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15.4177 · Interpellanza · 2015-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La stampa ha informato in merito al dramma consumatosi nel carcere zurighese di Flaach, dove una madre, incarcerata per l'omicidio dei suoi figli, si è tolta la vita.

La donna è stata prima internata in un istituto psichiatrico e poi trasferita in carcere, dove ha continuato a essere trattata con psicofarmaci.

In Svizzera, il tasso di suicidi durante la carcerazione preventiva è superiore a quello registrato nei normali penitenziari. Tra il 2003 e il 2013, 51 persone in carcerazione preventiva si sono tolte la vita.

È strano che non si metta in discussione il trattamento psichiatrico con psicofarmaci in carcere alla luce delle numerose segnalazioni pubbliche relative ai gravi effetti collaterali di tali farmaci quali suicidio, violenza, allucinazioni, ostilità, depressione grave, ansia, inquietudine, eccetera.

Il canton Ginevra ha ad esempio reso noto che il 35 e 45 per cento dei detenuti consuma sostanze di questo tipo.

Pongo pertanto le domande seguenti:

1. Negli ultimi 20 anni, quanti detenuti in Svizzera sono stati o sono tuttora sottoposti a un trattamento psichiatrico e hanno assunto o assumono psicofarmaci?

2. Quante delle 51 persone in carcerazione preventiva che si sono tolte la vita tra il 2003 e il 2013 assumevano psicofarmaci?

3. Quante altre persone oltre ad esse si sono suicidate in un penitenziario svizzero?

4. La madre menzionata in precedenza era sottoposta a un trattamento psichiatrico e assumeva psicofarmaci prima dell'uccisione dei figli? Quali psicofarmaci prendeva durante la detenzione?

5. Anche i detenuti sono informati quando vengono somministrati loro psicofarmaci? I loro pertinenti diritti sono rispettati analogamente a tutti gli altri pazienti? Sono informati per scritto in merito ai rischi correlati ai medicinali loro prescritti? Quali sono le conseguenze se si rifiutano di assumere il farmaco?

6. Quanti detenuti sono stati obbligati dal giudice a sottoporsi a un trattamento psichiatrico?

7. Quali possibilità sussistono per impugnare una sentenza che prescrive un trattamento psichiatrico?

8. Quanti reclami sono stati presentati da detenuti e/o loro parenti a causa di un trattamento psichiatrico imposto?

9. Quante persone sono risultate recidive successivamente alla liberazione dopo che era state sottoposte a un trattamento psichiatrico durante la carcerazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Dal 2003 l'Ufficio federale di statistica rileva i decessi e i suicidi negli istituti di privazione della libertà. Da quell'anno al 2014 ha registrato 55 suicidi in carcerazione preventiva e 30 nel quadro dell'esecuzione della pena. Non sono invece disponibili dati statistici concernenti le domande 1 e 2.

4. Le competenti autorità del cantone di Zurigo hanno esaminato il caso menzionato. Le perizie e i risultati dell'indagine sono consultabili in tedesco sul sito Internet della Direzione della giustizia e degli interni zurighese (Erkenntnisse und Lehren aus dem Fall Flaach). La madre era in cura psichiatrica durante la carcerazione, ma non disponiamo di informazioni sul trattamento farmacologico.

5. Le norme federali e cantonali relative ai diritti dei pazienti si applicano anche ai pazienti privati della libertà. Il rapporto del Consiglio federale "Droits des patients et participation des patients en Suisse" (disponibile in tedesco e in francese) in adempimento dei postulati Kessler 12.3100, Gilli 12.3124 e Steiert 12.3207 ne fornisce una panoramica.

L'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) formula inoltre direttive per l'applicazione pratica, vincolanti per tutti i membri dell'FMH. Conformemente al principio d'equivalenza dell'ASSM, la prassi medica nell'ambito della privazione della libertà non si distingue da quella al di fuori dell'ambiente carcerario (cfr. le direttive etico-mediche dell'ASSM per l'esercizio dell'attività medica con detenuti "Exercice de la médecine auprès de personnes détenues", stato al 1 maggio 2015, pag. 7; non disponibili in italiano).

Di norma per ogni trattamento occorre il consenso del paziente. Il medico può soprassedere a tale consenso soltanto in situazioni d'emergenza (cfr. le direttive etico-mediche, pag. 8 e 18) La decisione relativa a un trattamento medico coercitivo nel quadro dell'esecuzione di una pena spetta ai competenti servizi medici. Ciò avviene secondo i medesimi criteri applicabili alle persone non detenute (cfr. le direttive dell'ASSM sulle misure coercitive in medicina "Mésures de contrainte en médecine", stato al 19 novembre 2015, pag. 32; non disponibili in italiano). Queste direttive forniscono al personale medico aiuti procedurali, in particolare relativi all'informazione e all'indicazione dei rimedi giuridici al paziente (cfr. ivi, pagg. 37 e segg.).

7. Contro queste sentenze sono disponibili le usuali possibilità di ricorso fino al Tribunale federale.

6./8./9. In Svizzera non sono tenute statistiche relative al numero di trattamenti psichiatrici e di trattamenti coercitivi nelle carceri.

Risposta del Consiglio federale.