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Cittadino franco-algerino, non residente in Svizzera, incita a violare la legge ticinese. Dichiararlo persona non grata?

15.4131 · Interpellanza · 2015-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Lo scorso 10 dicembre, a Locarno l'imprenditore (?) franco-algerino Rachid Nekkaz ha tenuto una conferenza stampa su suolo pubblico, pare senza aver nemmeno chiesto l'autorizzazione, contro il divieto di dissimulazione del viso. Tale divieto è stato votato dal popolo ticinese nel settembre 2013, ha ottenuto la garanzia federale nel maggio 2015 mentre nelle scorse settimane il Parlamento cantonale ha finalmente approvato la relativa legge d'applicazione.

Il signor Nekkaz, nella sua conferenza stampa a Locarno, ha dichiarato che pagherà lui le multe comminate alle donne che contravverranno al divieto di dissimulazione del viso non togliendosi il burqa. Si tratta quindi di una chiara incitazione a violare una norma costituzionale e legale la cui conformità ai diritti fondamentali è stata certificata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: quest'ultima, stabilendo sul divieto francese (che ha funto da modello per l'iniziativa popolare ticinese), ha decretato che il burqa contravviene alle regole elementari del vivere insieme di una società occidentale; pertanto, una sua proibizione non costituisce un'ingerenza eccessiva nella libertà individuale.

Essendo il signor Nekkaz un cittadino straniero non residente in Svizzera, ma che arriva nel nostro Paese per incitare a violare la legge, chiedo al Consiglio federale:

È intenzione del Consiglio federale dichiarare il signor Rachid Nekkaz, in considerazione del suo comportamento, persona non grata in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la nuova legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici, approvata dal Parlamento ticinese, e la revisione della legge sull'ordine pubblico è punito con una multa da 100 a 10 000 franchi chi dissimula il proprio volto negli spazi pubblici. Questa legislazione contempla anche la dissimulazione per motivi religiosi e dichiara inoltre esplicitamente punibile la complicità e l'istigazione. Il Consiglio di Stato del canton Ticino non ne ha ancora deciso la data d'entrata in vigore.

Soltanto dal momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni penali occorrerebbe valutare se un siffatto annuncio possa essere considerato come complicità o istigazione alla violazione del divieto di dissimulare il volto. Il perseguimento penale spetterebbe alle competenti autorità cantonali.

Anche eventuali misure del diritto in materia di stranieri sarebbero di competenza delle autorità cantonali.

La Confederazione risulta competente in virtù dell'articolo 68 della legge sugli stranieri, secondo cui fedpol può disporre l'espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Un reato punito con la sola multa non soddisfa però queste condizioni.

Per il Consiglio federale non sussiste pertanto alcuna necessità di intervenire.

Risposta del Consiglio federale.

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