Lexipedia

15.3844 · Mozione · 2015-09-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere assieme ai cantoni affinché i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente non siano in linea di principio più autorizzati a viaggiare all'estero, a meno che intendano lasciare la Svizzera e rinunciare all'asilo e alla protezione. Chi non si attiene a questo divieto di viaggio perde automaticamente il diritto all'asilo e all'ammissione provvisoria.

Ai rifugiati riconosciuti deve inoltre essere senza eccezioni vietato di visitare il Paese di provenienza, dove pretendono che la loro vita o integrità fisica sono minacciate. Al di là di ciò, occorre controllare maggiormente i viaggi dei rifugiati riconosciuti.

Begründung

Secondo quanto riportano i giornali, dall'inizio del 2011 fino a giugno 2015 sono stati autorizzati 50 000 viaggi all'estero, tra cui 9500 a persone ammesse provvisoriamente e a richiedenti l'asilo. Da singoli articoli relativi a persone che hanno addirittura potuto visitare il Paese da cui sono fuggiti per presunte minacce alle loro integrità e vita emerge quanto il nostro sistema d'asilo viene ridicolizzato e abusato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli autori della mozione chiedono di introdurre un divieto generale di viaggio per le persone del settore dell'asilo, ma il Consiglio federale ritiene un simile divieto sproporzionato. Quanto ai viaggi di rifugiati, persone ammesse provvisoriamente e richiedenti l'asilo, la normativa vigente soddisfa in ampia misura le richieste avanzate nella mozione.

Se un richiedente l'asilo si reca nel Paese di origine, la sua domanda è in linea di massima respinta.

Se un rifugiato riconosciuto ritorna in patria ponendosi volontariamente sotto la protezione del Paese d'origine, in linea di massima gli è disconosciuta la qualità di rifugiato (art. 1C n. 1 Convenzione sullo statuto dei rifugiati, art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi). Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale amministrativo federale, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) deve tuttavia esaminare in ogni singolo caso la volontarietà del ritorno in patria, valutando ad esempio i motivi, la durata o la frequenza di un tale viaggio. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia sta attualmente vagliando una modifica di legge che limiti le condizioni di un viaggio ammissibile e precisi la nozione di volontarietà.

La SEM è già oggi assai restia ad autorizzare, salvo casi eccezionali (p. es. grave malattia o decesso di familiari), viaggi nel Paese di origine alle persone che sono state ammesse provvisoriamente e il cui allontanamento, seppur già disposto, non può essere eseguito (p. es. per motivi medici). I viaggi effettuati senza autorizzazione comportano di norma il termine o la revoca dell'ammissione provvisoria.

Il Consiglio federale ritiene che in casi motivati le persone del settore dell'asilo debbano poter continuare a viaggiare al di fuori del Paese di origine. In virtù della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, i rifugiati riconosciuti hanno diritto a un documento di viaggio. La revisione totale dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV), entrata in vigore il 1° dicembre 2012, ha tuttavia ristretto considerevolmente i motivi che autorizzano le persone ammesse provvisoriamente che non adempiono la qualità di rifugiato e i richiedenti l'asilo a viaggiare. Secondo tali disposizioni queste persone sono autorizzate a recarsi all'estero soltanto in casi eccezionali motivati (p. es. decesso o grave malattia di familiari stretti, viaggi scolastici). Nel caso di persone ammesse provvisoriamente, le domande possono essere inoltre accolte per motivi umanitari e, tre anni dopo la concessione dell'ammissione provvisoria, anche per altri motivi. Ogni domanda è oggetto di un esame accurato da parte della SEM, che valuta in particolare anche il grado di integrazione dell'interessato.

Gli autori della mozione auspicano anche un maggiore controllo dei viaggi intrapresi da rifugiati riconosciuti. La SEM è regolarmente in contatto con i servizi cantonali di migrazione e il corpo delle guardie di confine, al fine di scoprire viaggi non autorizzati nel Paese di origine o di provenienza. Se constata che un rifugiato riconosciuto è ritornato nel Paese di origine o di provenienza con un titolo di viaggio per rifugiati, l'autorità competente per il controllo di frontiera trasmette alla SEM il relativo rapporto. Peraltro, le autorità competenti verificano sempre i titoli di viaggio restituiti per individuare indizi di viaggi di questo tipo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.