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Primi corsi linguistici gratuiti nella lingua del luogo di residenza per gli stranieri appena giunti in Svizzera

16.3597 · Interpellanza · 2016-06-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. È possibile offrire su scala nazionale primi corsi linguistici gratuiti nella rispettiva lingua ufficiale locale?

2. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui conoscenze della lingua locale costituiscono un presupposto importante per la rapida riuscita dell'integrazione?

3. Quali misure può immaginarsi di adottare per rendere possibile un rapido apprendimento della lingua dopo l'entrata in Svizzera?

4. È disposto a finanziare i corsi linguistici o a sostenere finanziariamente i cantoni a tal fine?

Begründung

La lingua è un aspetto fondamentale per l'integrazione o una migliore partecipazione. Gli stranieri appena giunti in Svizzera, nell'ambito del ricongiungimento familiare, della procedura d'asilo o per esercitare un'attività lucrativa, devono avere la possibilità di frequentare quanto prima un corso linguistico nella lingua ufficiale del loro luogo di residenza in Svizzera, indipendentemente dal loro reddito e dalle loro disponibilità finanziarie. Questi primi corsi linguistici andranno finanziati dalla Confederazione o eventualmente dai cantoni.

Il corso linguistico permette di avviare rapidamente l'integrazione, permettendo agli stranieri di partecipare attivamente alla vita sociale in Svizzera.

Il cantone di Basilea Città offre già corsi di tedesco gratuiti per i nuovi arrivati stranieri. I costi cagionati sono compensati dalla più rapida integrazione e dalla più celere indipendenza dall'aiuto e dal sostegno di terzi.

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. In virtù dell'articolo 55 capoversi 2 e 3 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), la Confederazione versa contributi ai cantoni per promuovere l'integrazione degli stranieri, inclusi i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente. Questi contributi completano gli importi versati dai cantoni per l'integrazione. La promozione linguistica costituisce un pilastro della promozione dell'integrazione. I cantoni stabiliscono le condizioni di frequenza di un corso di lingua sovvenzionato e l'importo della partecipazione ai costi.

La Confederazione non finanzia corsi linguistici per richiedenti l'asilo. Conformemente al decreto del Consiglio federale del 18 dicembre 2015, nel 2018 si intende tuttavia avviare un progetto pilota "pretirocinio d'integrazione/promozione linguistica precoce". L'obiettivo è migliorare l'integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente nel mercato del lavoro. A tal fine il programma prevede tra l'altro di creare un accesso precoce ai corsi linguistici per 1000 richiedenti l'asilo con prospettive di rimanere in Svizzera.

2. Sì, il Consiglio federale condivide questa opinione. L'articolo 4 capoverso 4 LStr stabilisce che gli stranieri devono apprendere una lingua nazionale. La revisione della LStr attualmente dibattuta in Parlamento (Integrazione; 13.030) fissa esplicitamente le competenze linguistiche quale criterio che la competente autorità deve considerare nel valutare il grado di integrazione.

3. I programmi cantonali d'integrazione prevedono di fornire agli stranieri appena giunti in Svizzera le prime informazioni, in particolare sulle offerte per apprendere la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza. La citata revisione della LStr impone inoltre ai famigliari che si ricongiungono con cittadini di Paesi terzi di iscriversi a un corso linguistico. Le autorità competenti hanno inoltre la possibilità di formulare raccomandazioni in materia integrativa.

Nel caso di cittadini di Paesi terzi è possibile concludere accordi di integrazione che prevedano l'obbligo di frequentare un corso linguistico. Il mancato rispetto dell'accordo senza motivi validi può comportare sanzioni.

In virtù dell'articolo 6 dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205), i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell'aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure d'integrazione quali i corsi linguistici. Se non ottemperano a questo obbligo senza un motivo valido, possono vedersi ridurre le prestazioni di aiuto sociale in virtù del diritto cantonale o dell'articolo 83 capoverso 1 lettera d della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31).

Risposta del Consiglio federale.

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