16.3701 · Interpellanza · 2016-09-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel suo parere in risposta alla mia mozione 15.3296, "Regolamentare le specie animali ammesse nei circhi", il Consiglio federale afferma che non sono necessari limiti per gli animali selvatici perché "osservando l'evoluzione degli effettivi di animali nei circhi svizzeri negli ultimi anni si può notare che, consapevoli delle elevate esigenze per la detenzione di alcune specie (rinoceronti, orsi, grandi felini ecc.), i responsabili rinunciano già ora a portare tali animali in tournée. In effetti, quando i circhi sono in tournée, è materialmente quasi impossibile offrire a queste specie le condizioni previste dalla legislazione, poiché troppo onerose e difficilmente attuabili".
I circhi Olympia e Royal hanno tuttavia nuovamente inserito nel programma della loro tournée 2016 numeri con animali selvatici.
Tengo a ricordare che una trentina di Paesi, tra cui 16 Stati dell'UE, hanno introdotto un divieto parziale o integrale di detenzione di animali (selvatici) nei circhi itineranti.
Persino il direttore del circo Royal, Oliver Skreinig, afferma sulla stampa: "È impossibile detenere un animale selvatico in modo conforme alla specie ... l'unica cosa che si può fare è permettergli di vivere degnamente".
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Visti i recenti sviluppi, non sarebbe necessario vietare per lo meno la detenzione dei grandi felini nei circhi?
2. Secondo la legislazione, i grandi felini devono essere occupati almeno tre volte al giorno se le superfici minime dei parchi interni o esterni sono ridotte: quante volte questo preciso aspetto è stato controllato nel 2016 nei circhi Royal e Olympia?
3. Come intendono applicare la nuova ordinanza sugli animali selvatici nei circhi i servizi veterinari? A che punto è questo progetto?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In Svizzera la detenzione di animali selvatici nei circhi è soggetta ad autorizzazione (art. 90 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn; RS 455.1). L'autorizzazione è rilasciata soltanto se sono soddisfatte severe condizioni che tengono conto dei bisogni degli animali (art. 95 OPAn). Questa regolamentazione si applica in particolare ai grandi felini, che, a parte alcune eccezioni, sono scomparsi dalle tournée dei circhi in Svizzera.
La legislazione svizzera sulla protezione degli animali è una delle più severe al mondo in materia di detenzione di animali selvatici a titolo professionale. Altri Paesi la cui legislazione non va così lontano hanno imposto un divieto totale o parziale per evitare detenzioni non conformi al benessere animale. Visto che in Svizzera la detenzione dei grandi felini è soggetta a un quadro legale molto severo, il Consiglio federale non vede la necessità di vietarla. Se la detenzione degli animali di un circo dovesse creare problemi, la Confederazione non esiterebbe a esaminare con attenzione la situazione insieme all'autorità cantonale competente.
2. La Confederazione non dispone di dati in merito. L'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali spetta ai Cantoni, che sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni e del controllo nei circhi.
3. La nuova ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici (RS 455.110.3) è entrata in vigore il 1° marzo 2015. Dopo poco più di un anno dall'entrata in vigore, le autorità d'esecuzione cantonali stanno sviluppando una pratica comune che garantisca un'esecuzione omogenea delle norme legali.
Attualmente si prevede di apportare una precisazione all'articolo 95 dell'OPAn; questo articolo fissa le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla detenzione di animali selvatici. Si intende precisare esplicitamente che la deroga prevista all'articolo 95 capoverso 2 lettera a OPAn (in virtù della quale non devono necessariamente essere soddisfatti tutti i requisiti minimi dei parchi se lo spazio disponibile nei luoghi in cui il circo fa tappa è insufficiente) si applica soltanto quando gli animali sono in tournée e purché siano regolarmente addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico. Al di fuori delle tournée, ad esempio nelle sedi invernali, occorre sempre rispettare le dimensioni minime fissate nell'allegato 2 dell'OPAn.
Risposta del Consiglio federale.