Interpellanza · 2015-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, e le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), istituite con tale legge, hanno suscitato varie discussioni nei media e dato adito a numerosi interventi. Anche per motivi di certezza del diritto, un'abrogazione del nuovo diritto, approvato da un'ampia maggioranza parlamentare, è fuori discussione. Potrebbe tuttavia essere opportuno un adeguamento in base alla prime esperienze maturate dopo un determinato periodo di introduzione. In varie risposte a interrogazioni parlamentari il Consiglio federale rinvia pertanto a interventi non ancora trattati (postulato Bruderer-Wyss 14.3915, postulato Feri Yvonne 14.3891, postulato Schneeberger 14.3776). Questo modo di procedere è adeguato: dai colloqui con gli esperti, i governi cantonali, le APMA e gli enti responsabili, infatti, emergono punti che appaiono incontestati e che possono essere affrontati tempestivamente.

Pongo pertanto le domande seguenti:

1. È possibile uniformare la procedura dinanzi alle APMA (mediante una legge federale sulla procedura dinanzi all'APMA, come per esempio proposto dal dott. D. Steck nel 2003)?

2. A causa della grande quantità di audizioni e di personale necessario, è possibile semplificare la procedura di audizione in caso di ricovero a scopo di assistenza, riducendo l'organo decisionale a un membro più il verbalista?

3. In caso di ricorso contro un ricovero a scopo assistenziale, è possibile coordinare le diverse fasi procedurali (art. 439, 429 e 431 del Codice civil), per evitare i doppioni e ridurre l'onere in termini di coordinamento?

4. Nella collaborazione tra le APMA e i comuni (soprattutto nei cantoni in cui i comuni si assumono i costi e non è prevista alcuna ripartizione dei costi tra i comuni oppure è prevista soltanto una perequazione limitata) emergono in particolare due punti che ostacolano (sempre) la collaborazione: il diritto di essere consultati in merito alle misure, che secondo una decisione del Tribunale federale è riservato esclusivamente alle APMA, e la mancata informazione dei comuni da parte dell'APMA sulle ragioni delle sue decisioni, a causa dell'obbligo del segreto. Se la Confederazione informasse chiaramente i cantoni e i comuni in merito a questi due punti, non si chiarirebbe la situazione, facilitando il lavoro delle AMPA?

5. Sono noti altri punti che secondo il parere unanime degli interessati devono essere adeguati già adesso?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le prescrizioni federali in materia di procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) sono assai rudimentali. Si limitano ad alcune questioni di procedura fondamentali che meritano risposte uniforme per garantire l'applicazione del diritto materiale. Questo perché il Codice civile (RS 210) consente ai cantoni di decidere liberamente se delegare la funzione dell'APMA a un'autorità amministrativa o a un giudice. Un'unificazione totale della procedura imporrebbe tuttavia alla Confederazione di emanare prescrizioni a tale proposito. L'attuazione del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti ha tuttavia mostrato che le esigenze e le tradizioni nei cantoni sono assai diverse, in particolare proprio per quanto concerne l'organizzazione delle autorità. Un intervento legislativo da parte della Confederazione costituirebbe un'ingerenza eccessiva nella sovranità organizzativa dei cantoni.

2. In caso di ricovero a scopo assistenziale, l'audizione costituisce un elemento procedurale centrale, che serve in particolare a tutelare i diritti fondamentali dell'interessato. La legge prevede pertanto in linea di massima, e analogamente alla prassi relativa al precedente diritto, un'audizione collegiale da parte dell'APMA (art. 447 cpv. 2 del Codice civile). In tal modo è parimenti garantita la presenza di persone con diverse specializzazioni (interdisciplinarità). In via eccezionale e in presenza di motivi particolari l'audizione può essere delegata a un unico membro dell'APMA. Per il momento il Consiglio federale non ritiene possibile semplificare ulteriormente la procedura.

3. Il ricovero a scopo assistenziale rappresenta una grave ingerenza nei diritti dell'interessato. Di conseguenza, occorre garantire il riesame periodico delle misure disposte e la possibilità, per l'interessato e le persone a lui vicine, di adire un giudice. Le differenti competenze e parti rendono difficile coordinare le diverse procedure. Il Consiglio federale è tuttavia disposto a far esaminare la questione nell'ambito della corrente valutazione del nuovo diritto e a vagliare possibilità di miglioramento.

4./5. L'esecuzione del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti rientra nella competenza dei cantoni, che devono procedere nel rispetto delle prescrizioni federali nonché tenendo conto delle esigenze e peculiarità proprie alle loro diverse strutture e tradizioni. In questo ambito la Confederazione è tradizionalmente restia a formulare prescrizioni e raccomandazioni.

La Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti è un'autorità intercantonale specializzata che ha già pubblicato raccomandazioni sull'organizzazione delle autorità, una guida pratica (con modelli) sul diritto in materia di protezione degli adulti nonché raccomandazioni sul coinvolgimento delle autorità d'aiuto sociale nel processo decisionale degli organi di protezione dei minori. In tal modo ha assunto una parte considerevole dei compiti citati; un ulteriore intervento della Confederazione non è dunque necessario.

Inoltre, accogliendo il postulato 14.3891 il Consiglio nazionale ha incaricato il Consiglio federale di effettuare una prima valutazione del nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti. Pure il postulato 14.3776, anch'esso accolto dal Consiglio nazionale, invita il Consiglio federale a chiarire varie questioni connesse ai costi e a proporre misure che possano risolvere i problemi esistenti. Un istituto esterno è stato incaricato di effettuare tale valutazione; i corrispondenti lavori sono in corso. I risultati sono attesi per l'inizio del 2016. Il Consiglio federale non può esprimersi in merito alle eventuali possibilità di migliorare il nuovo diritto o la sua attuazione sul piano cantonale prima della pubblicazione di tali risultati.

Risposta del Consiglio federale.

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