Lexipedia

16.3161 · Interpellanza · 2016-03-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

A seguito della grande richiesta di viaggi in pullman (nel traffico nazionale e internazionale) capita spesso che i passeggeri abbiano l'esigenza di portare con sé la moto, la bici elettrica o un animale domestico, soprattutto in caso di soggiorni prolungati. Le regole per il trasporto di tali veicoli e animali in pullman, tuttavia, non appaiono chiare e le disposizioni di legge non sembrano migliorare la situazione. Le imprese di trasporto passeggeri riscontrano infatti problemi ogni volta che devono trasportare animali di piccola taglia, motocicli, biciclette elettriche, scooter, ecc. e in caso di controlli di polizia rischiano di incorrere in sanzioni anche se la merce è caricata correttamente. Nei prossimi giorni sarà depositata una petizione lanciata da alcune imprese di autotrasporto, in cui sono state raccolte 4000 firme.

Alla luce di quanto sopra, rivolgiamo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Esistono disposizioni di legge chiare per il trasporto di veicoli a due ruote e animali domestici (animali di piccola taglia) in pullman e su rimorchi? Varie richieste rivolte in passato ad uffici federali non hanno portato ad alcun chiarimento.

2. Nel caso in cui si tratti essenzialmente di un problema di esecuzione, il Consiglio federale quali misure è disposto a esaminare per garantire un'applicazione unitaria delle disposizioni di legge (se esistenti) da parte dei singoli corpi di polizia cantonali?

3. Qualora vi siano lacune di legge, il Consiglio federale è disposto a dare seguito alla richiesta degli autori della petizione di autorizzare espressamente il trasporto di bagagli, biciclette (comprese quelle elettriche), motocicli, sedie a rotelle o deambulatori nel bagagliaio o sul rimorchio dei pullman nei trasporti nazionali e internazionali, occasionali e di linea?

4. Sempre qualora vi siano lacune di legge, il Consiglio federale è disposto a dare seguito alla richiesta degli autori della petizione di autorizzare espressamente il trasporto di animali in pullman se conforme alle disposizioni sulla protezione degli animali?

5. Se dovesse respingere la petizione, il Consiglio federale come intende garantire la certezza del diritto alle imprese interessate?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La natura stessa del trasporto di veicoli a due ruote e animali domestici implica che ad esso si applichino disposizioni di legge concernenti diversi ambiti dell'ordinamento giuridico. Infatti, oltre alle prescrizioni sui trasporti, vanno rispettate le prescrizioni doganali, le prescrizioni sulla protezione degli animali e anche le prescrizioni generali in materia di circolazione stradale (ad es. fissaggio dei carichi, ecc.). Nei rilevanti accordi internazionali non si riscontrano norme uniformi in merito al trasporto di bagagli.

Per quanto riguarda le prescrizioni sui trasporti, secondo l'articolo 66 capoverso 5 in combinato disposto con l'articolo 64 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11) gli animali viventi non possono essere inviati come bagagli. Ciò implica il divieto di trasportare animali sia sui rimorchi, sia nei bagagliai dei pullman. Tuttavia, l'OTV non vieta il trasporto di animali in generale. Ne consegue che il trasporto di animali viventi è consentito, purché questi siano trasportati nell'area destinata ai passeggeri, all'interno di appositi box oppure assicurati con pettorina e guinzaglio, e vengano rispettate le altre prescrizioni applicabili (protezione degli animali, doganali, circolazione stradale, ecc.).

L'OTV non vieta il trasporto di veicoli a due ruote. Pertanto, in linea di principio il loro trasporto è consentito, esclusivamente nel bagagliaio o su un rimorchio, purché lo spazio lo permetta e vengano rispettate le altre prescrizioni vigenti. Un progetto di legge che sarà presentato fra breve prevede l'inserimento nella legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1) di un articolo riguardante le biciclette, secondo il quale l'impresa consente ai viaggiatori di portare con sé la bicicletta se ciò non pregiudica il servizio di trasporto.

Secondo l'articolo 66 capoverso 4 OTV, ogni passeggero ha diritto al trasporto di almeno un'unità di bagaglio di dimensioni e peso adeguati. Ne consegue che non è consentito collocare nel bagagliaio o sul rimorchio un numero di veicoli a due ruote tale da impedire il trasporto degli altri bagagli dei viaggiatori.

Laddove il trasporto non è vietato e tutte le altre prescrizioni sono rispettate, le singole imprese sono libere di decidere se permettere il trasporto di veicoli a due ruote, in base alle relative condizioni generali.

2. Senza conoscere con precisione i fatti (violazione di quali disposizioni di legge) in base ai quali le imprese di trasporto sono state sanzionate dalla polizia, il Consiglio federale non può valutare se le disposizioni sono state applicate in maniera non unitaria.

3. A parere del Consiglio federale non esiste alcuna lacuna legislativa.

4. Rinviamo alle risposte alle domande precedenti, in particolare alla domanda 1.

5. Attraverso contatti con le autorità di controllo, gli uffici federali competenti si adoperano affinché le prescrizioni vigenti siano applicate correttamente. In caso di concrete segnalazioni di problemi, i suddetti uffici assisteranno le autorità esecutive interessate nell'interpretazione delle disposizioni.

Risposta del Consiglio federale.