15.3803 · Mozione · 2015-09-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie per prevedere un divieto generale di viaggiare nei confronti dei richiedenti l'asilo ammessi in Svizzera che non hanno espressamente il diritto di ottenere un titolo di viaggio secondo l'articolo 28 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati.
Begründung
Conformemente all'articolo 1 lettera C della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e all'articolo 63 della legge sull'asilo, il ritorno volontario al Paese d'origine è un motivo per revocare l'asilo o disconoscere la qualità di rifugiato. Un ritorno volontario fa supporre che non sussista più il timore di essere perseguitati nel proprio Paese. Ultimamente si è però sempre più sentito che questi viaggi in patria non sono rari, in particolare nel caso di Eritrei. Per le autorità svizzere è tuttavia molto oneroso o addirittura impossibile scoprire questi viaggi non ammessi al fine di revocare la qualità di rifugiato della persona in questione. Nella maggior parte dei casi, infatti, i viaggi sono organizzati con un transito in uno Stato terzo.
Alle persone ammesse in Svizzera che non hanno diritto a un titolo di viaggio conformemente alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati dovrebbe essere in generale vietato viaggiare all'estero così da evitare visite in patria non ammesse.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli autori della mozione propongono di introdurre un divieto generale di viaggio per le persone del settore dell'asilo, al fine di impedire con maggiore efficacia che esse si rechino nel loro Paese di origine. Il Consiglio federale ritiene un simile divieto inutile e sproporzionato. Quanto ai viaggi di rifugiati, persone ammesse provvisoriamente e richiedenti l'asilo, la normativa vigente soddisfa in ampia misura le richieste avanzate nella mozione.
Se un richiedente l'asilo si reca nel Paese di origine, la sua domanda è in linea di massima respinta.
Se un rifugiato riconosciuto ritorna in patria ponendosi volontariamente sotto la protezione del Paese d'origine, in linea di massima gli è disconosciuta la qualità di rifugiato (art. 1C n. 1 Convenzione sullo statuto dei rifugiati, art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi). Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale amministrativo federale, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) deve tuttavia esaminare in ogni singolo caso la volontarietà del ritorno in patria, valutando ad esempio i motivi, la durata o la frequenza di un tale viaggio. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia sta attualmente vagliando una modifica di legge che limiti le condizioni di un viaggio ammissibile e precisi la nozione di volontarietà.
La SEM è già oggi assai restia ad autorizzare, salvo casi eccezionali (p. es. grave malattia o decesso di familiari), viaggi nel Paese di origine alle persone che sono state ammesse provvisoriamente e il cui allontanamento, seppur già disposto, non può essere eseguito (p. es. per motivi medici). I viaggi effettuati senza autorizzazione comportano di norma il termine o la revoca dell'ammissione provvisoria.
Il Consiglio federale ritiene che in casi motivati le persone del settore dell'asilo debbano poter continuare a viaggiare al di fuori del Paese di origine. In virtù della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, i rifugiati riconosciuti hanno diritto a un documento di viaggio. La revisione totale dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV), entrata in vigore il 1° dicembre 2012, ha tuttavia ristretto considerevolmente i motivi che autorizzano le persone ammesse provvisoriamente che non adempiono la qualità di rifugiato e i richiedenti l'asilo a viaggiare. Secondo tali disposizioni queste persone sono autorizzate a recarsi all'estero soltanto in casi eccezionali motivati (p. es. decesso o grave malattia di familiari stretti, viaggi scolastici). Nel caso di persone ammesse provvisoriamente, le domande possono essere inoltre accolte per motivi umanitari e, tre anni dopo la concessione dell'ammissione provvisoria, anche per altri motivi. Ogni domanda è oggetto di un esame accurato da parte della SEM, che valuta in particolare anche il grado di integrazione dell'interessato.
Infine, gli autori della mozione segnalano supposizioni secondo cui alcuni cittadini eritrei si sarebbero recati in patria. A tale riguardo il Consiglio federale rileva che nel 2014 la SEM ha autorizzato soltanto quattro viaggi all'estero (e solo due nel primo semestre del 2015) per cittadini eritrei che non adempiono la qualità di rifugiato. In nessuno di questi casi ha autorizzato un ritorno nel Paese di origine.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.