15.3545 · Mozione · 2015-06-10
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di intervenire affinché tutte le imprese di settori economici finora soggetti al pagamento della tassa sul CO2 ne siano esonerate. A tale scopo devono essere abolite le condizioni esagerate previste per l'esenzione, quali l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato 7 dell'ordinanza sul CO2 e l'emissione minima di 100 tonnellate di CO2 (art. 66), improbabile per le piccole e medie imprese. L'economia può così contribuire all'attuazione della Strategia energetica e all'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2. Per permettere alle imprese svizzere di confrontarsi ad armi pari con i loro concorrenti all'estero, si esorta il Consiglio federale a modificare l'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2.
Begründung
L'articolo 94 dell'ordinanza sul CO2 obbliga le imprese svizzere a pagare una tassa di 60 franchi per ogni tonnellata di CO2 prodotta, mentre le imprese concorrenti dei Paesi limitrofi non sono soggette ad alcuna tassa di questo tipo. L'Ufficio federale dell'ambiente ha fissato regole molto severe per l'attuazione di tale disposizione ostacolando così l'accesso delle grandi, piccole e medie imprese agli accordi sugli obiettivi di riduzione delle emissioni che le esonererebbero dal pagamento della tassa. Occorre rimediare a questa posizione di svantaggio delle imprese svizzere attraverso una modifica dell'ordinanza sul CO2 e di ulteriori disposizioni esecutive.
L'ordinanza sul CO2 deve essere modificata in modo tale da permettere all'intero settore produttivo (grandi industrie e imprese commerciali) nonché a imprese selezionate del settore dei servizi (ad es. gli hotel) con un elevato consumo energetico di essere esonerate dal pagamento della tassa sul CO2. Per stabilire il diritto di un'impresa all'esenzione occorrerebbe considerare l'onere rappresentato dalla tassa al netto della sua ridistribuzione e non il tipo di attività dell'impresa secondo l'allegato 7 dell'ordinanza sul CO2. Per incentivare anche le piccole e medie imprese a concludere accordi sugli obiettivi di riduzione delle emissioni occorre eliminare completamente i valori soglia di cui all'ordinanza sul CO2 (100 tonnellate di CO2, art. 66).
L'obiettivo di una politica climatica e ambientale completa dovrebbe essere l'internalizzazione degli effetti esterni che si presentano sotto forma di emissioni di CO2. In media, le imprese che concludono un accordo sugli obiettivi di riduzione delle emissioni per ottenere l'esonero dalla tassa sul CO2 contribuiscono molto di più al raggiungimento di questo obiettivo rispetto alle imprese che pagano la tassa e non stipulano simili accordi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sul CO2 (RS 641.71) obbliga il Consiglio federale a designare i settori economici che hanno diritto a un'esenzione dalla tassa sul CO2 e, al riguardo, di considerare l'aggravio dovuto a detta tassa sul valore aggiunto e in che misura essa pregiudica la competitività internazionale del settore economico in questione (art. 31 cpv. 2). A tale proposito, nell'allegato 7 dell'ordinanza sul CO2 (RS 641.711), il Consiglio federale ha stabilito le attività generanti emissioni elevate che beneficiano dell'esenzione dalla tassa. Alla base di questa disposizione vi è la volontà del Parlamento di non rendere l'esenzione dalla tassa sul CO2 sistematica per tutte le imprese, bensì di fare in modo che sia una misura accompagnatoria per quelle che generano emissioni elevate di gas serra. Uno scostamento da questo principio andrebbe tuttavia oltre la richiesta del depositario della mozione di adeguare l'ordinanza sul CO2 e comporterebbe una modifica della legge. Il fatto di rendere determinante l'aggravio netto dovuto alla tassa sul CO2 dopo la detrazione della ridistribuzione rispetto alle attività è stato respinto in sede di dibattimento parlamentare sulla legge sul CO2 vigente. (BU 2011 pag. 148)
In contropartita per l'esenzione della tassa sul CO2, le imprese devono impegnarsi a ridurre le emissioni di gas serra. Per le imprese, ciò comporta un certo onere per l'elaborazione di una proposta di obiettivo, per il monitoraggio annuale delle emissioni di gas serra ed eventualmente per la collaborazione con un'organizzazione privata. Per l'autorità esecutiva, invece, occorrono risorse in termini di personale per l'esame delle proposte di obiettivo, per la sorveglianza degli obblighi e per la ridistribuzione dei proventi della tassa. Da questo punto di vista, l'abolizione della soglia minima di 100 tonnellate di CO2 l'anno va nella direzione di una riduzione della burocrazia. Inoltre, già oggi anche le imprese che generano meno emissioni possono essere esentate se si associano ad altre imprese per raggiungere la soglia minima.
Il Consiglio federale intende continuare ad applicare la tassa sul CO2 anche dopo il 2020. A tal fine, nel quadro della legislazione sul clima post 2020, sottoporrà al Parlamento delle proposte per l'ulteriore sviluppo dell'esenzione da detta tassa.
In caso di adozione da parte della Camera prioritaria, il Consiglio federale si riserva il diritto di chiedere alla seconda Camera di modificare la mozione come segue:
"Il Consiglio federale è incaricato di dare a tutte le imprese di settori economici gravati dalla tassa sul CO2 la possibilità, per il periodo successivo al 2020, di essere esonerate dalla stessa nei limiti della proporzionalità. Il Consiglio federale è altresì invitato a elaborare le apposite basi legali per il periodo successivo al 2020."
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.