15.4079 · Interpellanza · 2015-09-25
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Al fine di meglio proteggere gli assicurati, chiedo al Consiglio federale quanto segue:
1. Non sarebbe opportuno ampliare il ruolo della FINMA o i poteri dell'ombudsman delle assicurazioni per meglio sorvegliare gli agenti assicurativi (in particolare per quanto concerne la formazione, l'obbligo di avere un'assicurazione RC, le sanzioni per i non iscritti nel registro e l'obbligo di rispettare un codice etico)?
2. Sarebbe possibile adottare un regime di sanzioni efficace contro chi esercita senza essere iscritto nel registro, o contro gli assicuratori che accettano proposte di assicurazione negoziate da agenti assicurativi non iscritti nel registro?
3. Nel concreto, la FINMA potrebbe allestire un modulo on line che permetta ai singoli cittadini di denunciare in modo semplice un agente assicurativo disonesto?
4. La Svizzera in che modo tenta di perseguire gli agenti assicurativi che hanno causato danni e lasciato il Paese? Esistono collaborazioni internazionali?
5. Sarebbe opportuno creare la possibilità per i privati di far annullare un contratto d'assicurazione concluso con un agente assicurativo non iscritto nel registro, rispettando un termine di 30 giorni dalla firma della proposta di assicurazione?
Begründung
Le pratiche senza scrupoli di alcuni agenti assicurativi sono regolarmente denunciate dalle organizzazioni dei consumatori. Sul mercato assicurativo esistono due tipi di intermediari assicurativi (vincolati o non vincolati).
I problemi ricorrenti osservati nella prassi riguardano principalmente gli agenti non vincolati che operano telefonicamente o a domicilio senza essere iscritti nel registro della FINMA (art. 44 LSA). Peraltro, la FINMA non esercita una sorveglianza continua nei loro confronti, visto che non ha questa competenza.
Quando causano danni agli assicurati, è molto difficile provare la loro responsabilità. E anche quando la giustizia la riconosce, l'agente assicurativo sparisce spesso senza lasciare traccia di un'assicurazione RC per coprire il danno. Sul piano penale possono essere puniti (art. 44 LFINMA). Nella pratica, ciò accade raramente. Le denunce sono rare e spesso gli agenti assicurativi lasciano la Svizzera senza lasciare un indirizzo.
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. La legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA, RS 961.01) distingue due tipi di intermediari assicurativi. Gli intermediari assicurativi vincolati sono legati a una o più imprese di assicurazione e concludono contratti in veste d'intermediari nell'interesse delle imprese di assicurazione. Gli intermediari assicurativi non vincolati, per contro, agiscono esclusivamente nell'interesse dei clienti e non dipendono da un'impresa di assicurazione. Per entrambi la legge prevede un'iscrizione nel registro. L'iscrizione è obbligatoria per gli intermediari assicurativi non vincolati, mentre è facoltativa per gli intermediari assicurativi vincolati.
Né gli intermediari assicurativi registrati né gli intermediari assicurativi non registrati sottostanno alla vigilanza (prudenziale) costante della FINMA. La FINMA può tuttavia intervenire in caso di abuso su entrambi i tipi di intermediari, a prescindere dall'iscrizione nel registro. Si ha un comportamento abusivo se gli svantaggi degli assicurati si ripetono o potrebbero interessare un'ampia cerchia di persone (art. 117 dell'ordinanza sulla sorveglianza, OS, RS 961.011). In caso di comportamento abusivo, per tutelare gli interessi degli assicurati (art. 51 LSA) la FINMA può disporre l'esame del caso specifico e i provvedimenti conservativi sia per gli intermediari assicurativi vincolati sia per quelli non vincolati. La valutazione dei casi specifici, in cui un assicurato accusa un intermediario assicurativo di comportamento abusivo, è di principio di competenza dei tribunali civili.
Gli intermediari assicurativi che si fanno registrare devono provare di avere qualifiche professionali sufficienti, di aver stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale o fornire garanzie finanziarie equivalenti. Queste prove devono essere fornite da tutti gli intermediari assicurativi registrati. La FINMA può ordinare lo stralcio dal registro di un intermediario assicurativo che non adempie più tali condizioni. Per gli intermediari assicurativi non vincolati ciò equivale a un divieto di esercizio della professione, mentre gli intermediari assicurativi vincolati possono continuare a esercitare la professione nonostante lo stralcio.
Gli assicurati hanno già oggi la possibilità di comunicare alla FINMA, senza formalità, i comportamenti scorretti degli intermediari assicurativi. A tal fine non è necessario un apposito modulo elettronico. Inoltre, con la prevista legge sui servizi finanziari si intende ampliare il settore di competenza dell'ombudsman e includere, tra l'altro, gli intermediari assicurativi.
4. Nel caso in cui l'intermediario assicurativo non vincolato lasci in Svizzera persone danneggiate, di principio spetta al singolo interessato far valere le proprie pretese di responsabilità fondate sul diritto privato, se del caso anche all'estero. Nello spazio UE/AELS (Liechtenstein escluso) nel quadro della Convenzione di Lugano valgono norme comuni per la questione della competenza giurisdizionale. Secondo le relative disposizioni, le fattispecie interessate dovrebbero di regola essere di competenza di un'autorità giudiziaria in Svizzera. Simili sentenze di tribunali svizzeri devono in linea di massima essere riconosciute ed eseguite in altri Stati che hanno aderito alla convenzione. Le disposizioni legali in materia di vigilanza emanate in Svizzera non sono applicabili all'estero. La FINMA può però informare le autorità estere di propria iniziativa nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa.
5. Un diritto di revoca per i contratti d'assicurazione conclusi da un intermediario assicurativo appare troppo specifico. Una variante più ragionevole è costituita dall'introduzione di un diritto generale di revoca, analogamente a quello considerato nell'ambito della revisione della legge sul contratto d'assicurazione (RS 221.229.1), che potrebbe essere applicato anche ad altri casi (ad es. induzione alla conclusione di un contratto) e non comporterebbe ulteriori accertamenti.
Risposta del Consiglio federale.