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16.3345 · Postulato · 2016-04-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare a tempo debito il rapporto della FINMA concernente le indagini sui Panama Papers e di formulare le relative raccomandazioni in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro a livello globale e all'evasione fiscale.

Begründung

Una delle leve dissuasive per le banche è rappresentata dalla necessità di preservare la reputazione, che deve essere irreprensibile sul mercato finanziario globale. La pubblicazione dei risultati riguardanti "i buoni e i cattivi alunni" avrà un effetto sul comportamento delle banche, come del resto avviene costantemente oggigiorno. Anche il direttore della FINMA, in data 7 aprile 2016, ha dichiarato alla "NZZ" che aumenta il rischio secondo cui i soldi verrebbero riciclati in Svizzera e che le banche si attiverebbero solo dopo che i media hanno denunciato tali casi. Riferendosi ai dati forniti dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, aggiunge che il 28 per cento delle informazioni riguardanti i fondi sospetti sono riconducibili ad articoli di giornale. Branson ha invitato altresì le banche a segnalare maggiormente le relazioni con clienti o le transazioni sospette.

Di fronte alle rivelazioni che minacciano di intaccare nuovamente la piazza finanziaria svizzera, è giunto il momento di far sapere pubblicamente se i comportamenti degli istituti finanziari siano veramente progrediti. Questo sarà positivo per gli istituti che si sono realmente sforzati in tal senso. Inoltre, pubblicare le raccomandazioni della FINMA per combattere il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale permetterà alle varie cerchie (politiche, istituzionali e della società civile) di maturare un'opinione sull'efficacia e sulla natura dei cambiamenti richiesti per combattere siffatte pratiche.

Si tratterà pertanto di sapere se il nostro sistema antiriciclaggio o di lotta all'evasione fiscale debba essere ulteriormente migliorato. La pubblicazione di un tale rapporto contribuirebbe a informare e rassicurare la popolazione che le autorità competenti prendono sul serio questi gravi eventi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

A seguito della pubblicazione dei Panama Papers la FINMA ha avviato inchieste di chiarimento presso diversi istituti finanziari svizzeri. In tale occasione verifica se gli obblighi prudenziali, in particolare di diligenza secondo la legge sul riciclaggio di denaro, siano stati rispettati. Secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.

Per quanto riguarda la comunicazione di singoli atti di verifica e procedimenti, il legislatore ha imposto alla FINMA di principio un certo riserbo. In virtù delle vigenti basi legali questa può tuttavia decidere di pubblicare i risultati di un procedimento indicando anche gli istituti interessati se esiste una necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza (art. 22 cpv. 2 FINMAG). Una simile necessità sussiste ad esempio per proteggere i partecipanti al mercato o gli assoggettati alla vigilanza oppure per tutelare la reputazione della piazza finanziaria svizzera. In passato la FINMA è ricorsa a tale competenza in diversi casi. Al termine di eventuali procedimenti deciderà, sulla base del diritto vigente, se informare il pubblico o meno. Del resto la FINMA rende conto dei procedimenti conclusi nel quadro del rapporto sulla propria attività di enforcement, senza indicazione delle parti e delle imprese interessate.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.