15.3386 · Mozione · 2015-05-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto che modifichi la legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto introducendo un'aliquota unica per tale imposta. L'aliquota unica dovrebbe situarsi tra il 6 e il 6,5 per cento.
Begründung
Le esclusioni dall'imposta (art. 21 LIVA) devono essere mantenute solo là dove l'onere amministrativo non è in alcun rapporto con il ricavo (produzione naturale), dove non è tecnicamente possibile stabilire in modo corretto la base di calcolo dell'imposta (settore finanziario e assicurativo), per impedire le doppie imposizioni (lotterie e giochi d'azzardo) o per motivi legati al sistema fiscale (immobili, enti pubblici).
In futuro dovranno essere completamente esenti dall'imposta (art. 23 LIVA) le prestazioni seguenti:
1. le prestazioni di servizi nell'ambito della formazione;
2. la fornitura di medicinali;
3. la fornitura di informazioni stampate o digitali di carattere non pubblicitario (ad es. giornali, riviste, libri e informazioni elettroniche equiparabili);
4. la fornitura di alimenti di prima necessità, ad esempio:
- acqua del rubinetto,
- latticini e prodotti caseari,
- pane e prodotti a base di cereali,
- frutta e verdura,
- oli e grassi alimentari,
- zucchero, confettura, miele, sale,
- alimenti destinati ai lattanti,
- carne e pesce,
- bevande analcoliche.
Come finora, l'aliquota unica dell'imposta sul valore aggiunto comprenderà lo 0,8 per cento per il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (art. 130 cpv. 3 della Costituzione) e lo 0,1 per cento per il finanziamento dei grandi progetti ferroviari (art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e disposizioni transitorie della Costituzione).
La necessità di riformare il sistema dell'imposta sul valore aggiunto è generalmente riconosciuta da tempo. Le aliquote ridotte e le numerose eccezioni rendono questo sistema molto complesso e inefficiente. La soppressione di un numero per quanto possibile elevato di eccezioni permette di introdurre un'aliquota unica e di raggiungere una vera semplificazione.
Le esclusioni dall'imposta sul valore aggiunto comportano numerosi svantaggi per l'economia nazionale. In linea di principio devono quindi essere soppresse. Solo le prestazioni menzionate più sopra devono essere esenti dall'IVA per i motivi citati.
Con l'esenzione totale dall'imposta degli alimenti di prima necessità, delle prestazioni di servizi nell'ambito della formazione e dei medicinali si tiene conto degli argomenti di politica sociale e di politica distributiva, secondo cui le fasce di reddito inferiori devono essere sgravate fiscalmente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come già esposto nel suo parere sulla mozione 15.3225, il Consiglio federale condivide gli sforzi intrapresi per semplificare l'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione di un'aliquota unica.
In base al testo della mozione, d'ora in poi l'aliquota zero, che la legislazione in vigore applica soltanto alle esportazioni e al commercio di monete d'oro e di oro fino, dovrebbe anche essere applicata a diverse prestazioni sul territorio svizzero.
L'esenzione fiscale delle forniture di alimenti di prima necessità, di acqua del rubinetto, di medicinali, di libri, giornali e riviste, nonché di prestazioni di servizi nell'ambito della formazione determinerebbe per la prima volta l'esenzione vera e propria dall'imposta sul valore aggiunto di beni e prestazioni di servizi sul territorio svizzero che hanno carattere di consumo e che tecnicamente possono essere tassate. Le esenzioni fiscali riducono la base di calcolo dell'imposta, ciò che rende necessaria un'aliquota unica più elevata. Inoltre, bisognerebbe attendersi che vengano domandate altre esenzioni fiscali. La differenziazione tra alimenti di prima necessità e altri alimenti provocherebbe inoltre difficoltà pressoché insormontabili di delimitazione e quindi una maggiore incertezza del diritto nonché più dispendio amministrativo.
Un'aliquota unica situata tra il 6 e il 6,5 per cento non sarebbe tutt'altro che neutrale sotto il profilo del gettito, a causa soprattutto dell'esenzione dall'imposta contemplata per la fornitura di alimenti di prima necessità e di medicinali. La parte B del progetto di riforma dell'imposta sul valore aggiunto (08.053) prevede un'aliquota unica per l'imposizione degli alimenti e dei medicinali fornendo pertanto il maggior contributo a un'aliquota unica bassa e neutrale sotto il profilo del gettito. Dato che la presente mozione non potrebbe essere attuata prima della fine del finanziamento aggiuntivo dell'AI, le sue ripercussioni finanziarie sono calcolate in funzione delle aliquote d'imposta applicate nel 2018 (aliquota normale del 7,7 per cento, aliquota ridotta del 2,5 per cento, nessuna aliquota speciale, dato che quest'ultima dalla fine del 2017 non sarà più in vigore). Dai primi calcoli approssimativi, basati su un'interpretazione ampia del concetto di alimenti di prima necessità, l'aliquota unica neutrale sotto il profilo del gettito ammonterebbe al 7,0 per cento circa. Nel caso di un'aliquota unica del 6,5 per cento risulterebbero minori entrate annuali dell'ordine di circa 1,6 miliardi di franchi. Un'aliquota unica del 6,0 per cento provocherebbe addirittura minori entrate di circa 3,1 miliardi di franchi. Le finanze della Confederazione non permettono di assimilare un calo così massiccio delle entrate.
Sebbene l'aliquota unica e la soppressione delle esclusioni rimangano obiettivi importanti, il Consiglio federale propone di respingere la mozione nella sua forma attuale. Qualora il Consiglio nazionale dovesse accoglierla, l'esecutivo sottoporrebbe al Consiglio degli Stati una proposta di modifica ai sensi dell'articolo 121 capoverso 3 lettera b della legge sul Parlamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.