16.3243 · Postulato · 2016-03-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) conferisce ai cantoni la competenza di esercitare la vigilanza sugli istituti di previdenza. Della possibilità di costituire regioni comuni di vigilanza e designare un'autorità intercantonale competente hanno fatto uso i cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni e Turgovia (Svizzera orientale), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo (Svizzera centrale) nonché Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura (Svizzera romanda). Questi 16 cantoni esercitano la vigilanza di loro competenza su tutti gli istituti di previdenza del secondo pilastro (casse pensioni registrate, fondazioni di previdenza extraobbligatoria a favore del personale, fondi padronali di previdenza), sulle fondazioni di libero passaggio e sulle fondazioni del pilastro 3a tramite enti intercantonali di diritto pubblico. L'autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni della Svizzera orientale (Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht) è gestita da una commissione amministrativa composta da consiglieri di Stato in carica dei cantoni concordatari. Le autorità omologhe della Svizzera centrale e della Svizzera romanda sono organizzate allo stesso modo. Ad oggi, questo non ha mai comportato problemi.
Per vigilare sulle autorità di vigilanza (inter)cantonali, nel 2012 è stata istituita un'apposita commissione, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), i cui compiti sono elencati in modo esaustivo all'articolo 64a LPP.
Per quanto riguarda le autorità di vigilanza dei cantoni della Svizzera orientale, centrale e romanda, la CAV PP è del parere che i membri dei governi cantonali e i dipendenti delle amministrazioni cantonali non dovrebbero far parte dell'organo supremo. In una perizia della Cancelleria di Stato del cantone di San Gallo del 28 settembre 2012 si legge invece che la prassi vigente è conforme al diritto federale, dato che l'organizzazione della vigilanza rientra nella sovranità organizzativa esclusiva dei cantoni.
Poiché la CAV PP resta sulla sua posizione, nell'interesse dei 16 cantoni interessati s'impone un chiarimento. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 64a LPP, invito pertanto il Consiglio federale a spiegare quali siano i compiti delegati dal legislatore alla CAV PP.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si è già occupato della questione dell'indipendenza delle autorità cantonali e regionali di vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni. Dopo aver preso atto della divergenza di opinioni in materia tra la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) e alcune autorità di vigilanza, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale aveva incaricato il Consiglio federale di riesaminare le pertinenti basi legali (in particolare l'art. 61 cpv. 3 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP; RS 831.40). Quest'ultimo ha constatato che in singoli casi la presenza di membri dei governi cantonali e di dipendenti delle amministrazioni cantonali in seno agli organi di controllo delle autorità di vigilanza può ostacolare lo svolgimento di un'attività di vigilanza indipendente e che, anche per motivi di buon governo d'impresa in generale, andrebbe evitato il rischio di conflitti d'interesse. Questi possono sorgere in primo luogo nell'ambito della vigilanza sugli istituti di previdenza di diritto pubblico. Pertanto, il Consiglio federale porrà in consultazione ancora quest'anno un progetto che, oltre a prevedere la modernizzazione delle strutture di vigilanza del primo pilastro, contempla una proposta per rafforzare l'indipendenza delle autorità di vigilanza della previdenza professionale.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.