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Legge sulla vigilanza e il controllo di organizzazioni internazionali, in particolare delle federazioni sportive

15.3604 · Mozione · 2015-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:

1. elaborare una legge che disciplini la vigilanza, l'organizzazione, la governanza, la gestione, la contabilità, la conformità ("compliance") e il controllo delle federazioni sportive internazionali con sede in Svizzera e degli organi affini;

2. esaminare l'introduzione di una vigilanza ed emanare prescrizioni sulla gestione e la governanza di tutte le organizzazioni non governative di pubblica utilità con sede in Svizzera che superano determinate dimensioni.

Begründung

La Svizzera è un'importante sede di federazioni sportive internazionali. In Svizzera hanno infatti sede circa 60 federazioni sportive e organi affini (commissioni arbitrali, autorità competenti in materia di antidoping). Molte di queste federazioni sono diventate veri e propri gruppi multinazionali, il cui fatturato raggiunge vari miliardi. Legalmente sono perlopiù organizzate come semplici associazioni. Per federazioni di tali dimensioni, l'autoregolazione raggiunge tuttavia i suoi limiti. Sono infatti in gioco interessi pubblici considerevoli. La Svizzera dovrebbe pertanto fissare prescrizioni istituzionali corredate di controlli nonché una vigilanza per garantire una governanza internazionale riconosciuta e una pratica d'affari ineccepibile di queste federazioni. L'obiettivo di tale legge consiste nello stabilire disposizioni chiare sulla gestione delle federazioni sportive e nel porre fine alla corruzione in Svizzera. Come sostenuto giustamente da Mark Pieth, un Paese come la Svizzera, che si propone sistematicamente come sede di autorità di regolamentazione dello sport, deve considerarne i potenziali rischi come nel caso del settore finanziario o di quello delle materie prime (cfr. Mark Pieth, Ist der Fifa noch zu helfen? RDS vol. 134 (2015) I, Heft 2, pag. 215 segg.).

La legge dovrebbe in particolare includere gli elementi seguenti:

1. una vigilanza efficace;

2. prescrizioni istituzionali comparabili a quelle applicabili alle multinazionali con la garanzia di una governanza trasparente;

3. norme in materia di conformità;

4. un metodo di tassazione uniforme per l'imposizione delle organizzazioni di pubblica utilità.

Una regolamentazione correlata a una vigilanza efficace rafforzerebbe il ruolo di Stato ospitante della Svizzera e la sua reputazione.

La tappa seguente consisterebbe nell'esaminare l'opportunità di emanare disposizioni in materia di governanza per tutte le organizzazioni non governative di pubblica utilità con sede in Svizzera che superano determinate dimensioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Si stima che in Svizzera vi siano dalle 150 000 alle 200 000 associazioni. 38 federazioni sportive internazionali vi hanno sede e si contano circa 20 000 associazioni sportive; le federazioni membri di Swiss Olympic sono 83. Nella sola Ginevra vi sono dalle 170 alle 300 organizzazioni non governative, spesso organizzate nella forma giuridica dell'associazione. Tali cifre mostrano la grande importanza che le associazioni rivestono nella vita sociale e politica del nostro Paese.

Alla luce degli eventi passati e dei recenti fatti riguardanti la FIFA la posizione dell'autrice della mozione è comprensibile. Spesso si dimentica tuttavia che le grandi associazioni sono sottoposte a obblighi comparabili a quelli delle società di capitali del Codice delle obbligazioni. Un'associazione che esercita un'attività commerciale per realizzare il suo scopo (non economico) è infatti tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio (art. 61 cpv. 2 n. 1 del Codice civile). Con l'iscrizione l'associazione sottostà all'esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 11 LEF) e all'obbligo di tenere una contabilità (art. 957 segg. del Codice delle obbligazioni).

Esistono già disposizioni speciali supplementari per le associazioni, come alcune federazioni sportive internazionali, che realizzano importanti cifre d'affari. Se la somma di bilancio di un'associazione supera i 10 milioni di franchi, se la sua cifra d'affari è superiore ai 20 milioni di franchi e se impiega più di 50 persone a tempo pieno in media annua (è sufficiente che adempia due di questi tre criteri), deve far verificare in via ordinaria la sua contabilità da un ufficio di revisione (art. 69b cpv. 1 del Codice civile). Il diritto delle associazioni rinvia qui alle disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti l'ufficio di revisione della società anonima (art. 69b cpv. 3 del Codice civile). Queste misure, a cui sono sottoposte anche le società di capitali ai sensi del Codice delle obbligazioni, servono a tutelare i terzi, in particolare i creditori, e garantiscono la pubblicità usuale nella vita economica.

Quanto detto illustra che il legislatore sottopone dunque le associazioni di una certa dimensione a regole identiche o simili a quelle delle società di capitali del Codice delle obbligazioni. Ciò vale in particolare per la protezione dei creditori. Le disposizioni sulle grandi associazioni sono in vigore dal 1° gennaio 2008 e pertanto relativamente recenti. Al momento, il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuno rivedere il diritto delle associazioni.

Quanto allo statuto giuridico dei membri, la legge lascia alle associazioni - e alla loro assemblea generale - ampia libertà per organizzarsi secondo le loro esigenze. I membri di un'associazione sono tuttavia liberi di costituirsi in forma di società di capitali ai sensi del Codice delle obbligazioni o di cooperativa. Anche in questo caso il Consiglio federale non ritiene al momento necessario agire.

A suo parere, sarebbe problematico introdurre una sorveglianza settoriale sulle federazioni sportive e sulle organizzazioni non governative. Una tale sorveglianza obbligherebbe le autorità statali a controllare la realizzazione dello scopo di queste organizzazioni. Tale modalità di sorveglianza è consueta ad esempio nel caso delle fondazioni, che oltre al consiglio di fondazione non possiedono un organo, come ad esempio l'assemblea dei membri, per esercitare un controllo. Nel diritto delle associazioni tale controllo incombe invece ai membri. Inoltre, nel vigente diritto delle associazioni esistono già strumenti che permettono una governanza efficace. La loro efficacia presuppone tuttavia un reale controllo reciproco tra gli organi dell'associazione.

Il Consiglio federale ritiene che il settore associativo funzioni complessivamente bene in Svizzera. Al momento non vede pertanto motivo di emanare una legge speciale per le federazioni sportive, come chiesto dall'autrice della mozione. Intende nondimeno seguire con attenzione gli sviluppi in questo settore e, all'occorrenza, proporre al Parlamento le misure appropriate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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