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Esonerare dall'obbligo di compenso per la diffusione di musica le radio delle regioni periferiche e di montagna con partecipazione al canone

16.3849 · Mozione · 2016-09-30

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di completare la legge sul diritto d'autore come segue:

Art. 20bis

Esonero dall'obbligo di compenso

Le sovvenzioni in virtù dell'articolo 40 capoverso 1, dell'articolo 68a capoverso 1 lettere b, d, e e g nonché dell'articolo 109a LRTV devono essere esonerate dall'obbligo di compenso per la diffusione di musica.

Begründung

La sovvenzione ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 LRTV è un aiuto finanziario. Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. I vantaggi pecuniari sono in particolare prestazioni pecuniarie non rimborsabili. Gli aiuti finanziari sono finalizzati all'adempimento di mandati di prestazioni. I media elettronici privati possono beneficiarne, ma in cambio devono adempiere a un mandato di prestazioni che prevede l'obbligo di informare su temi locali e regionali, definito più nei dettagli nella concessione corrispondente. L'UFCOM vigila sul rispetto degli obblighi da parte di questi media. La LRTV obbliga le emittenti con partecipazione al canone ad adempiere a un mandato di prestazioni attraverso misure intese a promuovere l'autonomia redazionale e la pluralità, e dunque la qualità, dei programmi sostenuti. La quota di partecipazione al canone si compone di un importo di base, di una compensazione strutturale e dei costi di diffusione. Né la compensazione strutturale né i costi di diffusione hanno a che vedere con la musica. Una radio beneficia dei proventi del canone anche senza trasmettere musica, una che trasmette soltanto musica non ne beneficia invece minimamente.

Per di più, la tariffa S della SUISA stabilisce che per le entrate provenienti da attività legate alla pubblicità, ai contributi di sponsor e all'emissione di comunicazioni e annunci, i costi effettivi possono essere dedotti, ma per un massimo del 40 per cento degli importi pagati dai committenti. La tariffa in questione contraddice pertanto il senso e lo scopo delle quote di partecipazione al canone, che sono versate anche per compensare gli svantaggi strutturali a livello economico in modo che le radio delle aree urbane siano pressoché parificate a quelle degli agglomerati. La tariffa S è contraria proprio a questo principio, poiché prevede una deduzione del 40 per cento per la pubblicità, ma non per le quote di partecipazione al canone. In questo modo, a parità di introiti, per la diffusione di musica le radio con partecipazione al canone pagano di più rispetto a quelle senza partecipazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione per quanto attiene l'articolo 68 capoverso 1 lettera d (promozione della creazione di reti di trasmettitori), e (adattamento alle esigenze degli audiolesi) e g (conservazione dei programmi) nonché dell'articolo 109a LRTV (utilizzo delle eccedenze per la formazione e la formazione continua e per la promozione di nuove tecnologie di diffusione). Il Consiglio federale propone di respingere la mozione per quanto attiene alle sovvenzioni in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 e 68a capoverso 1 lettera b (partecipazione al canone).

Stellungnahme des Bundesrates

Il presente intervento chiede di modificare a livello legislativo l'ammontare dei compensi sanciti nella legge sul diritto d'autore (LDA) per la diffusione di opere musicali durante i programmi di determinate radio. In futuro, le sovvenzioni versate alle emittenti (art. 40 cpv. 1, art. 68a cpv. 1 lett. b, d, e e g nonché art. 109a LRTV) non dovrebbero più essere prese in considerazione nel calcolo dei compensi per i diritti d'autore. Si mira così ad allontanarsi dalla vigente tariffa comune S (emittenti), approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini. La tariffa elenca al punto 8.1 gli introiti soggetti a obbligo di compenso (entrate): ne fanno parte:

  • gli introiti provenienti dal canone di ricezione (partecipazione al canone, art. 40 e art. 68 cpv. 1 lett. b LRTV);
  • altri contributi e aiuti finanziari in base alla LRTV, ossia l'articolo 68 capoverso 1 lettera d (promozione della creazione di reti di trasmettitori), lettera e (adattamento alle esigenze degli audiolesi) e lettera g (conservazione dei programmi) nonché dell'articolo 109a LRTV (utilizzo delle eccedenze per la formazione e la formazione continua e per la promozione di nuove tecnologie di diffusione).

