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16.3315 · Postulato · 2016-04-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto su come migliorare la trasparenza sugli aventi economicamente diritto di persone giuridiche, costrutti giuridici come i trust e gli istituti giuridici equivalenti nonché di costrutti offshore. Al riguardo occorre inoltre accertare che queste informazioni siano accessibili al pubblico.

Begründung

Le raccomandazioni rivedute del GAFI esigono che gli aventi economicamente diritto di persone giuridiche siano registrati. Con una complessa revisione di legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, il Parlamento ha in parte tenuto conto delle esigenze del GAFI. Anche in relazione ai Panama Papers emerge nuovamente che la soluzione adottata dalla Svizzera non è in grado di creare la trasparenza necessaria. Manca un registro pubblico sugli aventi economicamente diritto di tutte le persone giuridiche.

Oltretutto manca la totale trasparenza sugli aventi economicamente diritto di costrutti giuridici quali i trust. Infatti, questi non rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni in materia di trasparenza sulle persone giuridiche. Il fatto di sottostare a un intermediario finanziario e l'obbligo di registrazione da parte della FINMA (cfr. parere del Consiglio federale sulla mozione 13.3356) non garantiscono una trasparenza a livello pubblico sui relativi aventi economicamente diritto.

La trasparenza e il rispettivo controllo a livello pubblico costituiscono la miglior protezione contro gli abusi e i costrutti giuridici finalizzati a nascondere operazioni illecite. La richiesta di maggiore trasparenza è stata formulata anche da numerosi Stati dopo la pubblicazione dei Panama Papers. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di illustrare in un rapporto il modo in cui attualmente è disciplinata la trasparenza a livello pubblico sugli aventi economicamente diritto presso i vari costrutti giuridici e le possibilità di miglioramento. Al riguardo occorre tenere conto dei pertinenti sforzi internazionali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale sostiene gli sforzi internazionali intesi a migliorare la trasparenza delle persone giuridiche e dei costrutti giuridici come i trust nonché delle persone che li controllano (aventi economicamente diritto). In questo senso la Svizzera ha deciso misure per attuare in modo efficace le esigenze poste dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI). Per le persone giuridiche la Svizzera ha introdotto segnatamente l'obbligo di annunciare alla società l'avente economicamente diritto che ottiene partecipazioni superiori al 25 per cento del capitale azionario (art. 697j e 790a del Codice delle obbligazione). La società deve tenere un elenco, ovvero un registro, degli aventi economicamente diritto accessibile in ogni momento in Svizzera, segnatamente alle autorità competenti. Qualsiasi modifica deve essere annunciata per garantire l'aggiornamento del registro. La legge prevede inoltre una sospensione dei diritti inerenti alla qualità di membro e ai fondi fintantoché non sia stato effettuato l'annuncio. Tuttavia, contrariamente al disegno di legge del 13 dicembre 2013 del Consiglio federale concernente l'attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012, non è prevista nessuna sanzione penale.

Il Consiglio federale sostiene gli sforzi del G-20 per attuare in modo efficace i vigenti standard internazionali del GAFI, ma non vede la necessità di adottare ulteriori misure, ovvero di creare registri pubblici degli aventi economicamente diritto come proposto dal G-5. Le informazioni sugli aventi economicamente diritto sottostanno al diritto privato e sono quindi dati sensibili dal punto di vista commerciale e della protezione dei dati. Queste informazioni non devono per forza essere pubblicamente accessibili. È però importante che le autorità competenti in Svizzera vi possano accedere immediatamente. Inoltre è indispensabile che gli intermediari finanziari conoscano gli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche con cui intrattengono relazioni d'affari. Le attuali prescrizioni della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e le relative disposizioni d'esecuzione sono sufficienti.

Per quanto riguarda i costrutti giuridici come i trust, il Consiglio federale ritiene che le informazioni sugli aventi economicamente diritto dovrebbero dapprima essere raccolte e disponibili nei Paesi secondo il cui diritto sono stati costituiti i costrutti giuridici. In questo senso la Svizzera s'impegna attivamente a livello internazionale. Si rammenta che il diritto svizzero non ammette la costituzione di trust. Nel caso dei trust gestiti in Svizzera, l'avente economicamente diritto può essere identificato già in base alle informazioni fornite dagli intermediari finanziari secondo la LRD. Queste informazioni sono fornite per scritto e sono accessibili alle autorità competenti. Il Consiglio federale rammenta inoltre che i trust sono considerati intermediari finanziari e sono dunque sottoposti agli obblighi di cui alla LRD e pertanto agli obblighi concernenti l'identificazione degli aventi economicamente diritto.

Il Consiglio federale è infine dell'avviso che la legislazione in vigore è sufficiente per garantire la trasparenza degli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche e dei costrutti giuridici, poiché l'accesso immediato alle relative informazioni da parte delle autorità competenti è garantito. Secondo il Consiglio federale non vi è quindi necessità di rendere accessibile pubblicamente questo genere di informazioni.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.