Lexipedia

16.3687 · Interpellanza · 2016-09-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo una risposta a un'interrogazione presentata nel Parlamento zurighese, il 14,45 per cento dei richiedenti l'asilo respinti ma tollerati (statuto F) è nato il 1° gennaio. Come motivo è addotto che non tutti i richiedenti sono a conoscenza della loro data di nascita. La frequenza della data di nascita 1° gennaio salta all'occhio di ogni impiegato amministrativo e membro di un'autorità. Spesso, per la stessa persona sono addirittura registrate più cittadinanze. Il Ministero degli interni tedesco ha reso noto che ad esempio nel gennaio 2016 il 77 per cento di tutti i richiedenti l'asilo in Germania non era stato documentato a sufficienza.

1. Come è possibile che i richiedenti l'asilo provenienti dai più disparati Paesi e regioni non possano essere a conoscenza della loro data di nascita allorquando in quasi tutto il mondo esistono registri delle nascite e sono rilasciati documenti d'identità?

2. È possibile rinviare i richiedenti l'asilo di cui si ignora la data di nascita? Quanti richiedenti con data di nascita 1° gennaio hanno potuto essere rimpatriati nel corso degli ultimi anni?

3. Quanti richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente sono stati registrati negli ultimi sei anni con data di nascita 1° gennaio?

4. Da quali Paesi provengono queste persone (classifica dei 15 Paesi più ricorrenti)?

5. Da quale fonte le autorità svizzere possono apprendere con sicurezza i dati personali dei richiedenti l'asilo?

In merito a quanto reso noto dal Ministero degli interni tedesco:

6. Tutti i richiedenti l'asilo in Svizzera sono in grado di presentare documenti sufficienti?

7. Se ignora la propria data di nascita, come può il richiedente essere a conoscenza dell'anno di nascita? In che modo le autorità dimostrano l'anno di nascita e l'età?

8. Come accertano la persecuzione se non vi è certezza nemmeno in merito alle generalità della persona?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'esperienza mostra che al loro arrivo in Svizzera i richiedenti l'asilo indicano una data di nascita, tranne in alcuni casi particolari come per esempio minorenni molto giovani non accompagnati o persone con problemi psichici. L'autorità deve valutare, in base alle indicazioni fornite in merito all'identità, in particolare la data di nascita o l'origine, se sono conformi alla realtà. Peraltro, in considerazione della situazione di sicurezza o economica prevalente, in determinati Paesi non è garantita la tenuta di registri delle nascite o il rilascio di atti di nascita.

2. Una volta stabilita l'origine di un richiedente l'asilo respinto, non vi sono difficoltà sul piano dell'esecuzione dell'allontanamento, e questo a prescindere dalla data di nascita. Negli ultimi anni un centinaio di persone con data di nascita 1° gennaio sono state rinviate nel Paese d'origine (partenze controllate): 90 persone nel 2013, 113 nel 2014, 105 nel 2015 e 58 fino a settembre 2016.

3. Il numero di richiedenti l'asilo con data di nascita 1° gennaio è il seguente per i sei ultimi anni: 1622 nel 2010, 2375 nel 2011, 3229 nel 2012, 2375 nel 2013, 3609 nel 2014, 9230 nel 2015 e 4137 nel 2016 (stato alla fine di settembre). L'aumento si spiega con l'aumento del numero di domande d'asilo, da un lato, e con l'aumento del tasso di richiedenti minorenni non accompagnati, dall'altro.

Il numero di persone con data di nascita 1° gennaio che ha ottenuto un'ammissione provvisoria durante gli ultimi sei anni è il seguente: 632 nel 2010, 372 nel 2011, 185 nel 2012, 546 nel 2013, 1674 nel 2014, 1384 nel 2015 e 1058 alla fine di settembre 2016.

Quanto alle persone con data di nascita 1° gennaio che beneficiano di uno statuto di rifugiato, le statistiche permettono soltanto di apprendere l'effettivo complessivo accumulato alla fine di un anno e non il numero per anno. Erano 1794 nel 2010, 2211 nel 2011, 2350 nel 2012, 2556 nel 2013, 3118 nel 2014, 3862 nel 2015 e 4357 a fine agosto 2016.

4. Nel 2016 le 15 nazionalità più rappresentate nelle statistiche sono le seguenti (in ordine decrescente): Afghanistan, Eritrea, Somalia, Etiopia, Gambia, Siria, Guinea, Iraq, Nigeria, Sudan, Marocco, Senegal, Mali, Costa d'Avorio e Algeria.

5./7. Nell'ambito della procedura d'asilo, il richiedente è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti e deve in particolare consegnare i suoi documenti di viaggio e d'identità (art. 8 della legge sull'asilo). Se nutre dubbi su determinati elementi relativi all'identità della persona, per esempio l'origine o la minore età allegata, l'autorità effettua accertamenti complementari, per esempio perizie linguistiche o radiografie ossee. Per una persona che si dichiara minorenne non accompagnato, la giurisprudenza costante del Tribunale amministrativo federale indica che occorre valutare tutti gli indizi per giudicare la credibilità della minore età. In proposito, il Consiglio federale rinvia alle risposte alle interpellanze 16.3466, 16.3598 e 16.3613. Se nell'ambito di tale valutazione giunge alla conclusione che il richiedente non ha fornito la prova della sua minore età, l'autorità registra una data di nascita fittizia al 1° gennaio con l'anno di nascita corrispondente a un'età di 18 anni (maggiorenne) anche se l'interessato può in realtà avere un'età più elevata.

6. No. L'esperienza mostra per esempio che alcuni richiedenti l'asilo non hanno mai potuto avere documenti o che li hanno perduti durante il viaggio verso l'Europa. Vi sono inoltre altri richiedenti che non presentano i loro documenti sperando così di ottenere vantaggi nell'ambito della procedura d'asilo.

8. L'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti comprende anche la declinazione della propria identità e l'esposizione delle ragioni che hanno spinto il richiedente a presentare una domanda d'asilo. La verosimiglianza di questi elementi è esaminata e valutata in ogni singolo caso in base agli accertamenti previsti dalla legge.

Risposta del Consiglio federale.