15.4096 · Mozione · 2015-12-02
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le modifiche di legge al fine di ridurre al minimo le perdite fiscali dovute alla prescrizione dell'imposta federale diretta (IFD) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Begründung
Le recenti decisioni del Parlamento sulla riduzione dei termini di prescrizione provocano all'IFD e all'IVA perdite di entrate di centinaia di milioni di franchi. A livello legislativo bisognerebbe in particolare esaminare l'estensione dei termini di prescrizione e la revoca delle riduzioni di questi termini.
In Svizzera la prassi in materia di diritto penale fiscale dimostra che, in complessi procedimenti per sottrazione d'imposta, a seguito della riduzione da 15 a 10 anni del termine di prescrizione la base imponibile viene privata di utili e redditi dell'ordine di centinaia di milioni di franchi.
Nel suo parere, il Consiglio federale è incaricato di stimare il potenziale di perdite attribuibile alle recenti riduzioni dei termini di prescrizione volute da sentenze cantonali. Al riguardo occorre tener presente che le perdite fiscali in ambito di imposta federale diretta toccano anche i cantoni a seguito della quota di loro spettanza del 17 per cento.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 120 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono fatti salvi gli articoli 152 (procedura di ricupero) e 184 (procedura fiscale penale). Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD).
Le disposizioni della LIFD e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) concernenti la prescrizione dell'azione penale sono state adeguate perché non raffigurano più la situazione giuridica di cui al Codice penale (CP). Dalla revisione del 2002 del diritto in materia di prescrizione nel CP, vale un solo termine di prescrizione dell'azione penale. Questo termine si calcola mediante il raddoppio del termine di prescrizione penale attuale (art. 333 cpv. 6 lett. a CP). Per la sottrazione dell'imposta diretta il termine è di 20 anni. Il Consiglio federale ha pertanto proposto nel messaggio del 2 marzo 2012 concernente la legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP di rimanere, per la sottrazione d'imposta, alla precedente durata di 15 anni del termine assoluto di prescrizione dell'azione penale. Tuttavia, il 26 settembre 2014 il Parlamento ha deciso di ridurre a 10 anni il termine di prescrizione dell'azione penale previsto per la sottrazione consumata d'imposta (contravvenzione). Per i delitti fiscali ha invece lasciato invariato il termine di prescrizione dell'azione penale a 15 anni.
Segnatamente nelle inchieste penali su "gravi infrazioni fiscali" ai sensi della sottrazione consumata (art. 190 segg. in combinato disposto con l'art. 175 LIFD) l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) constata che un termine di prescrizione dell'azione penale di 10 anni sia molto breve per arrivare a una sentenza di prima istanza. Una tale sentenza è essenziale visto che successivamente non subentra più la prescrizione (art. 333 cpv. 6 lett. d CP). Sebbene concerna l'azione penale, questo termine di prescrizione ha ripercussioni sul ricupero d'imposta dato che in questi casi complessi i fatti sono determinati in occasione della procedura penale. Per quanto concerne i periodi fiscali prescritti dell'azione penale, di regola non esistono o esistono solo in parte fatti sufficientemente chiariti cosicché la riscossione dell'imposta nella procedura di ricupero d'imposta viene meno.
Il rischio di prescrizione può essere quantificato solo in misura limitata: nelle 11 delle 16 attuali inchieste penali dell'AFC (art. 190 segg. LIFD) l'azione penale per più periodi fiscali cadrebbe in prescrizione se la decisione su reclamo dell'autorità fiscale cantonale competente non viene emanata entro il 31 dicembre 2016. In questo caso sarebbe in pericolo il ricupero d'imposta di circa 170 milioni di franchi di reddito o utili. In mancanza di dati l'AFC non può quantificare i rischi finanziari delle rimanenti procedure.
Con la legge sull'IVA del 12 giugno 2009, il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore anche una riduzione del termine di prescrizione assoluto di 15 anni finora valido per cui la prescrizione del diritto di tassazione interviene già dopo 10 anni (art. 42 cpv. 6 LIVA). Al fine di limitare il più possibile il rischio di perdite di entrate il Consiglio federale propone modifiche di legge nel quadro della revisione parziale della legge sull'IVA (vedi art. 42 cpv. 4, sospensione della prescrizione del diritto di tassazione; art. 42 cpv. 6, termine di prescrizione assoluta del diritto di tassazione; art. 105 cpv. 1 lett. b D-LIVA, prescrizione dell'azione penale per i delitti), che si prefiggono di prolungare i termini di prescrizione (messaggio del 25 febbraio 2015 concernente la revisione parziale della legge sull'IVA). Al momento il disegno di revisione è all'esame delle due Camere.
Riguardo all'ammontare dei rischi finanziari relativi alla riduzione a 10 anni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è possibile operare una stima poiché la riduzione del termine di prescrizione ha effetto solo a partire dal 2020.
Per motivi di certezza del diritto, il Consiglio federale propone per l'imposta federale diretta di non modificare nuovamente il termine di prescrizione di 10 anni recentemente deciso e non ancora entrato in vigore. L'AFC è consapevole dei rischi di prescrizione e ne tiene conto nell'adempimento dei suoi compiti. Qualora si dovesse delineare una futura necessità di intervento, il Consiglio federale avvierà le misure necessarie.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.