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15.4240 · Mozione · 2015-12-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di procedere agli adeguamenti di legge o d'ordinanza necessari per introdurre anche in Svizzera un divieto di sperimentare sugli animali cosmetici e prodotti per la pulizia e la casa analogo a quello vigente nell'UE.

Begründung

Gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali devono essere limitati al minimo indispensabile (art. 17 LPAn). Il Consiglio federale ha dichiarato inammissibili gli esperimenti ai fini del controllo di prodotti, se le conoscenze auspicate possono essere ottenute analizzando i dati sui loro elementi o il potenziale di rischio è sufficientemente noto (art. 138 cpv. 1 lett. b OPAn).

La maggior parte dei componenti dei cosmetici, ma anche dei prodotti per la pulizia e la casa, oggi in commercio sono stati omologati in passato dopo approfondite analisi. Per la formulazione di un cosmetico ogni fabbricante può utilizzare migliaia di sostanze già esaminate. Inoltre, sono sempre più disponibili anche nuove sostanze già analizzate e omologate in contesti diversi da quello dei cosmetici. In virtù dell'articolo 17 LPAn e dell'articolo 138 capoverso 1 lettera b OPAn è quindi giustificato un divieto di sperimentare i prodotti cosmetici sugli animali.

Anche l'UE ha tenuto conto di questa situazione, quando, l'11 marzo 2013, ha concluso la graduale messa in vigore di una direttiva sui cosmetici. Da allora nell'UE non possono più essere svolti esperimenti sugli animali per prodotti cosmetici, loro componenti o combinazioni di loro componenti. È incomprensibile che la Svizzera non proceda ad adeguamenti analoghi delle sue leggi e ordinanze in questo delicato settore.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera possono essere svolti esperimenti sugli animali solo se non è possibile rinunciarvi. Gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali devono essere dunque limitati al minimo indispensabile (art. 17 LPAn; RS 455). Gli esperimenti sugli animali per i cosmetici non soddisfano i requisiti applicabili in questi casi (art. 137 cpv. 1 OPAn; RS 455.1). Pertanto, già attualmente in Svizzera non si possono più svolgere esperimenti sugli animali per i cosmetici, anche se non sono esplicitamente vietati. Diversi anni fa, per testare i filtri UV dei prodotti per la protezione solare, è stata effettivamente concessa un'autorizzazione, ma soltanto perché questi test servivano inequivocabilmente a preservare la salute dell'uomo e dunque risultavano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 137 OPAn.

Oltre alla sperimentazione animale per i prodotti cosmetici, il regolamento (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici vieta anche la commercializzazione di prodotti cosmetici la cui formulazione finale, i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti siano stati testati su animali. Secondo l'articolo 20 capoverso 3 della nuova legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr; FF 2014 4409), il Consiglio federale potrà limitare o vietare l'immissione sul mercato di cosmetici la cui composizione definitiva o le cui componenti sono state testate su animali. Analogamente all'UE, si prevede d'introdurre un siffatto divieto d'immissione sul mercato con le disposizioni di esecuzione della LDerr. Sostanzialmente, in Svizzera non si potranno più immettere sul mercato cosmetici la cui composizione definitiva o le cui componenti sono state testate su animali all'estero. Per quanto riguarda i cosmetici, il Consiglio federale ha dunque già avviato le misure necessarie per soddisfare la richiesta della presente mozione.

Per i prodotti per la pulizia e la casa, la Svizzera e l'UE non prevedono l'obbligo di svolgere esperimenti sugli animali per valutarli. Di fatto i pericoli per la salute umana e per l'ambiente che derivano da questi prodotti sono rilevati essenzialmente con i cosiddetti metodi di calcolo basati sulla tossicità e sull'ecotossicità degli ingredienti. In alternativa, i pericoli per la salute e per l'ambiente di un prodotto possono essere valutati utilizzando i dati disponibili su prodotti con una composizione analoga. Il settore europeo dei prodotti per la pulizia fa largamente uso di questa novità derivante dall'introduzione del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonized System, GHS) e nel 2014 ha creato una banca dati con i preparati di composizione analoga e i relativi dati sperimentali. Anche le aziende svizzere possono accedervi per valutare i loro prodotti. In alcuni casi, in sede di valutazione dei prodotti, può essere tuttavia necessario produrre nuovi dati sperimentali. Per rilevare i pericoli per la salute più frequenti dei detergenti per tessili e dei prodotti di pulizia (irritazione della pelle e degli occhi, allergie cutanee) sono oggi disponibili metodi dell'OCSE che non implicano la sperimentazione animale. Nell'ambito del programma dell'OCSE relativo alle linee guida sui test, la Svizzera continua a partecipare attivamente all'elaborazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale. Già oggi in Svizzera, com'è il caso nell'UE, non sono ammessi e non possono essere autorizzati esperimenti sugli animali se esistono metodi alternativi (art. 137 cpv. 2 e art. 140 cpv. 1 lett. a OPAn). Pertanto, anche in questo caso, la richiesta della mozione di prevedere disposizioni analoghe a quelle dell'UE è già soddisfatta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.