15.471 · Iniziativa parlamentare · 2015-06-19
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 93 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento è completato come segue:
Art. 93
...
Cpv. 1bis
1bis Sono impignorabili le somme effettivamente versate dal debitore a titolo di acconto delle imposte federali, cantonali e comunali per l'anno in corso.
...
Begründung
Il 7 marzo 2012 è stata depositata l'iniziativa parlamentare Poggia 12.405, "Esecuzione per debiti. Permettere ai debitori insolventi di abbandonare una spirale senza fine".
In tale sede è stato spiegato che l'attuale legislazione non permette a un debitore i cui redditi sono soggetti a pignoramento di integrare nel calcolo del proprio minimo vitale le somme effettivamente versate ogni mese a titolo di acconti provvisionali delle imposte federali, cantonali e comunali sul reddito. La legge attuale, che vuole evitare di privilegiare gli enti pubblici rispetto agli altri creditori, crea una situazione in cui, una volta pignorato, un debitore non riesce più a pagare gli acconti fiscali e incorre così in un nuovo debito che a sua volta non riuscirà a soddisfare, con la conseguenza che il pignoramento del reddito è destinato a continuare. Come se ciò non bastasse, una simile situazione dissuade il debitore dal migliorare la propria situazione finanziaria: ogni aumento del reddito comporterebbe infatti un aumento dell'onere fiscale che il debitore non sarebbe in grado di onorare considerato che non ha potuto versare gli acconti fiscali già richiestigli nel corso dell'anno.
Peggio ancora, la situazione attuale sfavorisce il debitore domiciliato sul territorio svizzero rispetto a un debitore sottoposto all'imposta alla fonte, che può invece adempiere i propri impegni fiscali anche in caso di pignoramento.
L'iniziativa Poggia 12.405, esaminata il 19 marzo 2013, è stata respinta dal Parlamento con la motivazione che la questione poteva essere disciplinata a livello cantonale alla stregua di quanto fatto dai cantoni di San Gallo e di Soletta; per rispettare il federalismo si è quindi ritenuto che non fosse necessario legiferare su questo punto (Boll. Uff. 2013 N 377).
Tuttavia, dopo questa decisione del Parlamento, il 22 maggio 2014 il Tribunale federale ha dato torto al cantone di Soletta (sentenza 5A_890/2013) e ha attirato espressamente l'attenzione del cantone di San Gallo sul fatto che, considerato il tenore della legge federale, i cantoni non hanno la possibilità di computare nel calcolo del minimino vitale gli acconti di imposte effettivamente versati dal debitore.
Oggi è pertanto evidente che tale questione può essere disciplinata soltanto a livello federale, e più precisamente mediante una modifica delle legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.
L'argomento secondo cui una simile modifica privilegerebbe lo Stato rispetto ai creditori privati è non soltanto discutibile, visto che gli enti pubblici devono poter procedere all'incasso delle imposte per mettere in atto le politiche pubbliche che sono loro affidate, ma addirittura sorprendente considerato che gli assicuratori malattie, che pure sono titolari di crediti di diritto pubblico, beneficiano di un tale privilegio. Infine, nessun creditore privato può ignorare il fatto che il suo debitore ha obblighi fiscali e deve tenerne conto nelle proprie relazioni contrattuali.