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16.3591 · Postulato · 2016-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 10 della legge contro la concorrenza sleale (LCSl), in Svizzera le organizzazioni per la protezione dei consumatori possono presentare ricorso a un tribunale nei casi di concorrenza sleale. Tuttavia, questo diritto viene esercitato con grande cautela perché il rischio di dover sostenere le spese giudiziarie è molto alto.

Il Consiglio federale è invitato a presentare uno studio di diritto comparato allo scopo di illustrare quali possibilità di ricorso hanno le organizzazioni per la protezione dei consumatori nei Paesi limitrofi (F, I, A, D) e come prendono in considerazione i rischi relativi all'assunzione dei costi. Il rapporto dovrà imperniarsi sul ricorso contro le condizioni commerciali abusive.

Sulla base di questo studio di diritto comparato il Consiglio federale dovrà delineare possibili soluzioni, coordinandosi con altri Paesi e/o comunità di Stati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori sono legittimate a presentare ricorso ai sensi della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl, RS 241). In caso di pratiche commerciali sleali, e dunque anche di condizioni commerciali abusive, possono intentare un'azione per proibirle, farle cessare, o accertarne l'illiceità e chiedere la pubblicazione della sentenza (art. 10 cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 9 cpvv. 1 e 2 LCSI).

Oltre alle organizzazioni di cui sopra, anche le associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri sono legittimate a intentare un'azione (art. 10 cpv. 2 lett. a LCSI). Inoltre, le suddette azioni possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico (art. 10 cpv. 3 LCSI), in particolare se sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi (art. 10 cpv. 3 lett. b LCSI). La SECO rappresenta la Confederazione nei procedimenti civili o penali (art. 1 dell'ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale, RS 241.3).

La procedura contro le condizioni commerciali abusive si limita alle azioni civili di cui sopra. La procedura penale è esclusa (art. 23 cpv. 1 LCSI). Per qualsiasi parte civile, Confederazione compresa, intentare un'azione giudiziaria comporta rischi procedurali e finanziari. La SECO, pertanto, si avvale sempre e innanzitutto dell'avvertimento: segnala all'impresa le sue pratiche commerciali sleali, la invita a farle cessare in tempo utile e a confermarlo per iscritto. La SECO intenta un'azione soltanto se l'avvertimento non sfocia nell'obiettivo a cui si mira. Questo metodo, efficiente ed economico, è ormai ben collaudato.

In Svizzera le organizzazioni di protezione dei consumatori, anziché esercitare il loro diritto di intentare un'azione, hanno la possibilità di contestare presso la SECO le condizioni commerciali da loro ritenute abusive e di inoltrare a quest'ultima i reclami in tal senso presentati dai loro membri, in vista di un'eventuale azione giudiziaria. Ciò permette alle organizzazioni di protezione dei consumatori di non rischiare in prima persona per quanto riguarda i costi procedurali. Secondo la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Steiert 15.3337, gli scambi di informazioni con le associazioni dei consumatori sono di natura informale e consistono in incontri occasionali, anche in un contesto transfrontaliero, e in contatti ad hoc in casi specifici di interesse comune. Non è prevista una cooperazione formale.

Anche nei Paesi limitrofi (Germania, Austria, Francia, Italia), le organizzazioni di protezione dei consumatori hanno la possibilità di intentare un'azione civile contro le condizioni commerciali abusive per farle cessare e proibire, dovendo però sostenere gli eventuali costi previsti dal rispettivo codice di procedura civile. In Germania, Austria e Francia le organizzazioni dei consumatori sono sovvenzionate dallo Stato, in Italia invece no. Queste sovvenzioni coprono anche i loro interventi in caso di infrazioni alle leggi sulla tutela dei consumatori, che tra l'altro disciplinano le clausole abusive. Soltanto in Italia e Francia anche le autorità dello Stato possono procedere contro l'uso di condizioni commerciali abusive, appunto per tutelare i consumatori. Viceversa, in Germania e in Austria ciò non è possibile.

Contestualmente alla modifica della LCSI entrata in vigore il 1° aprile 2012 il legislatore svizzero ha scelto di conferire alla Confederazione il "diritto d'azione" per contrastare le pratiche commerciali sleali in Svizzera che ledono interessi collettivi (art. 10 cpv. 3 LCSI). Secondo il Consiglio federale questa scelta si è dimostrata valida per tutelare gli interessi dei consumatori (sulle attività della Confederazione contro le condizioni commerciali abusive si rimanda alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza Steiert 15.3337; sui casi di concorrenza sleale in generale v. "Die Volkswirtschaft / La Vie économique" N. 5/2016, pag. 53 segg.).

Stando così le cose, il Consiglio federale non ritiene necessario uno studio approfondito di diritto comparato né presentare soluzioni alternative per quanto riguarda il rischio, per le organizzazioni di protezione dei consumatori, di pagare le spese in caso di azioni intentate contro clausole abusive.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.