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15.3446 · Interpellanza · 2015-05-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Grazie al progresso tecnologico e a un'intelligenza artificiale (IA) sempre più evoluta, un numero sempre maggiore di apparecchi autonomi è e sarà sviluppato e introdotto nella vita di tutti i giorni. Si pensi, ad esempio, ai veicoli autonomi, ai decisori economici (quali il robot "Vital") o ai robot d'assistenza. La commercializzazione di tali robot costituisce un potenziale importante per la società e apre la strada a ulteriori innovazioni e a nuovi mercati economici.

In un prossimo futuro l'IA renderà autonoma la maggior parte di questi robot; la partecipazione umana tenderà a scomparire. Ciò solleva importanti interrogativi in materia di responsabilità in caso di incidenti (p. es. implicanti un veicolo autonomo) o di infrazioni (p. es. con il software "Random Darknet Shopper" presentato alla Kunst Halle di San Gallo). In questi casi chi è responsabile: il proprietario? L'utente? Il fabbricante? Il robot stesso?

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Condivide l'opinione secondo cui lo sviluppo dell'IA richiede l'avvio di un dibattito sulla responsabilità?

2. Qual è il parere del Consiglio federale sui lavori realizzati dalla Commissione europea sulle questioni giuridiche in materia di robotica?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'ottica del diritto civile si tratta di stabilire chi deve rispondere del danno cagionato da sistemi informatici autonomi (i cosiddetti robot). Il diritto svizzero in materia di responsabilità civile è di natura assai generale ed è pertanto estremamente flessibile. Può pertanto essere applicato senza problemi all'impiego di nuove tecnologie e anche in questo caso porta a risultati soddisfacenti. Esistono tre categorie di norme che permettono di fondare pretese di responsabilità civile: la clausola generale di cui all'articolo 41 CO (RS 220), quella della responsabilità contrattuale (art. 97 CO) e quelle che reggono la responsabilità causale (p. es. art. 58 seg. LCStr, RS 741.01, o l'art. 1 LRDP, RS 221.112.944). Può essere chiamata a rispondere soltanto una persona fisica o giuridica e non la macchina. Per accertare la responsabilità occorre poter imputare a una persona l'azione dannosa nel caso concreto. La responsabilità per l'esercizio di sistemi informatici autonomi deve quindi sempre essere legata all'azione od omissione di una persona, perfino se il software integrato può modificare autonomamente il proprio programma.

Considerazioni analoghe possono essere fatte sul piano del diritto penale. In linea di massima soltanto una persona fisica e non una macchina può essere ritenuta penalmente responsabile. Essa deve aver cagionato intenzionalmente o per negligenza un atto penalmente rilevante (p. es. il ferimento o l'uccisione di una persona o il danneggiamento di un oggetto), e il risultato di questo atto deve poterle essere imputato personalmente. A determinate condizioni la responsabilità penale si applica anche alle imprese (punibilità dell'impresa; art. 102 CP, RS 311).

Alla luce del quadro normativo, il Consiglio federale non ritiene attualmente necessario condurre una discussione approfondita sulle questioni sollevate.

2. Il Consiglio federale segue con grande interesse gli sviluppi internazionali in tale ambito, in particolare anche le "guidelines on regulating robotics" del 22 settembre 2014, elaborate all'attenzione della Commissione europea.

Risposta del Consiglio federale.