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Cantone di Turgovia. Problemi di attuazione della strategia energetica 2050 nell'ambito delle reti elettriche decentrate

15.3916 · Interpellanza · 2015-09-23

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel 2011, in seguito alla catastrofe avvenuta al reattore di Fukushima, il Consiglio federale e il Parlamento hanno preso una decisione di principio per l'abbandono graduale dell'energia nucleare. In base a tale decisione, le cinque centrali nucleari esistenti in Svizzera dovranno essere disattivate al termine del loro ciclo di vita, stabilito in funzione di criteri di sicurezza tecnici, e non saranno sostituite. Tra le altre cose, la strategia energetica 2050 mira a ridurre il consumo di energia elettrica e ad aumentare la quota delle energie rinnovabili. Nel cantone di Turgovia la linea adottata in materia di politica energetica è conforme alla strategia energetica della Confederazione e la sostiene. Ciononostante, sostituire il nucleare rappresenta una sfida notevole per tutte le parti coinvolte. Nel 2014, la quota di energia elettrica di origine nucleare rispetto alla produzione complessiva svizzera raggiungeva quasi il 38 per cento; in Turgovia la quota di energia nucleare nel mix energetico è pari al 75 per cento circa. Il governo, il Parlamento e i cittadini turgoviesi hanno manifestato alle urne il proprio consenso a un maggiore impiego di energie rinnovabili, quindi al passaggio a un approvvigionamento energetico sostenibile.

È in corso la transizione da un approvvigionamento energetico centrale proveniente da grandi impianti a un approvvigionamento decentrato proveniente da impianti di varie dimensioni e a un flusso energetico bidirezionale. Questo passaggio comporta nuove sfide per le reti, le capacità di stoccaggio e la regolazione di produzione e consumo. Nel rapporto di base "Stromnetze Thurgau mit Blick auf eine verstärkte dezentrale Stromproduktion" ("Reti elettriche in Turgovia: prospettive di potenziamento della produzione elettrica decentrata") del 29 ottobre 2014 si constata l'esistenza di grandi capacità per l'immissione di energia da produzione decentrata. Dal rapporto emerge inoltre che il cantone di Turgovia è dotato di ottime reti di distribuzione e che è possibile aumentare le capacità adottando misure semplici e a basso costo.

Per le stazioni di trasformazione e altri impianti elettrici occorre un'approvazione dei piani da parte dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), conformemente all'articolo 16 della legge sugli impianti elettrici (LIE). Tale procedura di approvazione dei piani è stata introdotta con la legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani. Alla base della legge c'è l'idea di concentrare le procedure d'approvazione presso un'unica autorità (autorità direttiva), a cui è affidato l'incarico di giudicare in prima istanza il rispetto di tutte le prescrizioni di diritto federale o cantonale applicabili (cfr. messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 1998, FF 1998 III 2034, n. 13.221; voti Respini e Baumberger, loc. cit.). Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (art. 16 cpv. 3 LIE); non è necessaria alcuna autorizzazione cantonale. Tuttavia, l'autorità competente per l'approvazione (ESTI) deve tener conto anche del diritto cantonale, purché questo non limiti in modo sproporzionato l'esercente di impianti a corrente forte o debole nell'adempimento dei propri compiti (art. 16 cpv. 4 LIE).

In Turgovia, diversi casi concreti riguardanti ampliamenti necessari di stazioni di trasformazione hanno mostrato che anche ampliamenti di minima entità (pochi metri quadrati di superficie) vengono sottoposti dall'ESTI all'Ufficio federale della pianificazione del territorio. Tali richieste, quando non sono state respinte dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), sono state accolte a condizioni oltremodo onerose.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. La finalità della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani era di garantire che i richiedenti si rivolgessero a un'unica autorità federale competente in materia di approvazione dei piani. Il Consiglio federale ritiene che con la nuova prassi si sia raggiunto l'obiettivo di semplificazione prefissato?

2. In merito all'attuale procedura risulta difficile comprendere come si possa realizzare un impianto solare fuori delle zone edificabili senza licenza di costruzione (art. 18a LPT), ma che occorrano mesi per ottenere una licenza delle autorità federali per la costruzione, l'ampliamento o l'integrazione della stazione di trasformazione, operazioni necessarie quando si realizza un impianto di questo tipo. Il Consiglio federale è consapevole della lentezza di tali procedure?

