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15.3856 · Mozione · 2015-09-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare le disposizioni necessarie per consentire e agevolare a ogni comune (o addirittura ogni villaggio, se possibile) di accogliere una famiglia di rifugiati ciascuno.

Begründung

Conflitti molto crudeli stanno avendo luogo praticamente sotto i nostri occhi. Migliaia di persone fuggono da situazioni in cui la loro vita è in pericolo. La Svizzera, depositaria delle Convenzioni di Ginevra e sede della Croce rossa, deve preservare questa tradizione umanitaria di accoglienza di rifugiati di guerra.

Si parla di ripartizione dei rifugiati in Europa, ma che fa la Svizzera? È accettabile attribuire 500 rifugiati a un comune di 5000 abitanti? L'integrazione sarà evidentemente molto difficile se non impossibile e creerà senza dubbio tensioni. L'obiettivo di accogliere persone in fuga dalla guerra non è rimetterle in una situazione di tensione ma al contrario rassicurarle. È in questo contesto che un cittadino svizzero ha avuto l'eccellente idea di proporre che ogni villaggio possa accogliere una famiglia di rifugiati, che sarà in tal modo integrata molto più facilmente, con il contributo di ognuno. I 2324 comuni (e un numero ancora maggiore di villaggi) compresi nel territorio svizzero permetterebbero di integrare con rapidità e semplicità oltre 10 000 rifugiati. La Svizzera diverrebbe così un modello d'integrazione e potrebbe indurre altri Paesi vicini a fare lo stesso.

I centri attualmente messi a disposizione potrebbero essere riservati alle persone sole.

Un'idea semplice ma non semplicistica per un gesto umanitario e solidale da parte di tutta la Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù della Costituzione, la concessione dell'aiuto sociale alle persone del settore dell'asilo compete ai cantoni. L'alloggio dei richiedenti fa parte dell'aiuto sociale ed è pertanto retto dal diritto cantonale. La Confederazione non ha la facoltà di impartire istruzioni né di esercitare una qualsivoglia sorveglianza in materia. Non può dunque prescrivere ai cantoni dove e in quale quadro devono alloggiare le persone del settore dell'asilo. La Confederazione è unicamente incaricata di assistere, sostenere e alloggiare i richiedenti l'asilo nella prima fase dopo l'entrata in Svizzera, nonché di attribuirli ai cantoni secondo una chiave di ripartizione approvata da questi ultimi (cfr. art. 27 LAsi in combinato disposto con l'art. 21 OAsi 2). Il luogo e il tipo di alloggio per i richiedenti l'asilo attribuiti come pure un'eventuale successiva ripartizione tra i comuni rientrano nella competenza esclusiva dei cantoni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.