La protezione adeguata della proprietà intellettuale è uno dei pilastri principali dell'ordinamento giuridico liberale. Incoraggia la creazione di opere scientifiche e artistiche contribuendo così tra le altre cose a promuovere una scena culturale variata. Allo stesso tempo, i diritti d'autore e d'interprete di opere musicali rappresentano per molte radio locali di piccole dimensioni un'importante voce di spesa. Offrire alle regioni periferiche e di montagna programmi radiofonici di alta qualità è un obiettivo centrale della legge sulla radiotelevisione (LRTV), garantito in particolare dal versamento, alle emittenti, di quote di partecipazione al canone di ricezione. Occorre dunque trovare un equilibrio tra i vari interessi. In tale contesto è problematico che, a causa delle deduzioni previste nella tariffa S per la pubblicità, le radio finanziate da quest'ultima e situate nelle regioni urbane, dove si generano introiti pubblicitari più importanti, paghino un compenso per i diritti d'autore inferiore rispetto alle radio delle regioni rurali.

Una riduzione della tariffa applicata per le emittenti concessionarie nelle regioni di montagna e periferiche sembra appropriata, tanto più che lo Stato non versa loro quote di partecipazione al canone per la diffusione di musica, bensì per i contributi parlati forniti conformemente al mandato di prestazioni. Il Consiglio federale è quindi disposto a dare avvio a un adeguamento della LDA riducendo il compenso per i diritti d'autore sulle quote dei proventi del canone.

Sarebbe opportuno esonerare le sovvenzioni enumerate all'articolo 68a capoverso 1 lettere d, e e g nonché all'articolo 109a LRTV. Questi aiuti finanziari sono sovvenzioni vincolate per legge a un uso specifico: sono infatti finalizzati alla creazione di reti di trasmettitori nell'ambito dell'introduzione di nuove tecnologie di diffusione (migrazione digitale, art. 68a cpv. 1 lett. d e art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV), nonché all'adattamento alle esigenze degli audiolesi delle trasmissioni dei programmi televisivi regionali titolari di una concessione (art. 68a cpv. 1 lett. e LRTV), alla conservazione dei programmi (archiviazione, art. 68a cpv. 1 lett. g LRTV) e alla formazione e formazione continua dei collaboratori di queste emittenti (art. 109a cpv. 1 lett. a LRTV). La lista mostra che le attività sostenute non hanno praticamente alcun legame con la diffusione di opere musicali. Alcune delle disposizioni considerate nella mozione non riguardano soltanto le radio delle regioni periferiche e di montagna, ma anche le 13 televisioni regionali titolari di una concessione e con partecipazione al canone (art. 68a cpv. 1 lett. b, e e g come pure art. 109a cpv. 1 LRTV). Nell'ottica della mozione, anche queste emittenti dovrebbero essere esonerate dall'obbligo di compenso per i diritti d'autore.

Ritiene tuttavia che l'autore della mozione si spinga troppo in là chiedendo l'esclusione completa degli introiti derivanti dalla partecipazione al canone (art. 40 e 68a cpv. 1 lett. b LRTV) dal calcolo del compenso per i diritti d'autore. Questa rivendicazione unilaterale oltrepassa i limiti di un giusto equilibrio tra gli interessi, poiché rischierebbe di limitare in modo eccessivo gli interessi legittimi degli autori.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione per quanto attiene l'articolo 68 capoverso 1 lettera d (promozione della creazione di reti di trasmettitori), e (adattamento alle esigenze degli audiolesi) e g (conservazione dei programmi) nonché dell'articolo 109a LRTV (utilizzo delle eccedenze per la formazione e la formazione continua e per la promozione di nuove tecnologie di diffusione).Il Consiglio federale propone di respingere la mozione per quanto attiene alle sovvenzioni in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 e 68a capoverso 1 lettera b (partecipazione al canone).