3. In occasione di un incontro tenutosi presso l'EMPA a Dübendorf, il dottor Michael Moser, capo della Sezione ricerca energetica dell'UFE, ha giustamente ricordato la posizione preminente della Svizzera nell'ambito della ricerca sulle reti intelligenti e in tutti i settori correlati. Risulta che nei prossimi quattro anni gli investimenti in questi settori di ricerca saranno incrementati di oltre 200 milioni di franchi. A quanto ammontano in totale i mezzi a disposizione della ricerca in questo settore? Considerato che l'ARE crea tanti e tali ostacoli nell'attuazione di misure concrete a livello dei distributori finali, vale davvero la pena investire queste cospicue risorse?

4. È giusto mobilitare l'ARE su tutto il territorio svizzero per decisioni di lieve entità? Qual è la posizione del Consiglio federale di fronte al fatto che, in futuro, per tutti i casi di ampliamento di stazioni di trasformazione si dovrà rinunciare al parere dell'ARE? Per raggiungere questo obiettivo vi sono diverse possibilità:

a. La licenza di costruzione non sarà più concessa dall'ESTI, ma dall'Ufficio cantonale dello sviluppo territoriale, il che presupporrebbe una modifica dell'articolo 16 capoverso 3 LIE.

b. L'ESTI continuerà a rilasciare l'approvazione dei piani, che comprenderà anche la licenza di costruzione. Tuttavia, prima di prendere una decisione, l'ESTI dovrebbe chiedere soltanto il parere del cantone (vale a dire dell'ufficio cantonale dello sviluppo territoriale).

Quale variante predilige il Consiglio federale? Vede altre possibilità di semplificazione e accelerazione delle procedure? L'attuazione della variante b sarebbe possibile senza modificare la legge? In questo caso basterebbero una convenzione o un'istruzione interne all'amministrazione?

5. Quando le decisioni hanno avuto esito positivo, l'ARE ha creato grossi ostacoli come condizioni per l'ottenimento della licenza di costruzione. Per esempio, spesso si richiede lo spostamento di stazioni di trasformazione esistenti da una zona non edificabile a una zona edificabile o su costruzioni esistenti, operazione che comporta sempre ingenti investimenti, per lo più a sei cifre. Dall'altra parte, a quanto pare si richiede anche un adeguamento allo stile costruttivo. Per spostare stazioni di trasformazione si giustificano investimenti a sei cifre? In caso di ampliamenti eseguiti su edifici esistenti, sono stati fatti tutti gli accertamenti in merito a eventuali conseguenze negative per l'uomo e gli animali? Se i proprietari di un edificio a cui è stata annessa una stazione di trasformazione intendessero ampliare il proprio stabile, chi si assumerebbe i costi derivanti dallo spostamento della stazione di trasformazione? È davvero opportuno riservare maggiore attenzione a stazioni di trasformazione di importanza marginale, adeguandole sul piano stilistico a edifici di valore architettonico?

Stellungnahme des Bundesrates

Il coinvolgimento dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) nella procedura d'approvazione dei piani per le stazioni di trasformazione si basa sull'articolo 17 capoverso 1 lettera b della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0) e sull'articolo 62a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (RS 172.010). Ne consegue che quando una procedura interessa il diritto pianificatorio della Confederazione, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) deve chiedere un parere all'ARE quale autorità federale specializzata nelle questioni di pianificazione del territorio. Nel contesto dei lavori sulla strategia concernenti le reti elettriche, l'UFE sta inoltre esaminando le modalità di ulteriore sviluppo delle reti e di accelerazione delle procedure d'approvazione.

1. L'obiettivo perseguito dalla legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, ovvero semplificare le procedure, è stato in massima parte raggiunto. Anche per le procedure d'approvazione dei piani che necessitano del parere di un'autorità federale specializzata, spetta all'autorità direttiva prendere i contatti del caso, non al richiedente.

2. A differenza di quanto avviene per gli impianti solari, la realizzazione e le modifiche di stazioni di trasformazione non pongono soltanto questioni di integrazione con il contesto edilizio, ma chiamano in causa anche la sicurezza elettrica e la radioprotezione. Questi aspetti possono essere esaminati e valutati soltanto da autorità specializzate. Ogni anno vengono inoltrate circa 200 richieste: l'ARE riesce a rispettare i termini stabiliti dall'ESTI nella quasi totalità dei casi; gli eventuali ritardi dipendono per lo più dalla documentazione incompleta di alcune richieste.

