16.3581 · Interpellanza · 2016-06-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La discussione attorno ai privilegi fiscali concessi agli agricoltori per i terreni edificabili appartenenti a un'azienda agricola ha evidenziato disparità di trattamento fiscale tra gli agricoltori e gli altri imprenditori. In occasione della vendita di fondi agricoli, infatti, gli agricoltori beneficiano già di privilegi a livello di imposta federale diretta (LIFD). Dall'introduzione della LIFD, nel 1995, conformemente all'articolo 18 capoverso 4 LIFD gli utili derivanti dall'aumento di valore realizzati con l'alienazione di fondi agricoli non sono imponibili. Tali trattamenti fiscali speciali sono preclusi ad altre attività commerciali.
La riforma dell'imposizione delle imprese II ha introdotto miglioramenti per tutte le imprese individuali. Sono stati aboliti i casi di rigore in materia fiscale per quanto concerne gli utili di liquidazione, gli acquisti sostitutivi, l'integrazione di immobili nella sostanza privata, l'affitto, ecc. Le ripercussioni dell'articolo 18 capoverso 4 LIFD sono dunque discutibili. Occorre peraltro verificare se tale trattamento fiscale speciale degli agricoltori rispetto agli altri imprenditori sia ancora giustificato.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. L'istituzione del diritto fondiario rurale (LDFR), nel 1994, rappresentava già uno strumento efficace atto a contenere il valore venale dei fondi agricoli. L'introduzione dell'articolo 18 capoverso 4 LIFD era pure finalizzata a proteggere il suolo agricolo da un'imposizione con effetti di rincaro sui prezzi. Questa imposizione privilegiata è ancora giustificata? In caso affermativo, a quale scopo?
2. Quali sono i vantaggi che questo disciplinamento speciale in base all'articolo 18 capoverso 4 LIFD offre agli agricoltori rispetto agli altri imprenditori? Esistono esempi atti a dimostrare gli effetti esplicati dall'imposizione privilegiata degli agricoltori rispetto agli altri imprenditori nei casi di (a) alienazione a un successore a prezzi di favore, (b) vendita a terzi, (c) acquisti sostitutivi (in caso di vendita e incendio)?
3. A quanto sono stimate le perdite fiscali dovute a tale disposizione speciale?
4. L'articolo 8 della Costituzione federale garantisce l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini. Il Consiglio federale non intende abrogare l'articolo 18 capoverso 4 LIFD in modo da garantire una parità di trattamento fiscale tra gli agricoltori e gli altri imprenditori?
Stellungnahme des Bundesrates
1./4. I privilegi di cui godono gli utili da sostanza immobiliare conseguiti da un'azienda agricola o forestale risalgono agli anni Quaranta del secolo scorso, quando gli agricoltori non erano normalmente soggetti all'obbligo di registrazione o di tenuta di libri contabili e quindi nemmeno all'imposta sui profitti da capitale. L'entrata in vigore della LIFD e della LAID ha sancito l'introduzione dell'obbligo di registrazione per gli agricoltori ed esteso l'applicabilità dell'imposta sui profitti da capitale a tutti i lavoratori indipendenti. L'articolo 18 capoverso 4 LIFD ha circoscritto la posizione particolare riservata agli utili derivanti dall'alienazione di fondi agricoli e forestali definendone i limiti con una norma che è tutt'ora in vigore. Quali motivi al riguardo furono addotti la tendenza dominante nelle legislazioni tributarie cantonali e ragioni di praticabilità. Nel messaggio sulla RI imprese III la tassazione privilegiata di cui godono tali utili da sostanza immobiliare non è stata messa in discussione. La dottrina si esprime criticamente al riguardo, poiché obiettivamente questi privilegi non sono giustificati. Il Tribunale federale ha ritenuto necessario limitare adeguatamente questi privilegi, limitandoli all'ambito dell'alienazione e della tutela del diritto fondiario rurale. Il Parlamento ha per contro trasmesso la mozione Müller Leo 12.3172, che chiede un'estensione della prassi criticata. Il Consiglio federale ha quindi ripreso le richieste del Parlamento - senza presentare una proposta di approvazione del progetto - nel messaggio concernente la legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli. Ora bisogna attendere la procedura parlamentare.
2. (a) Se un fondo o un'azienda agricola viene ceduto a un discendente a un "prezzo agevolato" sotto forma di donazione mista, il trattamento fiscale cui viene sottoposto il bene acquisito dipende dal fatto che il discendente prosegua o meno l'attività. Se prosegue l'attività dell'azienda agricola, la tassazione applicabile sarà la stessa cui sono soggetti gli altri lavoratori indipendenti. Se non prosegue l'attività dell'azienda agricola, i genitori devono conferire il fondo o l'azienda nella sostanza privata prima della cessione. L'utile da capitale viene tassato presso i genitori. Se si tratta di un utile per aumento di valore derivante da un fondo agricolo o forestale, questo utile è esentato dall'imposta federale diretta.
Ai discendenti la legge riconosce il diritto di acquisire un'azienda agricola o un fondo agricolo a un prezzo agevolato pari al valore di reddito dell'azienda o al doppio del valore di reddito del fondo (art. 44 LDFR), a condizione che mantengano attiva l'azienda o continuino a coltivare il fondo. A bilancio si può di norma scegliere se iscrivere il prezzo d'acquisto, ossia il valore di reddito (senza le imposte latenti sulle riserve tacite e il potenziale d'ammortamento), oppure i valori ai fini dell'imposta sul reddito e i costi d'investimento dell'alienante (incluse le imposte latenti sulle riserve tacite e il potenziale d'ammortamento). Gli altri lavoratori indipendenti non hanno questa possibilità di scelta dato che non esistono disposizioni legali che riconoscano il diritto di acquisire un bene al valore di reddito.
(b) In caso di vendita di fondi agricoli e forestali a terzi, l'utile derivante dall'aumento di valore è esente dall'imposta federale diretta, mentre l'utile derivante dall'aumento di valore realizzato con la vendita di fondi da parte di altri lavoratori indipendenti è assoggettato all'imposta federale diretta.
(c) Poiché l'utile derivante dall'aumento di valore realizzato con la vendita di fondi agricoli e forestali è esente dall'imposta federale diretta, gli agricoltori - diversamente dagli altri lavoratori indipendenti - non sono tenuti a richiedere alcun acquisto sostitutivo per l'imposta federale diretta. A livello fiscale, gli acquisti sostitutivi mediante prestazioni assicurative in caso di incendio vengono trattati come "vendita all'assicurazione". La prestazione assicurativa eccedente i costi d'investimento resta esente da imposte per gli agricoltori, mentre per gli altri lavoratori indipendenti rappresenta un utile da capitale soggetto a tassazione oppure può essere neutralizzata mediante un ammortamento immediato.
3. I fondi che anche dopo un passaggio di proprietà o un conferimento nella sostanza privata restano in zona agricola non sono oggetto di alcuna rilevazione statistica. A causa dell'assenza di dati disponibili, risulta impossibile determinare le conseguenze fiscali derivanti dai privilegi fiscali di cui godono i fondi agricoli e forestali.
Risposta del Consiglio federale.