16.3714 · Interpellanza · 2016-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dalla statistica sull'asilo emerge che nel 2015 39 523 persone hanno presentato una domanda d'asilo e 3913 sono state rimpatriate. Quest'ultima cifra trae tuttavia manifestamente in inganno, in quanto la grande maggioranza di queste persone (2955) non rientra nel settore dell'asilo. Nel 2015 la Confederazione ha pertanto potuto rimpatriare 958 richiedenti l'asilo respinti e la popolazione è aumentata di 38 565 persone soltanto del settore dell'asilo.
Tra i possibili motivi figurano l'elevato numero di rimpatri falliti o addirittura nemmeno effettuati a causa dell'assenza di documenti d'identità, ma anche quelli falliti a causa della resistenza opposta dagli interessati (tentati suicidi, violenza, delinquenza e altro).
1. La cifra netta di 38 565 persone immigrate nel 2015 nel settore dell'asilo è corretta?
2. Quante persone avrebbero dovuto essere rimpatriate nel 2015, ma sono state successivamente mosse obiezioni che hanno impedito l'esecuzione della decisione di allontanamento?
3. Quali motivi hanno comportato il fallimento dell'esecuzione dell'allontanamento?
4. Quale è stato l'influsso di terzi, ad esempio medici, istituzioni di soccorso o privati?
5. Quante persone che avrebbero dovuto essere rimpatriate, in quanto hanno ricevuto una decisione di allontanamento, soggiornano ufficialmente in Svizzera?
6. Quante persone che avrebbero dovuto essere rimpatriate sono partite in maniera non controllata?
Stellungnahme des Bundesrates
1. No. Anzitutto occorre sottolineare che i richiedenti l'asilo non fanno parte della popolazione residente permanente e quindi non sono rilevanti per il calcolo del saldo migratorio.
Nel 2015 in Svizzera sono state presentate 39 523 domande d'asilo. Nel medesimo anno, 965 persone rientranti nel settore dell'asilo sono state allontanate nel loro Stato d'origine e 2348 in uno Stato Dublino o in un Paese terzo. A ciò si aggiungono 2238 partenze autonome e 5178 partenze non controllate. L'aumento registrato lo scorso anno nel settore dell'asilo è pertanto di 28 794 persone.
2. Nel 2015, 612 persone hanno presentato una nuova domanda d'asilo dopo che una prima procedura d'asilo era stata portata a termine con decisione passata in giudicato; ciò corrisponde all'1,5 per cento delle domande d'asilo presentate durante l'intero anno. Una domanda multipla comporta la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Per evitare di ritardare l'esecuzione degli allontanamenti, queste domande sono trattate in priorità. Nel medesimo periodo, 1360 richiedenti l'asilo respinti hanno chiesto alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di riesaminare la decisione passata in giudicato e 179 persone hanno presentato una domanda di revisione al Tribunale amministrativo federale (TAF). In linea di massima, tuttavia, queste domande non rallentano l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto non hanno effetto sospensivo (cfr. art. 111b cpv. 3 LAsi). Sia le domande multiple sia le domande di riesame o di revisione soggiacciono inoltre a condizioni formali più elevate (obbligo di motivazione, forma scritta).
3. Esistono molteplici motivi per i quali non è (ancora) stato possibile eseguire un allontanamento. In numerosi casi le autorità devono ancora preparare l'esecuzione. In altri casi vi sono ostacoli all'esecuzione, come per esempio l'assenza di documenti di viaggio validi a causa della mancata collaborazione dello Stato d'origine, ragioni mediche o motivi procedurali quali ad esempio la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento da parte della SEM o del TAF. In circa un terzo dei casi la prevista partenza dev'essere annullata perché la persona da allontanare si è resa irreperibile o rifiuta il rimpatrio con il livello di esecuzione 1 (scorta di polizia fin sull'aereo, quindi partenza senza scorta a bordo di un volo di linea). In questi casi occorre esaminare se sia possibile eseguire l'allontanamento secondo i livelli di esecuzione 2 e 3 (scorta di polizia fino all'entrata nel Paese di destinazione). Quale ultima ratio per assicurare la partenza sotto scorta è possibile organizzare un volo speciale (livello di esecuzione 4).
4. Dopo l'emanazione della decisione di allontanamento, il ruolo dei medici è unicamente quello di accertarsi, in caso di dubbio, che la persona da trasferire sia idonea al trasporto (art. 18 dell'ordinanza sulla coercizione). Se al momento del previsto allontanamento la persona non è idonea al trasporto, ciò non significa che l'allontanamento è fallito, ma semplicemente che sarà posticipato. Le istituzioni di soccorso e i privati non hanno nessun influsso diretto sull'esecuzione delle decisioni di allontanamento.
5. Il 31 dicembre 2015 in Svizzera risiedevano 4647 persone (settori dell'asilo e degli stranieri riuniti) per le quali i Cantoni avevano presentato alla SEM una domanda di sostegno all'esecuzione.
6. Delle 5178 partenze non controllate, 1829 riguardavano persone il cui allontanamento era in fase di esecuzione.
Risposta del Consiglio federale.