3. Fino al 2013, la ricerca in campo energetico è stata promossa dalle autorità pubbliche con un contributo di circa 250 milioni di franchi l'anno. Secondo le stime dell'UFE, nel settore delle reti le spese annuali di ricerca delle autorità pubbliche si aggirano attorno ai 20 milioni di franchi. La ricerca ha il compito di analizzare diversi approcci per l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico. I risultati potrebbero offrire soluzioni che, alla luce del quadro normativo vigente, consentiranno un'applicazione più semplice ed economica rispetto al potenziamento convenzionale della rete. Sarebbe quindi controproducente rinunciare alla promozione della ricerca.

4.a. Delegare la competenza dell'approvazione di stazioni di trasformazione ai cantoni comporta di necessità una revisione della LIE. Inoltre, come menzionato nella risposta 2, per le questioni di sicurezza elettrica i cantoni dovrebbero comunque rivolgersi ad autorità federali specializzate. Ottenere un guadagno in termini di efficienza delegando questa competenza ai cantoni risulta quindi improbabile.

4.b. È naturale che le autorità cantonali della pianificazione del territorio abbiano conoscenze più approfondite delle realtà locali rispetto all'ARE. Per questo, nel formulare un parere l'ARE tiene sempre conto delle spiegazioni fornite dalle autorità cantonali. Per garantire l'adozione di prassi uniformi su tutto il territorio svizzero, il Consiglio federale ritiene corretto continuare a chiedere anche il parere dell'ARE.

Secondo il Consiglio federale, per semplificare e accelerare le procedure d'approvazione dei piani per le stazioni di trasformazione non bisogna ricorrere in primo luogo a modifiche legislative. Perché una procedura si svolga in modo rapido e semplice, infatti, è molto più importante che la domanda inoltrata sia corredata di una documentazione completa. L'ARE e l'ESTI collaborano costantemente al miglioramento delle premesse che consentano di presentare una documentazione quanto più completa e atta all'approvazione.

5. In applicazione dei principi fondamentali del diritto pianificatorio, tra cui la distinzione fra zone edificabili e zone non edificabili o le restrizioni di edificazione nelle zone agricole a protezione dei terreni coltivabili, le infrastrutture come le stazioni di trasformazione devono essere realizzate, per quanto possibile, su zone edificabili, anche se servono all'approvvigionamento di un'area non urbanizzata. Solo in casi eccezionali è ammessa l'approvazione di stazioni di trasformazione al di fuori delle aree edificate, nella fattispecie se la loro finalità richiede la costruzione in un determinato sito e se la realizzazione non è in contrasto con interessi preminenti. Tali casi eccezionali sono rappresentati, ad esempio, dalle stazioni di trasformazione destinate all'immissione di energia da produzione decentrata che possono contribuire all'attuazione della strategia energetica 2050. Le stazioni di trasformazione al di fuori delle zone edificate devono soddisfare determinati requisiti in termini di integrazione con le costruzioni esistenti e il paesaggio. Per questo motivo, non dovrebbero essere realizzate in posizione indipendente, ma costituire parte di un edificio già costruito. Allo stato attuale delle conoscenze, se vengono rispettati i valori limite dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RS 814.710) non sussistono pericoli per la salute dell'uomo e degli animali. Nell'ambito di una ponderazione completa degli interessi volta a individuare soluzioni ottimali e mirate, occorre infine tener conto di eventuali oneri aggiuntivi.

Ai sensi della LIE vigono inoltre norme semplificate per l'approvazione dei piani se una modifica non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno della stazione di trasformazione, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente (art. 17 cpv. 1 lett. b LIE). Se sono rispettate queste condizioni quadro, è possibile applicare una procedura semplificata di approvazione dei piani; in particolare, questo significa che non andranno valutati siti di costruzione alternativi. Il Consiglio federale è consapevole che per progetti di così piccola entità occorre garantire che le procedure si svolgano nel modo meno burocratico possibile. Nella fattispecie, proprio i casi del cantone Turgovia citati dall'autrice dell'interpellanza mostrano che in futuro bisognerà avvalersi in misura maggiore delle facoltà contemplate all'articolo 17 LEI, per evitare nei limiti del possibile spostamenti di sito di costruzioni sostitutive.

Risposta del Consiglio federale.

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