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16.3466 · Interpellanza · 2016-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Quali metodi sono applicati per stimare l'età dei giovani richiedenti l'asilo?

2. È a conoscenza del fatto che l'analisi delle ossa della mano è fortemente criticata e considerata inadatta dagli specialisti?

3. Nel centro di test di Zurigo i giovani sono sottoposti a esami dei genitali?

4. Condivide l'opinione secondo cui per i giovani richiedenti l'asilo può essere difficile sottoporsi a un esame dei genitali?

5. Come sono preparati i giovani agli esami medici volti a stimare l'età? Sono accompagnati da un rappresentante legale? Hanno la possibilità di rifiutare tali esami senza conseguenze negative?

6. È disposto a stabilire nell'ordinanza concernente la legge sull'asilo che le perizie sull'età sono stilate soltanto se sussistono notevoli dubbi in merito alla minore età? Sono già state vagliate alternative agli accertamenti medici?

7. Può garantire che la persona sarà considerata minorenne se non è possibile fugare ogni dubbio?

Begründung

La decisione di considerare minorenne un richiedente l'asilo può comportare ripercussioni di ampia portata per l'interessato. I richiedenti l'asilo minorenni ottengono una particolare protezione, in quanto è assegnato loro un curatore a tutela dei loro interessi, oppure possono essere rinviati nello Stato Dublino da cui provengono soltanto a determinate condizioni. Occorre tenere conto delle loro esigenze anche in riferimento all'alloggio. Per tutti questi motivi, occorre agire con grande cautela in caso di dubbi in merito all'età indicata dai giovani. Da varie fonti si è appreso che per determinare l'età dei richiedenti l'asilo sono applicati metodi che gli specialisti considerano alquanto controversi. Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre a più riprese corretto decisioni della Segreteria di Stato della migrazione emanate sulla base di analisi delle ossa della mano. Alla luce della fondamentale importanza dell'età dei giovani richiedenti l'asilo e in considerazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, in caso di dubbio occorre decidere in favore dei giovani richiedenti l'asilo presumendo la minore età. Di certo non va presa una decisione unicamente sulla base di metodi medici.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La giurisprudenza consolidata del Tribunale amministrativo federale indica che la verosimiglianza della minore età fatta valere da un richiedente che si dichiara minorenne e non accompagnato è valutata applicando il principio dell'insieme di indizi seri (GICRA 2004/30 e GICRA 2005/16). Occorre pertanto valutare globalmente gli indizi che depongono tanto a favore quanto a sfavore dell'età dichiarata. Questi indizi non hanno tutti il medesimo valore. Gli elementi che permettono di valutare la verosimiglianza della minore età (insieme di indizi) sono i seguenti: documenti d'identità autentici (indice forte), valutazione delle dichiarazioni sull'età allegata (indice forte), valutazione delle dichiarazioni sulle ragioni della mancata presentazione di documenti d'identità (indice forte), valutazione di una radiografia ossea di base (indice debole) e valutazione dell'apparenza fisica del richiedente (indice molto debole).

2. La Segreteria di Stato della migrazione è a conoscenza delle critiche mosse nei confronti dell'affidabilità del metodo ed è consapevole che i risultati di un esame radiografico della mano (metodo Greulich e Pyle) non possono dimostrare in maniera attendibile l'età dell'interessato. Devono essere ponderati nel quadro del principio dell'insieme di indizi e il loro valore è considerato debole. Si può infatti al massimo affermare che una persona ha addotto un'età cronologica poco credibile se quest'ultima esula dal quadro degli scarti standard tra l'età allegata e quella ossea (uno scarto fino a tre anni tra queste due età può quindi essere ammesso come normale).

3./4. Presso il centro federale di Zurigo è stata testata una procedura più moderna per determinare l'età (cfr. risposta 6). Il medico incaricato dell'esame effettua una valutazione ottica complessiva dello sviluppo fisico senza toccare il richiedente l'asilo.

Prima della valutazione, il richiedente è informato in maniera dettagliata ed esaustiva, con l'aiuto di un interprete, in merito allo svolgimento e allo scopo dell'esame. L'esame è svolto in un locale separato senza la presenza dell'interprete. Se la persona da esaminare è una donna, la valutazione è sempre effettuata da una dottoressa.

5. La valutazione della minore età allegata da un richiedente sprovvisto di qualsivoglia documento d'identità valido è effettuata nel centro di registrazione e di procedura. Al richiedente la cui minore età è verosimile è assegnato un rappresentante legale soltanto al momento dell'attribuzione a un cantone (art. 17 cpv. 3 LAsi). L'esecuzione di una radiografia ossea presuppone un'informazione preliminare in merito ai motivi della misura e allo svolgimento della procedura. Questo esame implica soltanto una radiografia del polso e non comporta conseguenze negative per l'interessato. È effettuato da un medico o un servizio di radiologia ed è oggetto di un rapporto di analisi integrato all'incarto. Nel caso in cui il richiedente si rifiuti ingiustificatamente di sottoporsi a un tale esame, le autorità possono valutare questo comportamento nell'ambito dell'esame dell'identità e della verosimiglianza delle allegazioni.

6. La minore età di un richiedente sprovvisto di qualsivoglia documento d'identità valido è valutata se dubbi sorgono immediatamente al momento del deposito della domanda. Se la minore età è de visu credibile, non sono opportuni accertamenti. Il centro federale di Zurigo ha richiesto presso un istituto medico-legale un esame fondato su un metodo scientifico basato su vari criteri (esame morfologico, radiografia ossea del polso, status dentale e tomografia delle clavicole). Questo metodo potrebbe costituire un'alternativa per la valutazione della minore età. In una recente sentenza, il Tribunale amministrativo federale ne ha confermato l'uso, ma finora non gli riconosce un valore chiaramente superiore alla radiografia ossea di base (DTAF D-859/2016).

7. A partire dal momento in cui la minore età allegata non è verosimile in base al principio dell'insieme di indizi seri, un diritto di essere sentito in merito all'insieme degli elementi è conferito al richiedente, che può far valere osservazioni atte a relativizzare le conclusioni o produrre documenti a sostegno delle sue allegazioni. Può pure contestare le conclusioni dell'autorità impugnando la decisione finale. Se i dubbi persistono la decisione è comunque in favore del richiedente.

Risposta del Consiglio federale.