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16.3645 · Interpellanza · 2016-09-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il 1° ottobre 2016 entrerà in vigore il nuovo diritto in materia d'espulsione. Rispetto alla situazione attuale, le nuove disposizioni prevedono un disciplinamento molto più severo per l'espulsione di criminali stranieri. Il giudice ordina un'espulsione obbligatoria, compresa tra 5 e 15 anni, in caso di recidiva di 20 anni o a vita, se uno straniero è stato condannato per uno dei reati chiaramente definiti. Può in via eccezionale rinunciare a disporre l'espulsione obbligatoria se questa comporterebbe un caso di rigore grave per lo straniero. La grande maggioranza dei criminali stranieri deve pertanto lasciare la Svizzera dopo aver scontato la pena. È dunque lecito chiedersi se nel caso di criminali stranieri non occorra differenziare o adeguare l'esecuzione delle pene e delle misure, incentrata sul reinserimento sociale. È vero che già oggi non tutti i criminali stranieri beneficiano di ampi programmi di reinserimento. Con il nuovo diritto in materia di espulsione è tuttavia lecito chiedersi se il reinserimento sancito negli articoli 75 e 90 del Codice penale (CP) vada applicato ai rei che devono lasciare la Svizzera. L'esecuzione della pena deve invece essere orientata rigorosamente al ritorno e rinunciare agli onerosi programmi di reinserimento. L'obbligo di lavorare durante l'esecuzione va per contro mantenuto. Ci si interroga pure sull'opportunità di condannare a una misura secondo l'articolo 59 CP gli autori che devono essere espulsi. I piani di esecuzione devono essere orientati al ritorno dei criminali stranieri e sostituire i programmi di reinserimento. In tal modo i Cantoni possono ridurre i costi nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. È anch'esso dell'avviso che il reinserimento nella società svizzera non può essere lo scopo dell'esecuzione delle pene e delle misure nel caso dei detenuti stranieri che devono lasciare la Svizzera?

2. Ritiene che il diritto vigente (in particolare gli art. 75 e 90 CP) permetta di distinguere tra i detenuti che devono lasciare la Svizzera e quelli che vanno reinseriti nella nostra società? Oppure reputa che tale differenziazione sia possibile soltanto modificando la legge? Ritiene possibile e sufficiente adeguare le direttive del concordato in base al diritto vigente?

3. I giudici ordinano misure secondo l'articolo 59 CP anche nel caso di criminali stranieri che devono lasciare la Svizzera e non adempiono le condizioni necessarie per l'efficacia della misura (p. es. nessuna conoscenza linguistica, nessuna permanenza in Svizzera). Ritiene opportuno che, ad esempio, spacciatori africani siano condannati a una misura? È disposto ad adeguare di conseguenza l'articolo 59 CP?

4. Condivide l'opinione secondo cui una sua impostazione rigorosa sul ritorno dei criminali stranieri potrebbe sgravare l'esecuzione delle pene e delle misure, permettendo ai Cantoni di ridurre i costi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'obiettivo primario dell'esecuzione delle pene e delle misure è evitare o ridurre la recidività, nonché fornire ai detenuti le capacità di vivere esenti da pene dopo la scarcerazione. I rischi di ricaduta possono essere contrastati durevolmente soltanto se, una volta scarcerati, i detenuti dispongono delle competenze comportamentali per gestire la quotidianità. Per questo motivo, le condizioni di detenzione devono orientarsi al principio della prevenzione della recidività dopo la scarcerazione.

L'interesse a che non commettano altri reati durante e dopo l'esecuzione della pena sussiste anche nel caso delle persone che al termine del periodo di detenzione devono lasciare la Svizzera. Il Codice penale non prescrive alcuna risocializzazione nella società svizzera.

2. Secondo l'articolo 75 capoverso 3 CP, i Cantoni devono prevedere nei regolamenti dei loro penitenziari l'allestimento di un piano di esecuzione con ogni detenuto.

A tal fine occorre considerare, oltre a condizioni di salute, eventuali dipendenze, livello d'istruzione, situazione professionale, finanze, sicurezza sociale, tempo libero, contesto relazionale, nonché comprensione delle norme e dei valori, anche la situazione abitativa del detenuto dopo la scarcerazione. Nel piano d'esecuzione va inoltre tenuto conto dell'impossibilità di fornire assistenza successiva ai detenuti che al termine dell'esecuzione devono lasciare la Svizzera. Già oggi si distingue dunque tra le persone che dopo l'esecuzione rimangono in Svizzera e quelle che vengono espulse. Ciò non significa tuttavia che si possa trascurare il secondo gruppo di persone.

Affinché il piano d'esecuzione possa essere orientato a una futura espulsione della persona in questione, l'autorità di migrazione è tenuta a decidere subito sull'espulsione di un detenuto (art. 70 cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa; RS 142.201). Con la nuova espulsione dal territorio svizzero, le autorità d'esecuzione potranno orientare sin dall'inizio della pena il piano d'esecuzione alla futura espulsione. Non è dunque necessario adeguare la legge.

3. Le condizioni per una misura terapeutica sono disciplinate all'articolo 59 CP e comportano, oltre a condizioni psichiche particolari, la necessità di cure, un crimine o un delitto, una connessione tra l'anormalità psichica e l'atto commesso e la pericolosità dell'autore, anche l'appropriatezza della misura. Secondo l'articolo 59 capoverso 1 lettera b CP, la misura è tesa a evitare o ridurre il rischio che l'autore commetta nuovi reati. Questo obiettivo va perseguito anche nel caso degli stranieri che devono lasciare la Svizzera.

Spetta ai giudici decidere se sia opportuno sottoporre l'autore a una misura terapeutica, considerando che possono esserlo anche autori pericolosi ai sensi dell'articolo 59 CP che, in caso contrario, dovrebbero essere internati. Una terapia di successo consente di evitare i costi di un internamento pluriennale. Il Consiglio federale non ritiene necessario adeguare le pertinenti disposizioni legali.

4. Come illustrato ai punti 2 e 3, il diritto vigente offre sufficienti possibilità per considerare i singoli casi e gestire in modo corrispondentemente differenziato e attento ai costi le diverse situazioni di partenza nell'esecuzione. Inoltre, nella prassi dell'esecuzione delle pene e delle misure si presta già oggi attenzione a che le persone che, terminata l'esecuzione, devono lasciare la Svizzera siano trattate diversamente da quelle che poi rimangono nel Paese.

Risposta del Consiglio federale.